Modifiche al codice penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato (Bozza Provvisoria aprovata dal Senato in via definitiva)
La Commissione Giustizia ha approvato ieri senza
modifiche, in sede deliberante, il ddl 1880-B recante "Modifiche al codice
penale e alle relative disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di
sospensione condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del
condannato", già approvato dal Senato e modificato dalla Camera.
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV
1880–B
Attesto che la 2ª Commissione permanente (Giustizia), il 26 maggio
2004, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del senatore
Calvi, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:
Modifiche al codice penale e alle relative
disposizioni di coordinamento e transitorie in materia di sospensione
condizionale della pena e di termini per la riabilitazione del condannato
Art. 1.
1. All’articolo 163 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria
congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il
giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
b) al secondo comma è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria
congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel
complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il
giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
c) al terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non
superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a
norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può
ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa»;
d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
«Qualora la pena inflitta non sia superiore
ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata
pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole,
entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo
56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, il giudice può
ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria
ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un
anno».
Art. 2.
1. All’articolo 165 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le
parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti:
«, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non
retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non
superiore alla durata della pena sospesa»;
b) al secondo comma, le parole:
«, salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La disposizione del secondo comma non si
applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai
sensi del quarto comma dell’articolo 163».
Art. 3.
1. All’articolo 179 del codice penale sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole:
«cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni»;
b) al secondo comma, le parole:
«dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno otto anni»;
c) al terzo comma, la parola: «, parimenti,» è soppressa;
d) dopo il terzo comma sono inseriti i seguenti:
«Qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163, primo, secondo e terzo
comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale
decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi
del quarto comma dell’articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere
del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le
altre condizioni previste dal presente articolo».
Art. 4.
1. All’articolo 180 del codice penale le
parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni» e le parole:
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
Art. 5.
1. Dopo l’articolo 18 delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. Nei casi di cui
all’articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga
attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».
Art. 6.
1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE



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