Par condicio tra diritto di accesso e riservatezza dei dati personali se gli interessi dei contendenti sono di pari rango. Tar Lazio, Roma, Sezione III bis, Sentenza n. 4874 del 25/05/2004

Nella valutazione degli
interessi tra esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi e tutela
della privacy, l’ineresse a visionare un atto diventa prioritario se gli
interessi dei contendenti sono di pari rango.  In concreto, poi, il
bilanciamento deve essere  garantito anche dalle modalità dell’accesso sicchè
dalla copia dei documenti dovranno essere cancellati il nome e il cognome del
soggetto cui i dati sensibili si riferiscono.

 

  

                                         
REPUBBLICA ITALIANA

Anno 2004

Reg.Sent. n.

R.G. n.

Sezione III-bis


                                

                                        

                               IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

Il  Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio ha pronunciato la seguente 

                              SENTENZA

sul ricorso n. 1442/2004
proposto da  VINCENZO  DINO PATRONI, rappresentato e difeso dall’Avv. Domenico 
Ventura, ed  elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.  Antonino
Peraino in Roma, via Lucrezio  Caro, 38

             contro

– MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA – UFFICIO ALTA FORMAZIONE ARTISTICA
E MUSICALE, in persona del legale rappresentante p.t., costituitosi in giudizio,
rappresentato  e difeso  dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliato
presso gli uffici della stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12 

– ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI
PALERMO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi  in 
giudizio

                        e nei
confronti di

GERARDO  IOVINO, non 
costituitosi  in  giudizio

                           per
l’annullamento e la declaratoria di illegittimità

– del silenzio – rifiuto
sull’istanza di accesso ai documenti notificata il 5.12.2003;

– di tutti gli atti presupposti,
connessi e consequenziali, con i quali si è negato il diritto di accesso del
ricorrente ai documenti  di che trattasi e  che lo  riguardano

con il conseguente ordine di
esibizione dei documenti elencati nell’istanza.

Visto il ricorso con i relativi
allegati;

visto l’atto di costituzione in
giudizio del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA –
UFFICIO ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE;

visti gli atti tutti della
causa;

udito, alla Camera di Consiglio
dell’8  marzo 2004, il relatore dott. Francesco Arzillo;

uditi altresi’ i difensori delle
parti, come da verbale;

ritenuto in fatto e diritto
quanto segue:   

              FATTO e DIRITTO

1. Il professor  Dino Vincenzo
Patroni espone:

a) di essere stato titolare per
l’anno 2001/2002 dell’insegnamento di Plastica Ornamentale presso l’Accademia di
Belle Arti di Catania e di avere chiesto il trasferimento di sede;

b) di non aver potuto conseguire
il trasferimento all’accademia di Belle Arti di Napoli in quanto l’odierno
controinteressato prof. Gerardo  Iovino ha beneficiato, nella graduatoria 
definitiva, della precedenza ex art. 33 della L. n. 104/92, allo stesso non
riconosciuta nella graduatoria provvisoria.

      Con istanza notificata il
5 dicembre 2003 il  Prof.  Patroni    ha chiesto al ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca di accedere agli atti della procedura di
trasferimento  del prof. Iovino per l’anno  2001/2002, allo scopo di verificare
la legittimità dell’attribuzione allo stesso  della precedenza ex. L. n. 104/92
e adire l’autorità giudiziaria a tutela dei  propri  diritti.

      Con il ricorso in
epigrafe, notificato in data 27-28  gennaio  2004  e depositato l’11 febbraio 
2004, il  Prof.  Patroni ha impugnato il silenzio -rifiuto, chiedendo
l’accertamento del diritto di accesso ai  documenti richiesti, sulla base dei 
motivi in diritto cosi’ rubricati:

1) violazione dell’art.  9 
dell’O.M.  30.7.2001;  eccesso  di  potere; omissione – difetto di motivazione; 
violazione  art.  97  Cost.;

2) violazione  di  legge (artt.3 
e 22  e ss.  L. 7.8.1990,  n.  241);  eccesso  di potere;  omissione – difetto 
di motivazione;

3) violazione  di legge  (artt.
3, 22, 23, 24  e 25  L.  241/90;  D.P.R.  27.06.1992,  n.  352);  eccesso  di
potere;  sviamento;  travisamento;  difetto  di motivazione  e di  presupposti; 
omissione; manifesta  ingiustizia; contraddittorietà;  illogicità; 
violazione  dei principi  di efficienza, efficacia, pubblicità, trasparenza  e
buon  funzionamento  della P.A.;  violazione schema tipico;  violazione  art. 
97  Cost.;

4) violazione  di legge  (artt.
22  e ss.  L. 7.8.1990, n. 241;  D.P.R.  27.06.1992,  n.  352; artt.  59  e  60 
D. Lgs.  30.6.2003,  n.  196);  eccesso  di potere;   omissione;  violazione 
dei principi  giurisprudenziali  elaborati  in materia;  violazione  art.  97 
Cost..

     L’amministrazione
intimata   si è costituita in giudizio.

