I motivi aggiunti proponibili nei confronti di provvedimenti successivi rispetto a quello originariamente impugnato, devono riguardare atti oggettivamente connessi, Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 2555 del 27/04/2004
1) A mente
dell’art. 21, comma 1, secondo periodo, l. n. 1034 del 1971, i motivi aggiunti
proponibili nei confronti di provvedimenti successivi rispetto a quello
originariamente impugnato, devono riguardare atti oggettivamente connessi che si
inseriscono nella medesima vicenda procedimentale, ancorchè emanati da
autorità pubbliche diverse ma sempre per la cura del medesimo interesse
pubblico.
2) Per
attività editoriale, cui la l. 30 luglio 1998 n. 281 e la l. 5 agosto 1981 n.
416, dalla prima richiamata, ricollegano agevolazioni e contributi,
rispettivamente per le associazioni consumeristiche e per le imprese editrici di
quotidiani in possesso di determinati requisiti, deve intendersi il complesso di
attività necessarie per diffondere informazioni a mezzo di pubblicazioni e che,
avendo natura economica, genera costi, ricavi, profitti, perdite e giustifica il
sostegno finanziario dello Stato; pertanto, se è vero che l’ associazione senza
scopo di lucro puo’ avvalersi in toto di un’ impresa costituita nella forma
della società di capitali per realizzare una pubblicazione periodica, è pur
vero che, ai fini della configurabilità di un’ attività editoriale occorre che
l’impresa ne sia un mero strumento.
3) E’
illegittimo il d.P.C.M. 12 luglio 2001 nella parte in cui include il Comitato
Consumatori Altroconsumo nella ripartizione dei fondi di cui all’ art. 6, l. 30
luglio 1998 n. 281.
4) E’
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell’art. 6, l. n.
2811998, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
N.2555/2004
Reg. Dec.
N. 8307 Reg. Ric.
Anno 2002
R E P U B B L I C
A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso
iscritto al NRG 83072002, proposto dal Comitato Consumatori Altroconsumo in
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avvocati Giorgio Giacomini, Paolo Martinello e Giovanni Valeri ed
elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via Pasubio 2 (int.7);
contro
CODACONS
” Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti
degli utenti e dei consumatori – in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Rienzi, Gino Giuliano,
Alfredo Samengo e Nicola Sanitate, elettivamente domiciliato in Roma, viale
Mazzini n. 73, presso l’ufficio legale nazionale del Codacons;
Unione
Nazionale Consumatori ” Onlus ” in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Ranieri ed
elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, via dei Tre Orologi 14a
;
e nei confronti di
ADUSBEF
(Associazione difesa utenti e servizi bancari, finanziari, postali,
assicurativi) e FEDERCONSUMATORI (Federazione nazionale consumatori e utenti),
ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati
e difesi dagli avvocati Giuseppe Ursini e Mariacristina Tabano, ed elettivamente
domiciliati presso lo studio di quest’ultima sito in Roma, via A. Cantore n. 17;
Movimento
Consumatori in persona del legale rappresentante pro tempore,
Associazione Difesa Orientamento Consumatori in persona del legale
rappresentante pro tempore, non costituiti;
Presidenza
del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore,
Ministero delle attività produttive, in persona del Ministro pro tempore,
non costituiti;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, sezione I, n. 5669 del 21 giugno 2002.
Visto il ricorso in appello;
visto l’atto di costituzione
in giudizio del CODACONS, dell’Unione Nazionale Consumatori, dell’ADUSBEF e
della FEDERCONSUMATORI;
visto l’atto di appello
incidentale proposta dal CODACONS;
viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
visti gli atti tutti della
causa;
data per letta alla pubblica
udienza del 17 febbraio 2004 la relazione del consigliere Vito Poli, uditi gli
avvocati Giacomini, Martinello, Rienzi e Ranieri;
ritenuto e considerato
quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.
Con decreto datato 12 luglio 2001, il capo del Dipartimento per l’informazione e
l’editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha distribuito alle
associazioni di consumatori iscritte nell’elenco di cui all’art. 5, l. n. 281
del 1998, i contributi previsti dall’art. 6 della medesima legge per le
attività editoriali svolte dalle associazioni consumeristiche, avuto riguardo
all’anno 2000, con imputazione sul capitolo 6410 del bilancio del Ministero del
Tesoro – esercizio finanziario 2001 (cfr. nota della Presidenza del Consiglio
dei Ministri 9 agosto 2002 e decreto di impegno di spesa 12 luglio 2001).
Maggiore beneficiario dei contributi (oltre mezzo miliardo di lire su uno
stanziamento globale di un miliardo ex art. 7, l. n.281 cit.), risultava essere
il Comitato Consumatori Altroconsumo.
2.
