Il lodo irrituale non è impugnabile per errori di diritto ma soltanto per i vizi nella manifestazione della volontà negoziale. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 9392 del 18/05/2004
Il lodo
arbitrale irrituale è impugnabile, davanti al giudice ordinariamente
competente, soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di
volontà negoziale (errore, violenza, dolo, incapacità delle parti o
dell’arbitro), mentre è preclusa ogni impugnativa per errori di diritto. Nè,
ove sia stato conferito l’incarico di emettere un arbitrato irrituale, il
deposito del provvedimento arbitrale, ex articolo 825 Cpc, ed il decreto di
esecutorietà emesso dal giudice, valgono a dar vita ad una "sentenza
arbitrale". Di conseguenza, avverso tale conclusione arbitrale non è
ammissibile l’impugnazione di nullità, ex articolo 818 Cpc, ma solo una azione
per eventuali vizi del negozio, da proporre con l’osservanza delle norme
ordinarie sulla competenza, con rispetto del doppio grado di giurisdizione, pena
la menomazione del diritto inviolabile della difesa (art. 24 Costituzione)
(Massima a cura della Redazione di Litis.it)



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