L’attività agrituristica collegata a quella agricola non incide sulla destinazione d’uso del territorio ed esonera dal pagamento degli oneri accessori relativi alla concessione edilizia. Tar Puglia. Lecce, Sezione III, Sentneza n. 2798


L’imposizione di nuovi oneri di  urbanizzazione è
legittima solo in presenza di una trasformazione del territorio che comporti un
carico urbanistico maggiore rispetto alla situazione originaria e che l’onerosità
del titolo autorizzativo è connessa al fatto che le modifiche incidano
pesantemente sul fondo. Ne consegue che le opere agrituristiche, e quindi anche
gli interventi edilizi a scopo alberghiero o ricettivo, sono da ritenersi
agricole se complementari alle attività principali, poichè finalizzate ad
integrare il reddito del fondo attraverso al vendita ai clienti dei prodotti
coltivati.


 


Tar Puglia. Lecce, Sezione III, Sentneza n. 2798
del 08/05/2004


REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE


PER LA PUGLIA ” LECCE – SEZ. III

Composto dai
Sigg.Magistrati:     Reg. Dec.: 2798/2004


                                                      Ricorso n.  2731/2001

LUIGI COSTANTINI                      
PRESIDENTE

PATRIZIA
MORO                           COMPONENTE-RELATORE

MASSIMILIANO
BALLORIANI    COMPONENTE

ha pronunciato la
seguente


SENTENZA

sul ricorso n.2731/2001
proposto da:

DE PASCALIS
CROCIFISSO,

rappresentato e difeso dall’avv. Salerno Antonio, ed elettivamente domiciliato
in Lecce alla via Garibaldi,43 presso lo studio di quest’ultimo


contro

IL COMUNE DI
MELENDUGNO
, in
persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Tommaso
Millefiori ed elettivamente domiciliato presso la Segreteria Tar  in  Lecce alla
via F. Rubichi,23


per l’annullamento

-del provvedimento
datato 30.5.2001 con  il quale il capo servizio dell’Ufficio Condono Edilizio  
del Comune di Melendugno ha chiesto al ricorrente di pagare entro 30 giorni la
somma di L. 113.000.000 per contributo di urbanizzazione e L. 74.075.780 per
contributo sul costo di costruzione, riferiti alla concessione edilizia in
sanatoria n.07/2000 del 15.11.2000, pena il recupero coattivo delle suddette
somme

  • visto
    il ricorso con i relativi allegati;
  • visti
    gli atti della causa;

  • designato alla pubblica udienza del 19.02.2004 il relatore dr.Patrizia Moro ed
    uditi gli avv.ti A.Salerno per il ricorrente e l’avv. Millefiori  per la
    Amm.ne resistente

  • osservato quanto segue:


FATTO

Il
ricorrente, imprenditore agricolo a titolo principale ed iscritto al n.144
dell’albo regionale degli operatori agrituristici, in data 20.02.1986, ha
richiesto al Sindaco del Comune di Melendugno , ai sensi della L.730 del
5.12.85, il rilascio di autorizzazione per l’esercizio di attività
agrituristica e, successivamente, in data 28.03.86 ha presentato istanza di
sanatoria ai sensi della L. 47/85 di alcuni manufatti facenti parte
dell’azienda, nonchè per il cambio di destinazione d’uso di alcuni fabbricati
già esistenti.


Successivamente, in data 28.5.1987, il ricorrente ha integrato la documentazione
nella quale ha elencato le superfici delle singole unità immobiliari oggetto
del condono, ha indicato le diverse tipologie di abuso ed ha precisato il
periodo in cui l’abuso era stato compiuto.


Contestualmente ha rideterminato l’oblazione dovuta in L.7.448.960, riducendo le
originarie L.11.147.580 di cui ai mod. 47/85-D e 47/85-R e precisando che le
nuove superfici sostituivano quelle indicate in precedenza.

In
data 22.11.00 il Comune ha rilasciato al ricorrente la concessione edilizia in
sanatoria n.7/2000 del 15.11.2000 e, con il provvedimento in epigrafe, con
riferimento alle opere oggetto della sanatoria, ha richiesto il pagamento di L.
187.075.780 complessivamente per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione.


Avverso detto provvedimento è insorto il ricorrente con il ricorso in epigrafe
per i seguenti motivi:


VIOLAZIONE DI LEGGE-VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.3 E 9 DELLA L.10/77-
VIOLAZIONE DELLA L.730 DEL 5.12.1985 E DELLA L.R. 34 DEL 22.05.1985. ECCESSO DI
POTERE PER ERRATA PRESUPPOSIZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI 
MOTIVAZIONE.

Nella
Camera di Consiglio del 26.11.2001 il Tar di Lecce sez. I ha respinto la domanda
incidentale di sospensione .

Il
Consiglio di Stato, investito del ricorso in grado di appello, ha riformato
detta ordinanza, accogliendo l’istanza cautelare con la conseguente sospensione
del provvedimento impugnato nella misura di 2/3 dell’importo ivi determinato,
rilevando che le opere in oggetto appaiono parzialmente qualificabili come
strumentali alla conduzione del fondo .

Alla
Pubblica udienza del 19.02.04 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


Osservato in


DIRITTO

Viene
all’attenzione del Collegio la questione della onerosità o meno della
concessione in sanatoria in relazione alle opere edilizie destinate all’attività
agrituristica.

