Diffamazione, azione per danni. Si intendono provati i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda se manca l’immediata contestazione, Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 10031 del 25/04/2004

La mancata
contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato
legislativo, rappresenta, in positivo e di per sè, l’adozione di una linea
incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo,
perchè non controverso. Invero,  il fatto non contestato non ha bisogno di
prova perchè le parti ne hanno disposto vincolando il giudice a tenere conto
senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed