L’infedeltà non è causa di annullamento del matrimonio. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n.8205 del 29/04/2004
Il
matrimonio non puo’ essere annullato a causa dell’infedeltà del marito, poichè,
contrariamente a quanto sancisce il diritto canonico, nel diritto civile
l’adulterio non cancella il vincolo coniugale. La Cassazione che ha confermato
la decisione della Corte di Appello che non aveva riconosciuto la sentenza
ecclesiastica di annullamento del matrimonio per violazione dell’obbligo di
fedeltà. Il caso riguardava un marito infedele che aveva tradito in più di una
circostanza la moglie. Per questo motivo il Tribunale della Sacra Rota aveva
sancito la nullità del matrimonio su richiesta dello stesso marito. Secondo la
Cassazione l’annullamento per riserva mentale, ammesso dal diritto canonico,
contrasta con i principi del nostro ordinamento.
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n.8205 del 29/04/2004
LA CORTE SUPREMA DI
CASAZIONE
SEZIONE I CIVILE
SENTENZA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor G. L. convenne in giudizio, davanti alla
corte di appello di Salerno, la signora I. C., con la quale aveva contratto
matrimonio concordatario il 7/1/1989, per sentir dichiarare efficace nello Stato
coi conseguenti provvedimenti, la sentenza ecclesiastica pronunziata il
10/6/1994 dal tribunale interdiocesano di Salerno, confermata con decreto
collegiale 17/11/1994 del tribunale ecclesiastico regionale campano e resa
esecutiva con decreto 3/2/1995 del supremo tribunale della segnatura apostolica,
con cui era stata dichiarata la nullità del matrimonio per esclusione
dell’obbligo di fedeltà (bonum fidei) da parte di esso attore.
Istituitosi il contraddittorio, I. C. contesto’ la domanda e chiese, in
subordine, l’attribuzione di congrua indennità, ai sensi dell’art.
129- bis, c.c. [1].
Il procuratore generale della Repubblica presso
detta corte concluse per la parziale dichiarazione di efficacia della sentenza
ecclesiastica, nella parte in cui non contrasta con altra pronunzia del
tribunale italiano, ai sensi dell’art.
797, 1° co., n. 5 e 6, c.p.c. [2].
Con sentenza depositata il 23/3/2001 la corte
d’appello di Salerno rigetto’ la domanda proposta dal L., avendo ritenuto che,
nel caso specifico era contraria all’ordine pubblico interno italiano, non
emergendo dagli atti la prova certa che la riserva mentale del nubendo,
sull’esclusione dell’obbligo di fedeltà, era conosciuta o conoscibile, mediante
l’uso di ordinaria diligenza, da parte dell’altro contraente e che cio’ era in
contrasto coi principi di tutela dell’affidabilità e della buona fede nei
rapporti giuridici, considerati inderogabili nel nostro ordinamento.
Per la cassazione di tale sentenza G. L. propone
ricorso con un solo motivo, illustrato anche con memoria, cui resiste, mediante
controricorso, I. C.
Il procuratore generale della Repubblica presso la
corte d’appello di Salerno, intimato, non svolge difese in questo giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di gravame il ricorrente censura
la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., per omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della
controversia.
Sostiene che il contrasto fra la pronunzia
ecclesiastica e l’ordine pubblico interno italiano, sotto l’aspetto
dell’incolpevole ignoranza, da parte della C., della riserva mentale da cui era
asseritamente affetto il consenso di esso ricorrente per esclusione del bonum
fidei, era stato indebitamente ed illogicamente rilevato dalla corte
territoriale, la quale lo aveva desunto dall’asserita mancanza di elementi
probatori indicativi della conoscenza di tale riserva da parte della donna,
senza citare le fonti processuali e senza argomentare le ragioni del suo
convincimento.
Più in particolare, la sentenza impugnata
meriterebbe censura, secondo il ricorrente, per essere giunta ad escludere la
conoscenza o la conoscibilità, da parte della C., della suddetta riserva,
omettendo di attribuire il giusto peso alle risultanze probatorie emerse nel
corso del processo canonico, riportate nella sentenza delibanda, da cui sarebbe
evincibile la conclusione contraria, in quanto dimostrano che la nubenda era
edotta della concomitante relazione intrattenuta con altra donna da esso L.,
palesemente privo della seria volontà di sciogliere tale legame; e che ella si
era ugualmente indotta a sposarlo solo per aver confidato nell’intervento
favorevole e nel sostegno della futura suocera, rivelatosi pero’ insufficiente a
far cessare la relazione e ad impedire che i coniugi litigassero poi
frequentemente per tale motivo, come attestato da familiari della stessa C.
La sentenza perverrebbe quindi, secondo il
ricorrente, alla suddetta conclusione solo in base alla circostanza, non
dimostrata ed anzi smentita da alcuni testi, che la tresca non era di pubblico
dominio.
La corte di merito afferma che non si evince alcun
elemento dal quale possa ritenersi la conoscenza o la conoscibilità della
riserva da parte della C; che anzi la donna lungi dalla consapevolezza della
anomalia del vincolo matrimoniale fu raggirata dal L. sia prima che dopo le
nozze rimanendo vittima della malafede del coniuge; sicchè devesi escludere che
ella abbia conosciuto con certezza la riserva del L. o che abbia potuto
conoscerla usando l’ordinaria diligenza, tenuto conto da una parte delle
promesse del L. e dall’altra della circostanza che il rapporto extraconiugale
non era manifesto.
