«Disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità» Ddl 1858/C ed altri
Camera dei Deputati
«Disposizioni in
materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di
veridicità»
Ddl 1858/C ed altri –
proposta di testo unificato del relatore Francesco Bonito (Ds) presentata alla
commissione Giustizia il 26 maggio 2004
Articolo 1
1.
All’articolo 148, secondo comma, del codice civile, le parole: «In caso di
inadempimento» sono soppresse.
Articolo 2
1.
Il primo comma dell’articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Con
il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del
figlio legittimo nei confronti degli ascendenti, e acquisisce i vincoli di
parentela di cui all’articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha
riconosciuto, in linea retta e collaterale».
Articolo 3
1.
All’articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«In
ogni caso, il giudice, nell’emanare il provvedimento, deve tenere conto
dell’interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori».
Articolo 4
1.
L’articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Articolo 263. – (Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).
– Il riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicità dall’autore
del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia
interesse.
Nel
decidere sulla domanda di cui al primo comma il giudice deve tenere conto
dell’interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal
riconoscimento contestato.
L’impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.
L’azione è imprescrittibile».
Articolo 5
1.
Il primo comma dell’articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Il
riconoscimento puo’ essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è
stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno
in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono
ammissibile l’impugnazione».
Articolo 6
1.
La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è
abrogata.
Articolo 7
1.
Al primo comma dell’articolo 291 del codice civile, le parole: «o legittimati»
sono sostituite dalle seguenti: «o naturali riconosciuti».
Articolo 8
1.
Al secondo comma dell’articolo 317bis del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «In tale caso si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento
del minore e all’assegnazione della casa familiare che spetta, di preferenza, al
genitore al quale sono affidati i figli».
2.
All’articolo 317bis del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«Il
procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all’articolo 148, commi
primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili».
Articolo 9
1.
Al secondo comma dell’articolo 536 del codice civile, le parole: «i legittimati
e» sono soppresse.
Articolo 10
1.
Il terzo comma dell’articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Si
applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all’articolo
732».
Articolo 11
1.
Al primo comma dell’articolo 538 del codice civile dopo la parole: «ascendenti
legittimi» sono inserite le seguenti: «o naturali».
2.
Alla rubrica dell’articolo 538 del codice civile sono aggiunte le parole: «o
naturali».
Articolo 12
1.
Il terzo comma dell’articolo 542 del codice civile è abrogato.
2.
Il secondo comma dell’articolo 566 del codice civile è abrogato.
Articolo 13
1.
Al primo comma dell’articolo 567 del codice civile, le parole: «i legittimati e»
sono soppresse.
2.
Alla rubrica dell’articolo 567 del codice civile, le parole: «legittimati e»
sono soppresse.
Articolo 14
1.
Il terzo comma dell’articolo 578 del codice civile è abrogato.
Articolo 15
1.
All’articolo 582 del codice civile, dopo la parola: «legittimi» sono inserite le
seguenti: «o naturali».
2.
Alla rubrica dell’articolo 582 del codice civile, dopo la parola: «legittimi»
sono inserite le seguenti: «o naturali».
Articolo 16
1.
Al primo comma dell’articolo 687 del codice civile, le parole: «o legittimato»
sono soppresse.
2.
Il secondo comma dell’articolo 687 del codice civile è sostituito dal seguente:
«La
revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del
testamento, e soltanto in seguito riconosciuto».



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