Falso in bilancio, inammisibili le questioni di legittimità costituzionale. Corte Costituzionale, Sentenza n. 161 del 01/06/2004

La Corte costituzionale ‘boccià i ricorsi contro
la legge sul falso in bilancio: sono ”inammissibili” le questioni di
legittimità costituzionale delle norme sollevate con tre diverse ordinanze dai
Tribunali di Forli’, Melfi e Milano, afferma la Consulta in una sentenza firmata
dal giudice Giovanni Maria Flick e depositata oggi.

In particolare, le ‘eccezioni’ sottoposte al vaglio
dei giudici costituzionali riguardavano i due nuovi articoli del codice civile
che disciplinano le false comunicazioni sociali (art. 2621 e 2622). Sott’accusa
erano soprattutto le ‘soglie di tolleranzà, cioè l’introduzione di limiti
quantitativi al di sotto dei quali non scatta la punibilità; e la ‘procedibilità’,
cioè le condizioni di perseguibilità e la riduzione dei termini di
prescrizione.

Ma la sentenza di inammissibilità pronunciata oggi
non esaurisce il giudizio che la Consulta è chiamata ad esprimere sulla riforma
dei reati societari. Nei prossimi giorni infatti, sarà depositata una ordinanza
con la quale la Corte rinvia a nuovo ruolo il ricorso, presentato dal gup di
Palermo, in cui si chiede se le nuove norme contrastino con la direttiva europea
sugli illeciti contabili. Prima di pronunciarsi la Consulta ha deciso di
attendere la pronuncia della Corte europea di giustizia, aderendo alla richiesta
avanzata dall’Avvocatura generale dello Stato.

A Milano i rilievi di costituzionalità giudicati
”inammissibili” erano stati sollevati dal pm Francesco Greco nell’ambito del
processo ‘All Iberian’. Le ”censurè’ sulle soglie di punibilità, sostiene la
Consulta, puntano ”ad ottenere una pronuncia che estenda l’ambito di
applicazione della norma incriminatrice a fatti attualmente non compresi”. Ma
cio’ non è possibile: l’articolo 25 della Costituzione, argomenta la Corte, ”nell’affermare
il principio secondo cui nessuno puo’ essere punito se non in forza di una legge
entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale
possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sentenza
possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti”. Si
tratta infatti di ”interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità
del legislatorè’. Inoltre, sottolinea ancora la Consulta, le ‘soglie di
punibilità’ previste dall’articolo 2621 del codice civile ”integrano requisiti
essenziali di tipicità del fatto”. Si tratta di ”un elemento che ‘delimità
l’area di intervento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice, non che
‘sottraè determinati fatti all’ambito di applicazione di altra normà’: quindi,
”esprime una valutazione legislativa in termini di ‘meritevolezzà ovvero di
‘bisogno’ di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta
politico-criminalè’.

Questa scelta, riconosce la Corte, puo’ avere ”più
o meno ampi margini di opinabilità”. Ma ”resta sottrattà’ al giudizio della
Consulta che ”non potrebbe, senza esorbitare dai propri compiti ed invadere il
campo riservato al legislatore, sovrapporre ad essa una diversa strategia di
criminalizzazione, volta ad ampliare l’area di operatività della sanzione
prevista dalla norma incriminatricè’, ripetono i giudici costituzionali. Nè la
Corte costituzionale puo’ intervenire censurando la ”asserita carenza, o
insufficiente specificazione, dei principi e criteri direttivi relativi alla
configurazione delle soglie in questionè’, nè sulla ”arbitraria o scorretta
attuazione della delega da parte dell’esecutivo”. La richiesta di eliminare le
sole soglie, spiegano i giudici, ”equivarrebbe pur sempre ad introdurre una
norma incriminatrice diversa e più ampia di quella prefigurata dal legislatore
delegantè’. Semmai, ”dovrebbe rimuovere l’intera norma, con un effetto
diametralmente opposto”, cioè ”non più di dilatazione dell’ambito di
rilevanza penale delle false comunicazioni sociali, ma di esclusione totale
della rilevanza stessà’.

L’inammissibilità delle questioni che riguardano
le ‘soglie numerichè, chiarisce ancora la Consulta, rende ”inammissibilè’
anche la richiesta di intervento sulla ”alterazione sensibile della
rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società o del gruppo”. C’è ”convergenzà’, sostiene la Corte, sul fatto che
”il criterio dell”alterazione sensibilè resti inoperante rispetto alle
falsità che rimangono al di sotto delle soglie percentuali”.

”Insufficiente, implausibile e contraddittorià’
la Consulta giudica invece la motivazione del ricorso presentato dai giudici di
Forli’ (sulle sanzioni previste e il regime di perseguibilità a querela nel
caso di società non quotate): nell’ordinanza vi sono ”manchevolezzè’,
argomentano i giudici costituzionali.

Infine, per i giudici costituzionali è ”inammissibilè’
anche il ricorso del Tribunale di Melfi: vanno allungati i nuovi termini di
prescrizione per i reati di false comunicazioni sociali, avevano sostenuto i
giudici lucani, altrimenti è ”praticamente impossibilè’ concludere il
processo prima che il reato venga dichiarato estinto per prescrizione. ”A
prescindere da ogni altro possibile rilievo circa i limiti dei poteri di questa
Corte allorchè si discuta di interventi ‘in peius’ sulla disciplina della
prescrizione -premette la Consulta- è evidente come una soluzione di tal fatta
avrebbe carattere non solo spiccatamente ‘creativo’, ma addirittura totalmente ‘eccentrico’,
in una cornice di sistema. Implicherebbe infatti una frattura tra natura
dell’illecito e regime della prescrizione, attraverso la quale -sostengono i
giudici costituzionali- il ‘declassamento’ delle false comunicazioni sociali da
delitto a contravvenzione (in assenza di danno patrimoniale per soci o
creditori), attuato dalla riforma del 2002, si accompagnerebbe al mantenimento,
per la nuova ipotesi contravvenzionale, del termine di prescrizione già proprio
del delitto”. Certo, sostiene la Consulta, è ”palese come la riduzione del
termine di prescrizione rappresenti una conseguenza ‘naturalè dell’opzione,
fatta ‘a montè dal legislatorè, per il modulo contravvenzionalè’. ”Ed è
questa opzione che assume, semmai, una valenza derogatoria rispetto alle linee
generali del sistema sanzionatorio”, spiega. Ma ”non è ipotizzabilè’ che
questa scelta venga ”neutralizzatà’ con una pronuncia della Corte che
introduca ”una anomalia ‘a vallè”, applicando cioè ad una contravvenzione il
termine di prescrizione previsto per ”un delitto ormai abrogato”. Sarebbe
ancora ”un intervento che esorbita dai limiti del sindacato di
costituzionalità”.


Il testo integrale della
Sentenza
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https://www.litis.it

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