Legge antipirateria: i file per uso personale non cadono nella rete delle sanzioni. Arrivano le modifiche alla Urbani

Arrivano le prime modifiche alla legge
antipirateria. Approvato lo scorso 18 maggio dal Senato, il decreto presentato
dal ministro dei Beni Culturali, Giuliano Urbani era stato convertito senza
modifiche rispetto al testo della Camera, pur necessitando di qualche ritocco
anche a detta di alcuni esponenti della maggioranza (vedi in arretrati del 19
maggio 2004). Lunedi’ scorso, infatti, il ministro per l’Innovazione e le
tecnologie, Lucio Stanca spiegava che i punti controversi della legge contro la
pirateria informatica sarebbero presto cambiati secondo le modifiche sollecitate
dal popolo dei "navigatori". "Si è convenuto – ha detto Stanca – sulla
immediata presentazione in Parlamento di un disegno di legge per modificare gli
aspetti problematici della legge di conversione del Dl sulla pirateria
informatica e sulla tutela della proprietà intellettuale". L’accordo
all’interno della maggioranza sarebbe arrivato a seguito di una riunione
tenutasi domenica scorsa a margine del congresso di Forza Italia tra i ministri
Urbani, Stanca e i due presidenti delle commissioni parlamentari Franco Asciutti
(Senato) e Ferdinando Adornato (Camera). Per questo lunedi’ scorso il presidente
Asciutti ha presentato la bozza di decreto (leggibile tra i documenti correlati)
di due articoli che sostanzialmente depenalizza lo scaricamento di file audio e
video da Internet, purchè effettuato per fini non commerciali. Il provvedimento
non fa altro che accogliere gli ordini del giorno approvati insieme al decreto
lo scorso 18 maggio. Con il progetto di legge viene modificato l’articolo 171ter
della legge sul diritto d’autore, evitando le sanzioni penali per coloro che
scaricano i file per uso personale. Cancellando anche i commi 1 e 8
dell’articolo 1 della legge urbani, il progetto cancella l’obbligo di corredare
l’immissione in rete delle opere tutelate con un avviso sull’avvenuto
assolvimento degli obblighi previsti dalla legge sul diritto d’autore, abolendo
anche l’incremento sul prelievo sui supporti finalizzati alla registrazione
delle opere insieme all’introduzione del 3 % sui masterizzatori. La relazione di
accompagnamento al Ddl inoltre, specifica che quella relativa alle opere
dell’ingegno per via telematica, essendo una materia particolarmente complessa
è preferibile rimandarla ad un successivo provvedimento normativo da adottare
in tempi brevissimi sulla base di una proposta elaborata a cura di una
commissione da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio e composta da
rappresentanti delle Amministrazioni interessate. (p.a.)

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it


 

https://www.litis.it

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