Tali affermazioni sono sorrette dalla circostanze
seguenti, valutate dalla corte d’appello: la C. aveva dichiarato che non avrebbe
mai sposato il L, se avesse saputo che costui intratteneva rapporti con altra
donna, e che si era convinta delle intenzioni oneste del fidanzato, avendole
egli giurato amore e fedeltà ed avendola assicurata di aver posto termine alla
avventura con l’altra (giuramenti ed assicurazioni rilevatisi vani, dopo il
matrimonio); lo stesso L. escluse di aver comunicato alla futura moglie,
rassicurata in tal senso anche dalla di lui madre, le proprie riserve in ordine
alla fedeltà matrimoniale; tutti i testi escussi avevano riferito che la
concomitante relazione con altra donna (interrotta col matrimonio, poi ripresa e
divenuta occasione di frequenti litigi fra coniugi) non era di pubblico dominio.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile,
per le seguenti considerazioni.
La sentenza impugnata prende le mosse dalla
considerazione, conforme a costante giurisprudenza di questa suprema corte (fra
le altre, Cass. nn. 10143/2002, 4457/2001, 198/2001, 6308/2000, 4311/1999), che
la delibazione di sentenza ecclesiastica, dichiarativa della nullità del
matrimonio per esclusione di uno dei bona matrimonii da parte di un dei nubendi,
è impedita, per contrasto con l’ordine pubblico interno, dal fatto che tale
riserva non sia conosciuta, o non sia conoscibile mediante normale diligenza,
dall’altro, in spregio del principio di buona fede e di affidamento incolpevole
nella validità del negozio: principio essenziale ed inderogabile
nell’ordinamento italiano.
In conseguenza di tale condivisa impostazione, il
giudice della delibazione deve verificare la compatibilità con l’ordine
pubblico interno, sotto il profilo menzionato, senza procedere al riesame del
merito ed all’ammissione di nuovi mezzi di prova, ma ricavando il proprio
convincimento dagli atti del processo canonico (Cass. nn. 2530/1998, 2330/1994).
L’interpretazione e l’apprezzamento, a questo fine,
dei fatti acclarati dal giudice ecclesiastico sono insindacabili in sede di
legittimità, salvo che la motivazione del giudice a quo si scosti da un logico
e corretto iter argomentativo (Cass. n. 6551/1998).
Il ricorrente critica genericamente la conclusione
di rigetto dell’istanza di delibazione, sostenendo che essa si porrebbe in
contrasto con alcune risultanze probatorie (sintetizzate al punto 5.2),
evincibili dal processo canonico e dalla sentenza che lo concluse, senza
peraltro riportare in ricorso, in modo completo e specifico, il contenuto di
tali deposizioni, in omaggio al principio di autosufficienza del ricorso stesso
(Cass. nn. 7938/2001, 11386/1999, 8249/1997, 1161/1995, 1860/1992).
A questo primo profilo d’inammissibilità del
motivo occorre aggiungere che, ferma restando l’insindacabilità del merito (v.
punto 7.2), del giudizio sull’effettiva conoscenza (o conoscibilità, mediante
normale diligenza) della riserva mentale del nubendo sul dovere di fedeltà, la
critica (astrattamente ammissibile) portata dal ricorrente all’impianto logico
della sentenza impugnata è inconsistente.
Invero, il convincimento della corte di merito
circa l’ignoranza incolpevole, da parte della C., della suddetta riserva
mentale, è sufficientemente supportato sul piano logico (senza poterne
verificare, in questa sede, la congruità intrinseca sul piano del merito) dal
fatto di avere costei potuto prudentemente confidare nella validità del
matrimonio, resa credibile dai giuramenti dell’uomo e dalle assicurazioni della
futura suocera (punto 5.4) l’altro elemento, costituito dal fatto chela
relazione, secondo alcune testimonianze, contestate dal ricorrente, non era di
pubico dominio, risulta inconferente, rispetto allo schema logico delineato al
punto precedente.
Infatti non è richiesta, per valutare la
sussistenza o l’insussistenza dell’asserito contrasto fra la sentenza delibanda
e l’ordine pubblico interno, la conoscenza o la conoscibilità, da parte di uno
dei nubendi, della relazione intrattenuta dall’altro con persona estranea, ma
soltanto la conoscenza o la conoscibilità della riserva del partner sul bonum
fidei: riserva che puo’ concepirsi anche in mancanza di qualsiasi rapporto
attuale con persona estranea alla coppia e che, per converso, puo’ mancare
nonostante l’attualità di una relazione con persona estranea.
Sicchè la notorietà, privata o pubblica, e la
stessa sussistenza, di tale relazione non è determinante nel giudizi circa la
conoscenza o la conoscibilità della riserva apposta da uno dei due coniugi
sulla fedeltà, ma si configura come mero indizio, prudentemente (ed
insindacabilmente) valutabile dal giudice di merito, assieme ad altri indizi,
della possibilità di tale conoscenza.
La ratio decidendi della sentenza impugnata rimane,
pertanto, incensurata, essendo appuntata la critica del ricorrente
sull’elemento, pur considerato dal giudice a quo, ma non coessenziale al
paradigma logico della decisione, della notorietà pubblica della relazione del
L. con donna diversa dalla nubenda.
Devesi concludere, per le ragioni esposte, nel
senso dell’inammissibilità del ricorso.
Le spese di questo giudizio di legittimità,
liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La
Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.500,, di
cui Euro 2.400,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per
legge.
Roma, 23 gennaio 2004.
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2004.



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