Le ordinanze contigibili ed urgenti in materia sanitaria hanno natura temporanea. Tar Campania, Napoli, Sezione V, Sentenza n. 223 del 21/01/2004

Le ordinanze contigibili ed
urgenti in materia sanitaria, proprio per la loro natura di provvedimenti volti
a fronteggiare situazioni di eccezionalità, devono consistere in un rimedio di
natura temporanea e cio’ soprattutto laddove vi sia in capo all’amministrazione
un corrispondente strumento di intervento di carattere ordibario.

 

                            
       REPUBBLICA ITALIANA

SENT.     
N. 223/04


                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Campania  5^ Sezione – ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 12245/03 R.G.
proposto da Consorzio Consarno  con sede legale in Castellammare di Stabia, via
Napoli n. 329, in  persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso dagli
Avvocati Domenico de Berardinis ed Anna Prota ed elettivamente domiciliato  in
Napoli,  via del Rione Sirignano n.9, presso lo studio degli Avvocati Domenico
de Berardinis ed Anna Prota;

c o n t r o

Comune di Torre Annunziata in
persona del Sindaco p.t.  non costituito in giudizio;

nonchè nei confronti di

Regione Campania in persona del
Presidente p.t.  non costituito in giudizio;

per l’annullamento previa sospensione

a) dell’Ordinanza Sanitaria – VI dipartimento
U.T.C. IV  settore ambiente, ecologia, igiene, sanità ” del Sindaco del Comune
di Torre Annunziata n. 25 del 7.10.03, notificata il 24.10.03,  con la quale il
medesimo  Sindaco  di Torre Annunziata ordinava all’Ing. Antonio Miniero, n.q. 
di responsabile della “Ditta Consarno” , di provvedere alla immediata           
“eliminazione dell’inconveniente verificatosi alla via delle Grazie per la
fuoriuscita   di liquami proveniente dal collettore fognario terminale ivi
posto”. Con la medesima ordinanza il Sindaco di Torre Annunziata avvisava
inoltre l’intimato Consorzio  che, in mancanza, avrebbe provveduto d’ufficio, a
spese del contravventore, oltre che alla denuncia all’Autorità Giudiziaria;

b)  di ogni altro atto preordinato, connesso,
consequenziale  e comunque lesivo dell’interesse del ricorrente, ivi compresi
eventuali atti di assunzione;

c)  di qualsiasi altro atto o provvedimento
esistente con il quale l’Amministrazione comunale di Torre Annunziata ha
disposto l’immissione (allacciamento) dell’impianto fognario comunale alla rete
di collettori  di collegamento all’impianto di depurazione sito alla foce del
fiume Sarno, nell’ambito del progetto speciale PS3/120, in corso di
realizzazione da parte del Consorzio ricorrente. 


Visto il ricorso con i relativi allegati;


Visti tutti gli atti di causa;


Relatore il Dott. Paolo Corciulo;

Udito alla camera di
consiglio del 4.12.2003  l’Avvocato de Berardinis per il Consorzio ricorrente;


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art. 9  della legge 15.7.2000 n.
205;

F A T T O  e M O T I V I   D E L L A  D E C I S I O
N E

Il Consorzio Consarno è appaltatore per la Regione
Campania per la realizzazione della rete dei collettori fognari e  del
depuratore del  fiume  Sarno, opere  alle quali dovranno collegarsi gli impianti
fognari di Torre Annunziata e di altri Comuni limitrofi e che, tuttavia, non
risultano  ancora ultimati,   essendo i lavori al 95 %  del loro sviluppo.

Nonostante il collegamento  con l’impianto di
depurazione  non   fosse ancora tecnicamente  e giuridicamente possibile,  sin
dall’anno 2000 il Consorzio aveva rappresentato un  fenomeno di  fuoriuscita di
liquami dal collettore di via Grazie di Torre Annunziata, avvisando di tale
circostanza la Regione Campania, nella sua qualità di committente; in data
13.3.2001, aveva luogo presso il Comune  di Torre Annunziata una riunione  a cui
partecipavano rappresentanti della Regione  Campania, del Consorzio Consarno e
tecnici dell’ente locale   al fine di comprendere quali potessero essere le
cause  dell’inconveniente: alla richiesta da parte della Regione di svuotare il
collettore onde procedere  alle opportune  verifiche tecniche,  il Comune
opponeva il proprio rifiuto,  ritenendo  che si trattasse di una competenza
esclusiva della Regione stessa, atteso il suo ruolo di soggetto committente.

Con lettera del 5.2.2003, il Consorzio
rappresentava alla Regione che il problema persisteva e che la causa era
ascrivibile ad immissioni abusive nel collettore realizzate da parte del
Comune,  anche perchè le acque nere erano  di quantità ed intensità tali da
escludere che si potesse trattare  di fenomeni riconducibili a sversamenti da
parte di singoli  soggetti privati; in ogni caso,  il Consorzio, con successiva
raccomandata del 29.9.2003, oltre a dichiararsi estraneo al fenomeno si
dichiarava comunque disponibile a realizzare i lavori necessari per eliminare
l’inconveniente.

