Non è possibile chiedere il rimborso se la cartella non è stata impugnata nei termini, Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 8456 deò 04/05/2004

Nei casi in cui l’atto impositivo
è costituito dal ruolo, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente
al contribuente di rimettere in discussione la debenza del tributo.

Infatti, non trattandosi di una
ipotesi di "versamento diretto", ma di adempimento della cartella esattoriale,
vale a dire dell’intimazione di pagamento rivolta al contribuente
dall’amministrazione finanziaria, in difetto di impugnazione della cartella
risulta precluso il rimborso previsto dall’articolo 38 del Dpr n. 602/1973.

E’ questo l’importante
principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 8456 del 4
maggio 2004 che ha affrontato il caso di una liquidazione della dichiarazione ex
articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973.

Il caso affrontato dalla Corte

In particolare, la Cassazione si è
occupata di un contribuente che, nel 1994, aveva presentato ricorso alla
Commissione tributaria di primo grado avverso il silenzio-rifiuto della
direzione regionale delle Entrate in ordine a una istanza con la quale lo stesso
aveva richiesto il rimborso di una somma erroneamente versata a titolo di Irpef,
su un reddito esente.
L’Amministrazione finanziaria, in tale sede, aveva eccepito che, a parte il
fatto che a suo avviso la somma era soggetta a tassazione separata, il
contribuente era decaduto dall’impugnazione in quanto era stata emessa una
cartella esattoriale per la quale il contribuente non aveva effettuato
l’impugnazione nel termine di 60 giorni.

Accogliendo le istanze
dell’Amministrazione finanziaria, la commissione aveva rigettato il ricorso del
contribuente che, a questo punto, ha presentato ricorso in appello sostenendo
che il ruolo aveva un mero effetto esecutivo di una pretesa esattoriale, talchè
doveva equipararsi a un versamento diretto.

Al contrario di quanto avvenuto in
primo grado, la Commissione tributaria regionale ha accettato le richieste del
contribuente e, pertanto, la controversia è giunta in Cassazione su ricorso
proposto dall’Amministrazione finanziaria.

La posizione della Cassazione

Secondo l’Amministrazione
finanziaria, quando il pagamento viene effettuato previa emissione del ruolo, il
termine di 60 giorni per la proposizione del ricorso alla commissione tributaria
decorre dalla notifica del ruolo stesso.
Quindi, non è applicabile l’articolo 38 del Dpr n. 602/1973, in quanto la
liquidazione è avvenuta in base alla dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-bis
del Dpr n. 600/1973; pertanto, in tale ipotesi non si puo’ parlare di pagamento
diretto.

La Cassazione sposa la tesi
dell’Amministrazione finanziaria e, rifacendosi alla precedente giurisprudenza
emanata in materia, aggiunge che "il diritto del contribuente al rimborso
dell’imposta pagata deve essere escluso in caso di pagamento eseguito in base ad
iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva, a norma dell’articolo
16 del D.P.R. n. 636/1972 (n.d.r. abrogato dall’articolo 71 del D.Lgs. n.
546/1992), per mancata impugnazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica
della cartella esattoriale" (cfr. Cass. 2 maggio 1997, n. 3792).

Inoltre, rifacendosi alla sentenza
n. 6029 del 24 aprile 2002, viene affermato che nel processo tributario, i vizi
dell’atto di accertamento dell’imposta non fatti valere dal contribuente con
tempestivo ricorso, rendono definitivo l’atto impositivo.
Questo principio, secondo la Corte, vale sia con riferimento al richiamato
articolo 16 del Dpr n. 636/1972 che alla norma attualmente vigente in materia di
atti impugnabili contenuta nell’articolo 19 del Dlgs n. 546/1992.

Quando, come accade in caso di liquidazione in base alla dichiarazione ex
articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973, l’atto impositivo è costituito dal
ruolo, solo la tempestiva impugnazione della cartella consente al contribuente
di rimettere in discussione la debenza del tributo.
Per la Cassazione, infatti, non si tratta di "versamento diretto", ma di
adempimento della cartella esattoriale, vale a dire dell’intimazione di
pagamento rivolta al soggetto dall’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, l’istanza di rimborso, in queste ipotesi, risulta preclusa.

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