Le ordinanze contigibili ed urgenti in materia sanitaria hanno natura temporanea. Tar Campania, Napoli, Sezione V, Sentenza n. 223 del 21/01/2004
Le ordinanze contigibili ed
urgenti in materia sanitaria, proprio per la loro natura di provvedimenti volti
a fronteggiare situazioni di eccezionalità, devono consistere in un rimedio di
natura temporanea e cio’ soprattutto laddove vi sia in capo all’amministrazione
un corrispondente strumento di intervento di carattere ordibario.
REPUBBLICA ITALIANA
SENT.
N. 223/04
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania 5^ Sezione – ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 12245/03 R.G.
proposto da Consorzio Consarno con sede legale in Castellammare di Stabia, via
Napoli n. 329, in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli
Avvocati Domenico de Berardinis ed Anna Prota ed elettivamente domiciliato in
Napoli, via del Rione Sirignano n.9, presso lo studio degli Avvocati Domenico
de Berardinis ed Anna Prota;
c o n t r o
Comune di Torre Annunziata in
persona del Sindaco p.t. non costituito in giudizio;
nonchè nei confronti di
Regione Campania in persona del
Presidente p.t. non costituito in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione
a) dell’Ordinanza Sanitaria – VI dipartimento
U.T.C. IV settore ambiente, ecologia, igiene, sanità ” del Sindaco del Comune
di Torre Annunziata n. 25 del 7.10.03, notificata il 24.10.03, con la quale il
medesimo Sindaco di Torre Annunziata ordinava all’Ing. Antonio Miniero, n.q.
di responsabile della “Ditta Consarno” , di provvedere alla immediata
“eliminazione dell’inconveniente verificatosi alla via delle Grazie per la
fuoriuscita di liquami proveniente dal collettore fognario terminale ivi
posto”. Con la medesima ordinanza il Sindaco di Torre Annunziata avvisava
inoltre l’intimato Consorzio che, in mancanza, avrebbe provveduto d’ufficio, a
spese del contravventore, oltre che alla denuncia all’Autorità Giudiziaria;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso,
consequenziale e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compresi
eventuali atti di assunzione;
c) di qualsiasi altro atto o provvedimento
esistente con il quale l’Amministrazione comunale di Torre Annunziata ha
disposto l’immissione (allacciamento) dell’impianto fognario comunale alla rete
di collettori di collegamento all’impianto di depurazione sito alla foce del
fiume Sarno, nell’ambito del progetto speciale PS3/120, in corso di
realizzazione da parte del Consorzio ricorrente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Udito alla camera di
consiglio del 4.12.2003 l’Avvocato de Berardinis per il Consorzio ricorrente;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 9 della legge 15.7.2000 n.
205;
F A T T O e M O T I V I D E L L A D E C I S I O
N E
Il Consorzio Consarno è appaltatore per la Regione
Campania per la realizzazione della rete dei collettori fognari e del
depuratore del fiume Sarno, opere alle quali dovranno collegarsi gli impianti
fognari di Torre Annunziata e di altri Comuni limitrofi e che, tuttavia, non
risultano ancora ultimati, essendo i lavori al 95 % del loro sviluppo.
Nonostante il collegamento con l’impianto di
depurazione non fosse ancora tecnicamente e giuridicamente possibile, sin
dall’anno 2000 il Consorzio aveva rappresentato un fenomeno di fuoriuscita di
liquami dal collettore di via Grazie di Torre Annunziata, avvisando di tale
circostanza la Regione Campania, nella sua qualità di committente; in data
13.3.2001, aveva luogo presso il Comune di Torre Annunziata una riunione a cui
partecipavano rappresentanti della Regione Campania, del Consorzio Consarno e
tecnici dell’ente locale al fine di comprendere quali potessero essere le
cause dell’inconveniente: alla richiesta da parte della Regione di svuotare il
collettore onde procedere alle opportune verifiche tecniche, il Comune
opponeva il proprio rifiuto, ritenendo che si trattasse di una competenza
esclusiva della Regione stessa, atteso il suo ruolo di soggetto committente.
Con lettera del 5.2.2003, il Consorzio
rappresentava alla Regione che il problema persisteva e che la causa era
ascrivibile ad immissioni abusive nel collettore realizzate da parte del
Comune, anche perchè le acque nere erano di quantità ed intensità tali da
escludere che si potesse trattare di fenomeni riconducibili a sversamenti da
parte di singoli soggetti privati; in ogni caso, il Consorzio, con successiva
raccomandata del 29.9.2003, oltre a dichiararsi estraneo al fenomeno si
dichiarava comunque disponibile a realizzare i lavori necessari per eliminare
l’inconveniente.
Con una successiva lettera del 8.10.2003 il
Consorzio informava la Regione Campania che il Comune di Torre Annunziata aveva
realizzato una sorta di by pass per risolvere il problema, soluzione che non
appariva idonea se non nei casi di scarsa piovosità.