Con una successiva lettera del 8.10.2003 il
Consorzio informava la Regione Campania che il Comune di Torre Annunziata aveva
realizzato una sorta di by pass per risolvere il problema, soluzione  che non
appariva idonea se non  nei casi di scarsa piovosità.

Con Ordinanza sanitaria n. 25 del 7.10.2003,
notificata  il 23.10.2003, il Sindaco del Comune di Torre Annunziata, rilevata
la grave situazione igienico-sanitaria  che si era determinata per la
fuoriuscita di acqua dal collettore ed individuando  nel Consorzio Consarno  il
proprietario dello stesso, ordinava a quest’ultimo di  eliminare entro 24 ore
l’inconveniente, sotto comminatoria di denuncia all’Autorità Giudiziaria e di
esecuzione  in danno.

Il Consorzio, con lettera del 23.10.2003 ribadiva
alla Regione la propria estraneità  al problema, essendo la causa da
riscontrarsi unicamente nell’abusiva immissione dell’impianto fognario del
Comune di Torre Annunziata nel collettore,  evidenziando altresi’
l’insufficienza  della soluzione tecnica adottata dall’ente locale.

Da ultimo in data 31.10.2003, presso la Regione
Campania si teneva un ennesimo incontro per  trovare una soluzione, riunione a
cui non prendevano parte i rappresentanti del Comune di Torre Annunziata e nella
quale si evidenziava che l’unico modo per risolvere  il problema era quello di
chiudere le abusive immissioni  a cui il Comune aveva dato luogo.

Avverso l’ordinanza sindacale n. 25 del 7.10.2003
proponeva ricorso il Consorzio Consarno, chiedendone l’annullamento, previa
concessione di misure  cautelari, per i seguenti motivi.


1) Falso ed errato richiamo all’art 54 del D.Lgs.
n. 267/2000 – eccesso  e sviamento di potere e comunque errata interpretazione 
ed applicazione della legge in materia di  tutela della salute pubblica.

Lamentava il ricorrente che non   avrebbe potuto il
Comune imporgli l’eliminazione di un inconveniente che lo stesso ente locale in
questione aveva da solo cagionato con gli abusivi  allacciamenti della propria
rete fognaria al collettore, come poteva evincersi da una consulenza tecnica
allegata agli atti   del giudizio:  si tratta di tre allacciamenti che si
innestano su un collettore ancora non ultimato e nemmeno collegato al depuratore
del fiume Sarno, anche questo ancora in corso di realizzazione;  a causa di tale
situazione  il collettore, una volta  pieno, essendo chiuso, determina la
fuoriuscita  dei liquami che si riversano nella via Grazie del  Comune di Torre
Annunziata.

Inoltre, il Consorzio rappresentava  di non  essere
il proprietario  delle opere ma un mero appaltatore delle medesime che sono
invece di proprietà  regionale.


2) Violazione del diritto alla salute
costituzionalmente protetto ” Violazione di legge, falsa rappresentazione della
realtà ed eccesso di potere

Deduceva ancora il Consorzio  che poichè la causa 
del problema era da individuarsi nello sversamento delle fogne comunali nel
collettore, lo svuotamento di quest’ultimo  non avrebbe costituito una soluzione
definitiva al problema, posto che al ripresentarsi di fenomeni di eccesso di
accumulo di acque, si sarebbe nuovamente verificata una  fuoriuscita di liquami,
con consequenziale intrinseca inidoneità  della soluzione tecnica imposta ai
fini della risoluzione dell’inconveniente nell’ottica della effettiva
salvaguardia  della tutela  della salute pubblica.

3) Eccesso e sviamento di
potere ” errata individuazione del soggetto destinatario del provvedimento
impugnato ” impossibilità di esecuzione dell’ordinanza.


Rappresentava il ricorrente  di non essere responsabile  dell’inconveniente
igienico-sanitario riscontrato, da ascriversi unicamente a fatto
dell’Amministrazione comunale resistente,  da individuarsi nell’abusivo
allacciamento della sua rete fognaria al collettore, di talchè lo svuotamento
di quest’ultimo, persistendo comunque il predetto collegamento, non
costituirebbe in alcun modo una soluzione finale al problema come inteso
nell’ordinanza impugnata, dovendosi continuamente provvedere con sistematicità 
ad una attività di svuotamento dell’impianto.   

Non
si  costituivano in giudizio  nè il Comune di Torre Annunziata, nè la Regione
Campania.

Alla camera di consiglio del 4.12.2003, fissata per
la trattazione della domanda cautelare, il Tribunale, ritenuti sussistenti i
presupposti  di cui all’art. 9 della legge   15.7.2000 n. 205, tratteneva la
causa per la decisione di merito.

Il ricorso  è fondato.

Osserva il Collegio   che dalla  consulenza tecnica
prodotta in giudizio dal ricorrente  si evince che il fenomeno di riempimento
del collettore che costituisce la causa della fuoriuscita di liquami che si
riversano  su via Grazie  è da ascriversi all’allacciamento allo stesso
dell’impianto fognario del Comune di Torre Annunziata in tre punti distinti.

 Va osservato, in  disparte ogni  considerazione
circa   la non addebitabilità del fenomeno  di inquinamento al  consorzio
ricorrente, che le ordinanze contigibili ed urgenti, proprio per l

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