Con ricorso
notificato il 3 e 5 ottobre 2001 (nrg. 124482001), il CODACONS ” Coordinamento
delle Associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori ” impugnava davanti al Tar per il Lazio sia il decreto di riparto
dei contributi che il d.P.C.M. 218 del 15 marzo 1999, recante il regolamento
esecutivo dell’art. 6, l. n. 2811998, deducendo, fra l’altro, l’incostituzionalità
dell’art. 6 cit., per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
3.
Con un primo atto di motivi aggiunti notificato il 18 ottobre 2001, il Codacons
estendeva le censure originarie contestando in radice che al Comitato
Consumatori Altroconsumo spettasse il contributo di cui all’art. 6 cit. non
risultando svolgere in via diretta attività editoriale.
4.
Con un secondo atto di motivi aggiunti, notificato il 19 dicembre 2001
(esclusivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle altre
associazioni consumeristiche riconosciute), il Codacons è insorto contro i
provvedimenti del Ministero delle attività produttive (decreti del 9 novembre
2000 e 7 novembre 2001), che hanno disposto, rispettivamente per gli anni 2000 e
2001, l’iscrizione del Comitato Altroconsumo nello speciale elenco di cui
all’art. 5, l. n. 2181998 (cfr. pagina 1 dell’atto di motivi aggiunti).
5.
Con un terzo e quarto atto di motivi aggiunti il Codacons ha dedotto ulteriori
profili di invalidità dei decreti di iscrizione del Comitato Altroconsumo nel
sopra menzionato elenco.
6.
Con autonomo ricorso di primo grado (iscritto al nrg. 132781), l’Unione
Nazionale Consumatori ” Onlus ” ha impugnato il medesimo decreto di ripartizione
dei contributi (12 luglio 2001), negando che questi spettassero al Comitato
Atroconsumo perchè soggetto non direttamente interessato allo svolgimento di
attività editoriale.
7.
L’impugnata sentenza:
-
ha riunito
i due ricorsi; -
ha
respinto le censure articolate dal Codacons nei confronti del d.P.C.M. n.
2181999, dichiarando manifestamente infondata la connessa questione di
incostituzionalità dell’art. 6, l. n. 2811998;
-
ha
dichiarato inammissibili le doglianze sollevate con motivi aggiunti nei
confronti dei provvedimenti ministeriali di iscrizione del Comitato
Altroconsumo all’elenco delle associazioni dei consumatori (relativamente agli
anni 1999 e 2001); -
ha
respinto perchè infondati i motivi aggiunti proposti nei confronti
dell’iscrizione all’elenco per l’anno 2000, a prescindere da tutti i profili
ulteriori di inammissibilità;
-
ha accolto
le censure formulate dal Codacons e dall’Unione Nazionale Consumatori nei
confronti del decreto 12 luglio 2001, che ha annullato nella parte in cui
include il Comitato Consumatori Altroconsumo fra i soggetti beneficiari dei
contributi previsti dall’art. 6, l. n. 2811998.
8.
Con ricorso notificato il 26 e 27 settembre 2002, il Comitato Consumatori
Altroconsumo proponeva appello avverso la menzionata sentenza del T.A.R. Lazio.
9.
Si costituivano il Codacons, l’Unione Nazionale Consumatori, l’Adusbef e la
Federconsumatori deducendo l’infondatezza del gravame in fatto e diritto.
10.
Il Codacons interponeva appello incidentale riproponendo da un lato, le censure
avverso il regolamento di esecuzione di cui al d.P.C.M. n. 2181999 e la
questione di incostituzionalità dell’art. 6, l. n. 2811998, dall’altro, tutte
le doglianze afferenti all’iscrizione del Comitato Altroconsumo nell’elenco di
cui all’art. 5, l. n. 218 cit. sollevate in primo grado con il secondo, terzo e
quarto atto di motivi aggiunti.
11.
Con ordinanza collegiale n. 5075 del 2002 la sezione dava atto dell’avvenuta
rinuncia dell’appellante principale alla domanda di sospensione dell’impugnata
sentenza; successivamente, con ordinanza n. 4752 del 2003, veniva respinta una
ulteriore domanda di sospensione sempre articolata dal Comitato Altroconsumo.
12.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 17 febbraio 2004.
13.
L’appello principale proposto dal Comitato Consumatori Altroconsumo è infondato
e deve essere respinto.
13.1.
La questione centrale su cui si è pronunciato il giudice di primo grado
concerne la spettanza o meno al Comitato Consumatori Altroconsumo del contributo
finanziario previsto dall’art. 6, l. n. 2811998 in favore delle attività
editoriali poste in essere dalle associazioni consumeristiche iscritte
nell’elenco di cui all’art. 5 della medesima legge.
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