Con Ordinanza sanitaria n. 25 del 7.10.2003,
notificata il 23.10.2003, il Sindaco del Comune di Torre Annunziata, rilevata
la grave situazione igienico-sanitaria che si era determinata per la
fuoriuscita di acqua dal collettore ed individuando nel Consorzio Consarno il
proprietario dello stesso, ordinava a quest’ultimo di eliminare entro 24 ore
l’inconveniente, sotto comminatoria di denuncia all’Autorità Giudiziaria e di
esecuzione in danno.
Il Consorzio, con lettera del 23.10.2003 ribadiva
alla Regione la propria estraneità al problema, essendo la causa da
riscontrarsi unicamente nell’abusiva immissione dell’impianto fognario del
Comune di Torre Annunziata nel collettore, evidenziando altresi’
l’insufficienza della soluzione tecnica adottata dall’ente locale.
Da ultimo in data 31.10.2003, presso la Regione
Campania si teneva un ennesimo incontro per trovare una soluzione, riunione a
cui non prendevano parte i rappresentanti del Comune di Torre Annunziata e nella
quale si evidenziava che l’unico modo per risolvere il problema era quello di
chiudere le abusive immissioni a cui il Comune aveva dato luogo.
Avverso l’ordinanza sindacale n. 25 del 7.10.2003
proponeva ricorso il Consorzio Consarno, chiedendone l’annullamento, previa
concessione di misure cautelari, per i seguenti motivi.
1) Falso ed errato richiamo all’art 54 del D.Lgs.
n. 267/2000 – eccesso e sviamento di potere e comunque errata interpretazione
ed applicazione della legge in materia di tutela della salute pubblica.
Lamentava il ricorrente che non avrebbe potuto il
Comune imporgli l’eliminazione di un inconveniente che lo stesso ente locale in
questione aveva da solo cagionato con gli abusivi allacciamenti della propria
rete fognaria al collettore, come poteva evincersi da una consulenza tecnica
allegata agli atti del giudizio: si tratta di tre allacciamenti che si
innestano su un collettore ancora non ultimato e nemmeno collegato al depuratore
del fiume Sarno, anche questo ancora in corso di realizzazione; a causa di tale
situazione il collettore, una volta pieno, essendo chiuso, determina la
fuoriuscita dei liquami che si riversano nella via Grazie del Comune di Torre
Annunziata.
Inoltre, il Consorzio rappresentava di non essere
il proprietario delle opere ma un mero appaltatore delle medesime che sono
invece di proprietà regionale.
2) Violazione del diritto alla salute
costituzionalmente protetto ” Violazione di legge, falsa rappresentazione della
realtà ed eccesso di potere
Deduceva ancora il Consorzio che poichè la causa
del problema era da individuarsi nello sversamento delle fogne comunali nel
collettore, lo svuotamento di quest’ultimo non avrebbe costituito una soluzione
definitiva al problema, posto che al ripresentarsi di fenomeni di eccesso di
accumulo di acque, si sarebbe nuovamente verificata una fuoriuscita di liquami,
con consequenziale intrinseca inidoneità della soluzione tecnica imposta ai
fini della risoluzione dell’inconveniente nell’ottica della effettiva
salvaguardia della tutela della salute pubblica.
3) Eccesso e sviamento di
potere ” errata individuazione del soggetto destinatario del provvedimento
impugnato ” impossibilità di esecuzione dell’ordinanza.
Rappresentava il ricorrente di non essere responsabile dell’inconveniente
igienico-sanitario riscontrato, da ascriversi unicamente a fatto
dell’Amministrazione comunale resistente, da individuarsi nell’abusivo
allacciamento della sua rete fognaria al collettore, di talchè lo svuotamento
di quest’ultimo, persistendo comunque il predetto collegamento, non
costituirebbe in alcun modo una soluzione finale al problema come inteso
nell’ordinanza impugnata, dovendosi continuamente provvedere con sistematicità
ad una attività di svuotamento dell’impianto.
Non
si costituivano in giudizio nè il Comune di Torre Annunziata, nè la Regione
Campania.
Alla camera di consiglio del 4.12.2003, fissata per
la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ritenuti sussistenti i
presupposti di cui all’art. 9 della legge 15.7.2000 n. 205, tratteneva la
causa per la decisione di merito.
Il ricorso è fondato.
Osserva il Collegio che dalla consulenza tecnica
prodotta in giudizio dal ricorrente si evince che il fenomeno di riempimento
del collettore che costituisce la causa della fuoriuscita di liquami che si
riversano su via Grazie è da ascriversi all’allacciamento allo stesso
dell’impianto fognario del Comune di Torre Annunziata in tre punti distinti.
Va osservato, in disparte ogni considerazione
circa la non addebitabilità del fenomeno di inquinamento al consorzio
ricorrente, che le ordinanze contigibili ed urgenti, proprio per l
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