Relazione Garante Comunicazioni del 31/05/2004. Secondo l’Authority la TV digitale terrestre ha una sufficiente diffusione


Rete4 non andrà sul satellite. L’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni ha concluso positivamente la verifica
sull’effettiva diffusione della televisione digitale terrestre, prevista dal
cosiddetto decreto salvareti del dicembre scorso, consentendo in tal modo a
Rete4 di non trasferirsi sul satellite ed a Raitre di non rinunciare alle
risorse pubblicitarie. L’Autorità, in particolare, ha giudicato soddisfacenti
la quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri (il 50%
degli italiani è raggiunto da almeno 2 reti digitali), la presenza sul mercato
di decoder a prezzi accessibili (290.000 apparecchi sarebbero stati già immessi
sul mercato al prezzo di circa 150 euro) e l’effettiva offerta al pubblico su
tali reti anche di programmi diversi da quelli diffusi dalle reti analogiche (21
palinsesti nazionali). L’Autorità, comunque, sottolinea come continuino “ad
apparire di piena attualità i problemi della garanzia dell’accesso alle reti e
della distribuzione delle risorse economiche per consentire un equilibrato
sviluppo del sistema anche con l’ingresso di nuovi soggetti” e si dice pronta ad
esercitare i poteri attribuitegli dalla legge Gasparri in materia di vigilanza
sul rispetto dei limiti antitrust nel SIC, sistema integrato delle
comunicazioni.

 



Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni Relazione ai sensi della legge 24 febbraio 2004, n.
43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 352, recante
"Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del
regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249"

 

PREMESSA

1. La legge 24 febbraio 2004, n.
43, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352 , recante
"Disposizioni urgenti concernenti modalità e tempi di definitiva cessazione del
regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249", prevede, all’art. 1, che
l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro il 30 aprile 2004, svolga
un esame della complessiva offerta dei programmi televisivi digitali terrestri
allo scopo di "accertare contestualmente, anche tenendo in conto delle tendenze
in atto nel mercato:

a.       
la
quota di popolazione coperta dalle nuove reti digitali terrestri che non deve
comunque essere inferiore al 50 per cento;

b.       
la
presenza sul mercato nazionale di decoder a prezzi accessibili;

c.       

l’effettiva offerta al pubblico su tali reti anche di programmi diversi da
quelli diffusi dalle reti analogiche."

2. Nell’attività di
accertamento l’Autorità si è avvalsa dei propri Uffici nonchè, secondo quanto
previsto dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 249/97, dell’attività di
supporto svolta dal Nucleo della Guardia di Finanza per la tutela della
radiodiffusione e l’editoria e dagli organi centrali e periferici del Ministero
delle comunicazioni attivati con le modalità previste dall’accordo che le due
Amministrazioni hanno stipulato il 28 gennaio 2003.

3. L’impostazione dell’attività
di accertamento ha visto l’Autorità impegnata, in primo luogo,
nell’individuazione delle metodologie di analisi che sono state di volta in
volta illustrate all’interno dei singoli capitoli in cui è suddivisa la
relazione tecnica allegata. Tuttavia, è opportuno anticipare alcune questioni
preliminari.

4. Sulla base del disposto
normativo, l’analisi complessiva deve essere svolta al 30 aprile 2004 ma, avuto
riguardo al criterio "dinamico" indicato dal legislatore con l’espressione "…tenendo
conto delle tendenze in atto nel mercato
", si è ritenuto opportuno valutare
il trend dei mercati interessati e quindi acquisire i relativi dati in
maniera diacronica alla data del 31 dicembre 2003, del 30 aprile 2004 nonchè le
proiezioni per i periodi successivi.

5. In secondo luogo è stato
circoscritto l’oggetto dell’analisi complessiva prendendo a riferimento le reti
televisive digitali terrestri. La legge n. 43/04 fa riferimento infatti al
regime transitorio della legge n. 249/97 dettato per le emittenti nazionali
destinatarie di concessione per la radiodiffusione su frequenze terrestri. Del
resto, analogamente, anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 466 del 20
novembre 2002, che rappresenta il presupposto per l’intervento legislativo in
questione, fa riferimento alle reti di radiodiffusione su frequenze terrestri.
Questa interpretazione è conforme anche a quanto emerso dall’esame dei lavori
della 8^ Commissione del Senato conclusi in data 22 gennaio 2004, nonchè dalle
relazioni illustrative dei testi S. 2674 e C. 4654, con cui il decreto-legge è
stato presentato rispettivamente al Senato ed alla Camera per la conversione in
legge. In tutte le relazioni esaminate, infatti, il continuo utilizzo di
espressioni e termini quali "assegnazione delle frequenze televisive in tecnica
digitale" e "programmi irradiati", non puo’ che far considerare il provvedimento
riferito esclusivamente ai programmi digitali diffusi su frequenze terrestri.
Pertanto, per offerta di "programmi televisivi digitali terrestri" si è
ritenuto di dover considerare quelli trasmessi su reti radiodiffusive terrestri.
Per quanto riguarda, in particolare l’offerta digitale terrestre questa, alla
data dell’accertamento, appare significativa solo per le reti nazionali. Di
conseguenza l’accertamento svolto ha avuto ad oggetto le reti di radiodiffusione
terrestre a copertura nazionale.