La
questione , risulta attualmente risolta dal D.Legs 228/2001 del 18.5.2001 il
quale, all’art.3 c.3 prevede l’applicazione dell’art.9 lett.a) della L.10/77 con
la conseguente gratuità della concessione con riferimento alle opere da
realizzare in zone agricole in funzione della conduzione del fondo.


Tuttavia il provvedimento impugnato risulta emanato in periodo precedente a tale
normativa con la conseguente non applicabilità dei principi di favore
suindicati in considerazione del carattere innovativo e non già interpretativo
delle disposizioni contenute nell’art.3 L.228/2001.


Ciononostante il ricorso è fondato nei limiti delle motivazioni che seguono.


Preliminarmente, al fine di esternare le ragioni che conducono ad una siffatta
conclusione, giova una breve ricostruzione fattuale e normativa della vicenda.


Occorre precisare, difatti, che il ricorrente, con la richiesta di concessione
in sanatoria presupposta al provvedimento impugnato, non ha affatto richiesto il
rilascio di una nuova ed autonoma concessione edilizia in sanatoria  per abusi
riguardanti  opere realizzate senza concessione edilizia ma, piuttosto, ha
differenziato tale richiesta, comprendendovi  diverse tipologie di abuso.


Invero, nella domanda di condono proposta dal ricorrente le  tipologie di abuso
indicate sono diversamente specificate:


a)tipologia 4 (mutamento di destinazione d’uso)mq 910,76;


b)tipologia 1( opere realizzate senza concessione) mq 260,91;

c)tiplogia
7 (opere non valutabili in termini di superficie e volume.


Pertanto, dai documenti esibiti risulta che circa due terzi  delle opere abusive
oggetto di richiesta di condono consistono nella nuova destinazione
agrituristica di   vecchi annessi rustici esistenti in zona agricola, facenti
parte dell’intera azienda agricola di proprietà del ricorrente.


Tuttavia risulta che l’Amm.ne resistente, pur non contestando la differente
tipologia degli abusi condonati, non abbia operato alcuna differenziazione in
ordine agli stessi , ritenendo assoggettabile al pagamento degli oneri
concessori tutte le tipologie individuate nella richiesta .


L’amm.ne Com.le ha semplicisticamente ed erroneamente  ritenuto assoggettabile a
concessione onerosa anche l’utilizzo  di immobili rurali per l’esercizio di
alloggi agrituristici, senza alcuna valutazione in ordine alla concreta
riconducibilità di tale attività a quella  agricola, strettamente intesa.

In
primo luogo, il contributo di concessione per gli oneri di urbanizzazione non è
dovuto in ipotesi di interventi edilizi che non abbiano comportato l’alterazione
dello stato dei luoghi e non abbia modificato la destinazione d’uso dell’area
,senza incidere sul carico urbanistico della zona ( Cons.Stato 1994  n.1761), in
quanto l’imposizione do nuovi oneri di urbanizzazione è legittima soltanto se
ci si trovi in presenza di una trasformazione del territorio che comporti un
carico urbanistico nuovo e maggiore rispetto alla situazione originaria. 


Peraltro, in materia di mutamento di destinazione d’uso giova ricordare  che l’onerosità
del titolo autorizzativo deve essere connessa al fatto che il mutamento sia
concretamente fonte di aumento del carico urbanistico, nei casi e nella misura
dettata dalle leggi regionali.


Difatti, la L.23.12.1996 n.662, all’art.2 , comma 60,sub 20, prevede che le
leggi regionali stabiliscono quali mutamenti connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche  dell’uso di immobili o di loro parti siano subordinati
ad autorizzazione.

Nella
Regione Puglia sovviene la L.R.12/93, la quale, all’art.12, prevede
espressamente che l’utilizzo di immobili rurali per l’esercizio di alloggio
agrituristico non comporti modifiche di destinazione d’uso dei medesimi a fini
urbanistici.

Tale
disciplina risulta in armonia e rispondente alle finalità di cui alla L.R.
Puglia n.34/1985  con la quale “la Regione Puglia, in armonia con gli indirizzi
di politica agricola nazionale comunitaria e con il piano di sviluppo regionale,
promuove ed incentiva attività agrituristiche volte a favorire lo sviluppo ed
il riequilibrio del territorio, ad agevolare la permanenza dei produttori
agricoli nelle zone rurali attraverso l’ integrazione dei redditi aziendali ed
il miglioramento delle condizioni di vita, ad utilizzare meglio il patrimonio
rurale esistente sia edilizio sia naturale anche ai fini turistici, a
valorizzare i prodotti tipici e le tradizioni locali, a creare un armonico
rapporto tra città e campagna ed a favorire ed orientare i flussi turistici. 


Peraltro tale normativa, conformemente a quanto prevede la legge quadro
sull’agriturismo n. 730 /1985, stabilisce, all’art.2, che lo svolgimento di
attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola
dei fondi e degli edifici interessati.

Dal
combinato disposto delle normative richiamate ne discendono i seguenti
corollari:

-in
primo luogo l’utilizzo di immobili rurali per l’esercizio di attività di
alloggio agrituristico no

https://www.litis.it

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