     Il ricorso è stato
chiamato per la discussione alla Camera di Consiglio  dell’8 marzo  2004  e
quindi trattenuto in decisione.

2. Parte ricorrente ha 
tempestivamente e ritualmente proposto il ricorso, in seguito all’avvenuta
formazione del silenzio – rifiuto.

3. Sussiste la legittimazione
del ricorrente all’accesso, in quanto, ai sensi dell’articolo 22 della legge 7
agosto 1990 n. 241, i concorrenti partecipanti ad una procedura concorsuale o
paraconcorsuale sono titolari del diritto di accesso ai relativi atti essendo
portatori di un interesse sicuramente differenziato da quello della generalità
degli appartenenti alla comunità, cioè dell’interesse alla regolarità della
stessa procedura, in funzione della tutela di una posizione che ha rilevanza
giuridica (C.S. IV, 31 ottobre 1997, n. 1249).

4.  Si  pone  il problema della
tutela della riservatezza in relazione alle informazioni contenute nei documenti
richiesti, in quanto attinenti allo stato di salute del soggetto in situazione
di handicap, titolare di un rapporto di parentela con il prof. Iovino.

      Si tratta con  ogni
evidenza di dati cd. "sensibili", che sono oggetto di una disciplina
particolarmente pregnante sotto il profilo della salvaguardia della privacy
del titolare.

4.1 La normativa in materia di
accesso, nella sua originaria impostazione, andava interpretata nel senso della
prevalenza del diritto di accesso,  esercitato per la necessità di difendere
un  interesse giuridico, sull’opposto interesse alla riservatezza, peraltro nei
limiti della semplice visione dell’atto, senza estrazione di copia (C. S. ad.
plen., 4 febbraio 1997, n. 5).

4.2  A seguito dell’entrata in
vigore della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 ("Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali") la problematica è stata
rimessa in discussione; particolarmente controversa si è rivelata la questione
del diritto di accesso a documenti contenenti "dati sensibili" ai sensi
dell’art. 22 della medesima legge, ossia  "dati personali idonei a rivelare
l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè
[ ] lo stato di salute e la vita sessuale". 

      Al riguardo la
giurisprudenza ha oscillato tra una posizione favorevole a ritenere che l’applicabilità
della l. 31 dicembre 1996 n. 675 non comporta un regime di assoluta riservatezza
dei dati sensibili in possesso dell’amministrazione, dovendosi verificare caso
per caso se sussistono altri diritti o interessi, meritevoli di pari o superiore
tutela (Consiglio Stato, sez. V, 2 dicembre 1998, n. 1725), e l’opposta
posizione secondo cui, nell’ipotesi  in questione, il diritto alla difesa
prevale su quello alla riservatezza solo se una disposizione di legge
espressamente consenta al soggetto pubblico di comunicare a privati i dati
oggetto della richiesta (Consiglio Stato, sez. VI, 26 gennaio 1999, n. 59).

4.3 E’ successivamente
intervenuto l’art. 16 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 135,  che ha stabilito 
quanto  segue:

"1.
Ai sensi dell’art. 1, si considerano di rilevante interesse
pubblico i  
trattamenti di dati:

a) volti
all’applicazione delle norme in materia di sanzioni amministrative e ricorsi; 
b) necessari per far valere il diritto di difesa in sede amministrativa o
giudiziaria, anche da parte di un terzo, o per cio’ che attiene alla riparazione
di un errore giudiziario o di un’ingiusta restrizione della libertà personale; 
c) effettuati in conformità alle leggi e ai regolamenti per l’applicazione
della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. 
2. Quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la
vita sessuale, il trattamento è consentito se il diritto da far valere o
difendere, di cui alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello
dell’interessato
".

     Un’importante decisione del
Consiglio di Stato (sez. VI, 30 marzo  2001, n.  1882), nell’interpretare la
nuova normativa, ha  ritenuto:

– che  il legislatore abbia
inteso dettare una regolamentazione ad hoc per quella specifica categoria di
dati sensibili che, idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato,
richiedono una rafforzata garanzia di adeguata protezione, senza che cio’
implichi, peraltro, la relativa sottrazione ad ogni forma di disvelazione;

– che va ritenuto  prevalente il
diritto di accesso (ancorchè nella forma meno incisiva della sola visione,
senza estrazione di copia) sulla riservatezza, anche intesa nel suo nucleo più
intimo costituito dai dati sensibili,  a condizione che la conoscenza degli
stessi sia necessaria per provvedere alla cura o difesa di interessi giuridici;

– che la formulazione del comma
2 dell’art. 16, contenente il riferimento alla  sola lett. b) del comma 1, non
induce di per sè ad escludere l’intera materia dell’accesso ai documenti
amministrativi (cui espressamente si riferisce la lett. c dello stesso comma 1),
dal raggio applicativo della più rigorosa disciplina dettata con riguardo ai
dati involgenti la salute e la vita sessuale, dovendosi ricostruire i rapporti
tra le previsioni di cui alle lett. b) e c), non già in termini di
alternatività, bensi’ di mera specificaz

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