6. Tuttavia, a fini di
completezza dell’analisi del quadro di riferimento, ed in particolare avuto
riguardo allo sviluppo tecnologico, l’Autorità ha ritenuto opportuno acquisire
altresi’ i necessari elementi cognitivi relativi ai programmi digitali diffusi
via cavo, a mezzo fibra ottica o linea xDSL, riportandoli nelle osservazioni
conclusive e nella relazione tecnica allegata. A tale proposito, si è notato
come per le reti su cavo, anche se le potenzialità associate a questo mezzo
trasmissivo appaiono elevate, il servizio di "video-adsl" sia ancora nella fase
di lancio commerciale e l’attuale copertura del servizio di televisione su
cavo/fibra risulti ancora circoscritta ad alcune aree urbane.

1. L’ACCERTAMENTO SVOLTO

1.1 La copertura delle reti
digitali terrestri

7. La stima delle coperture
realizzate dalle reti digitali radiodiffusive si basa sulla conoscenza delle
caratteristiche degli impianti trasmittenti. A tal fine sono stati richiesti
agli operatori dati puntuali sugli impianti di diffusione ed è stata effettuata
un’analisi critica delle informazioni. Relativamente ai dati forniti, l’Autorità
ha effettuato un’attività di controllo, con la collaborazione degli Ispettorati
del Ministero delle comunicazioni, che ha interessato tre aspetti:

a.       
la
corrispondenza tra le caratteristiche degli impianti fornite dalle emittenti e
quelle risultanti dai relativi atti autorizzatori;

b.       
lo
stato di effettiva attivazione degli impianti;

c.       
le
reali condizioni di esercizio degli impianti.

8. Sono state effettuate,
parimenti con la collaborazione degli Ispettorati del Ministero delle
comunicazioni, verifiche di effettiva ricezione dei programmi digitali diffusi
su un campione di punti del territorio nelle aree nominalmente servite dagli
impianti digitali.

9. Le attività suddette hanno
altresi’ consentito una verifica, a campione, sull’effettiva operatività delle
reti e sui dati forniti in merito alle reti stesse. Per quanto riguarda la
verifica del dato sulla popolazione complessivamente coperta, parallelamente
alle attività suddette, l’Autorità ha proceduto, sulla base dei dati forniti
dalle emittenti sugli impianti digitali di diffusione, ad una valutazione
mediante opportuni mezzi di calcolo della copertura delle reti digitali.

10. L’accertamento sulla
"copertura" delle reti digitali terrestri ha determinato, in primo luogo, la
necessità di realizzare un’analisi interpretativa del termine tecnico
"copertura", nonchè l’individuazione dell’ambito dell’accertamento sia sotto il
profilo temporale, sia con riferimento all’ambito oggettivo e soggettivo dello
stesso.

11. Per quanto riguarda il
profilo temporale, il carattere diacronico dell’accertamento, è dovuto al
riferimento, presente nella legge, alle "tendenze in atto nel mercato". Tale
analisi dinamica necessita di accertamenti in tempi diversi per la richiesta
valutazione tendenziale. Quindi, sebbene la rilevazione al 30 aprile 2004
rappresenti il momento centrale dell’accertamento, si è ritenuto necessario, ai
fini della valutazione dinamica, analizzare, nell’arco temporale di circa dodici
mesi, l’evoluzione della copertura. A tal fine, sono stati studiati e valutati
tre scenari di copertura, il primo riferito alla data del 31 dicembre 2003, il
secondo alla data del 30 aprile 2004, e l’ultimo (basato solo su dati
prospettici e quindi meno affidabili), che rappresenta una ragionevole
proiezione della situazione al 31 dicembre 2004, sulla base di quanto dichiarato
dalle emittenti.

12. Riguardo all’ambito
oggettivo e soggettivo, l’accertamento della copertura richiesto dalla
disposizione di legge, non appare riferirsi ad una specifica rete (da notare che
la legge non usa locuzioni come "ciascuna rete" o "almeno una rete"), ma
piuttosto all’insieme delle reti digitali cosi’ come si evince dalla lettera
della norma. In tale prospettiva quello che rileva, ai fini dell’accertamento,
è la distribuzione cumulativa del numero delle reti "ricevibili" dalla
popolazione nazionale, ovvero quanta popolazione sia in grado di ricevere almeno
un multiplex (un multiplex è un blocco di diffusione contenente uno o più
programmi), almeno due multiplex e cosi’ via. L’accertamento, comunque, non puo’
prescindere dal calcolo della copertura di ciascuna rete digitale quale dato di
partenza per la valutazione complessiva.

13. Sotto il profilo ermeneutico,
dall’esame delle fonti internazionali di riferimento (Raccomandazione ITU 573-3
"Radiocommunication vocabulary") si possono derivare tre diverse definizioni del
termine copertura:

1.       

interference free coverage area, i.e., that limited solely by natural or
artificial noise
(area di
copertura "in assenza di interferenze", cioè limitata soltanto dal rumore di
fondo naturale o artificiale);

2.       

nominal coverage area: it is defined, when establishing a frequency plan by
taking into account the foreseen transmitters

(area di copertura "nominale", cioè definita in
caso di elaborazione di un piano di frequenze, tenendo conto dei trasmettitori
previsti dal piano);

3.       
actual coverage area, i.e.,
with allowance made for the noise and interference which exists in practice
(area di copertura "effettiva", cioè ottenuta
applicando i margini per il rumore e per l’interferenza esistenti in concreto).

14. Dagli atti parlamentari si
rileva che, in sede di conversione del de

https://www.litis.it

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