Art. 59 del nuovo codice sulla denuncia di beni immobili di interesse culturale. Chiarimenti.
Il Ministero per i beni culturali ha diffuso
oggi una nota con cui si chiarisce la portata dell’art. 59 del nuovo Codice dei
beni culturali, che prevede la denuncia di trasferimento della detenzione di
beni immobili di interesse culturale.
Tale questione aveva suscitato dubbi anche da parte delle associazioni di
categoria dei proprietari e degli inquilini che avevano trovato eco sugli organi
di stampa. L’Ufficio legislativo del Ministero ha precisato che la novità del
Codice riguarda il soggetto obbligato alla denuncia. Dal 1° maggio 2004 tale
obbligo incombe sul "cedente la detenzione" e non pi๠sul "detentore", come
prevedeva il Testo unico n. 490/1999.
Quindi il conduttore-detentore di un immobile locato con un contratto in corso
alla data del 1° maggio 2004, che abbia omesso di farne denuncia in violazione
delle prescrizioni del Testo unico n. 490/1999, non è pi๠tenuto a farla. Ora è
il proprietario dell’immobile che deve denunciare ogni contratto che comporti la
cessione della detenzione, quali, ad esempio, locazione, affitto, comodato,
cessione in uso.
Il Ministero ribadisce che tale obbligo a carico del proprietario vale
ovviamente solo per i contratti stipulati a partire dal 1° maggio 2004.
Ufficio Stampa MiBAC
Tel. 06-67232261



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