«Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337cc. Ddl 4294/C con le modifiche apportate dalla comm. Giustizia 26/05/2004


Camera dei
Deputati
«Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli
articoli 336 e 337
del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i
minorenni»
Ddl 4294/C con le modifiche in neretto apportate dalla commissione Giustizia
26 maggio 2004


 


Articolo 1

1.
Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, nei quali siano interessate più parti private, queste non
possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un
avvocato. Nell’avviso di cui al secondo comma dell’articolo 10 delle legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l’invito a nominare un
difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà
nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine
alle condizioni
per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste
dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l’avvertenza che, ove non
ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il
difensore nominato di ufficio.
2. Le parti possono sempre chiedere, con ricorso, la nomina di un difensore di
ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina,
con decreto in calce al ricorso, contenente le avvertenze di cui al comma 1.
3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in
uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli
avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con
la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase
del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni
stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Articolo 2

1.
L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti
urgenti). – I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con
ricorso al giudice competente. Il ricorso puo’ essere proposto anche verbalmente
innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo
verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:
1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario;
2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella
circoscrizione del giudice adito;
3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di
diritto che ne costituiscono fondamento;
4) l’indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare l’indicazione del nome e
del cognome delle persone informate dei fatti, nonchè dei documenti che si
offrono in comunicazione. Il presidente, entro tre giorni dal deposito del
ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l’udienza di
comparizione e nomina il giudice innanzi al quale le parti devono comparire. Tra
il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e
l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su
istanza motivata del ricorrente, detto termine puo’ essere ridotto alla metà.
Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione
dell’udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni
dalla data di pronuncia del decreto. Tra la data di notificazione e quella
dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici
giorni. In caso di urgenza, il presidente puo’ adottare provvedimenti
temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell’interesse del minore».

Articolo 3

1.
L’articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 337. (Legittimazione e difesa). – La legittimazione attiva spetta al
pubblico ministero, ai genitori e ai parenti entro il quarto grado e alle
persone che hanno rapporti significativi con il minore
. La legittimazione
passiva spetta al pubblico ministero e ai genitori al minore e alle persone
che hanno rapporti significativi con il minore
. Le parti private non possono
stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato.
Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della
proposizione del ricorso, al giudice competente, l’ammissione al patrocinio a
spese dello Stato.
Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di
fiducia, il presidente, con il decreto di cui al secondo comma dell’articolo
336, nomina un difensore di ufficio. Con successivo decreto il presidente nomina
ai controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi,
non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia. Contestualmente
alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le parti, a pena di
nullità, delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato,
previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le
condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il difensore
nominato di ufficio. La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli
avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio
dell’Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno
automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un
difensore di fiducia. La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le
stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un
soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento. La nomina del
difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per
tutte le eventuali procedure, comunque connesse. Per quanto non previsto dal
presente articolo si applicano le disposizioni stabilire dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, in quanto compatibili».

Articolo 4


1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i
seguenti:
«Articolo 337bis. – (Costituzione delle parti). – Le parti si
costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il
decreto di fissazione dell’udienza, con la relazione di notificazione,
unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in
udienza.
Articolo 337ter. (Procedimento). – All’udienza di comparizione il
giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma o revoca i
provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la
inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell’interesse
del minore, puo’ adottare provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente
esecutivi in caso di urgenza. Questi provvedimenti sono modificabili e
revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e
perdono efficacia con la pronuncia della sentenza passata in giudicato. Avverso
i decreti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice singolo puo’
proporsi, entro quindici giorni dalla conoscenza, istanza di modifica o di
revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio
decide, con decreto, entro sessanta giorni sentite le parti; il decreto deve
essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è
notificato d’ufficio alle parti private e comunicato al pubblico ministero nel
testo integrale.
. Le ordinanze del giudice sono reclamabili al tribunale, in
composizione collegiale, ai sensi dell’articolo 669terdecies del codice
di procedura civile. L’acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi
informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti
le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare
nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice puo’
disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l’indicazione del luogo in
cui il minore si trova.
Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca
delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro
assunzione, salvo che, in relazione all’oggetto della prova o alla personalità
del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse
possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice
puo’ disporre l’allontanamento delle parti precedentemente ammesse. L’esistenza
di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonchè delle relazioni del
servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali
hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel
termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Se viene disposta
consulenza tecnica d’ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di
nullità, la data dell’inizio delle relative operazioni, avvertendole della
possibilità di nominare propri consulenti. Il giudice, con decreto motivato,
vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai
fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i
terzi.
Articolo 337quater. (Audizione del minore). – Il minore che abbia
compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in
considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il
giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età
e del suo grado di maturità. Il giudice puo’ disporre che il minore sia
sentito con audizione protetta, in locali a cio’ idonei, anche fuori
dell’ufficio giudiziario, e che l’audizione
, oltre che verbalizzata, sia
registrata con mezzi audiovisivi.
Articolo 337quinquies. (Decisione e ricorso). – Terminata la
fase istruttoria e di trattazione il giudice rimette la causa al collegio,
fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell’udienza collegiale e ne da avviso
alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione
dell’avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque
giorni prime dell’udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie
difensive.
Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio puo’
assegnare un termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo
termine di dieci giorni per le repliche. Esaurita la discussione, il collegio
trattiene la causa in decisione. L’ordinanza, immediatamente esecutiva, è
depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall’udienza, ovvero
dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è
notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del
giudizio.
Avverso l’ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i
minorenni della corte d’appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli
739 e seguenti del codice di procedura civile. Articolo 337sexies. –
(Vigilanza). – Sull’osservanza delle condizioni stabilite per l’esercizio della
potestà e per l’amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del
collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso
.
Art. 337-septies. – (Esecuzione)
L’esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d’ufficio, con le modalità stabilite
dal giudice che li ha pronunciati.
L’esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio
che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.
Il giudice incaricato per l’esecuzione puo’ essere coadiuvato da un esperto,
puo’ pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità
esecutive, e puo’ sospendere l’esecuzione rimettendo in tal caso gli atti al
collegio.
Art. 337-octies. – (Poteri dei difensori) – In tutti i
procedimenti previsti dalla presente legge, i difensori, di fiducia o d’ufficio,
possono compiere e ricevere, nell’interesse delle parti, tutti gli atti del
processo che dalla legge non sono espressamente riservati alle parti stesse.»

Articolo 5

1.
Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, nonchè ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni
processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2001, n. 240
.
2. Ai procedimenti di cui all’articolo 336 del codice civile pendenti alla data
di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le
disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2001, n. 240
.

 

Articolo 5bis


Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili
.

 

https://www.litis.it

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