Le domande di equo indennizzo successive al 30 giugno 1998 sono di competenza del giudice ordinario. Tar Campania, Napoli, Sezione VI, sentenza n. 7764 del 03/05/2004
La domanda del pubblico dipendente, volta ad ottenere
l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una propria infermità e
la determinazione dell’aquo indennizzo, rientra nei rapporti di pubblico
impiego, con la conseguenza che le cause sono devolute al giudice che in quel
tipo di rapporti ha la giurisdizione e che
non puo’ essere che il giudice
ordinario. per atti emanati dopo il 30 giugno 1998. Il Tar Napoli espressamente
richiama la sentenza Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2004, n. 123,
che ha statuito che in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato
o con altre pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi
dell’art. 45, comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, comma 7, del
d.lg. n. 165 del 2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del
datore di lavoro asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della
pretesa fatta valere in giudizio, si deve avere riguardo al momento della
verificazione dei fatti costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi
vengano in rilievo a prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di
gestione del rapporto da parte dell’amministrazione datrice di lavoro; mentre,
allorchè il regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei
fatti sia assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione
medesima ed alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve
farsi riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria.
Tar Campania, Napoli, Sezione VI, sentenza n. 7764
del 03/05/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Campania
Sesta Sezione di Napoli
nelle persone dei
Signori:
Dott. Michele
Perrelli Presidente
Dott. Leonardo
Pasanisi Consigliere
Dott. Sergio Zeuli Referendario
rel.
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso n. R.G.
9464 del 1999, proposto da
Bencivegna Pasqualina
rappresentata e difesa
dall’avvocato Carmine Corrado con cui elettivamente domicilia in Napoli alla via
Carlo Poerio n. 98 presso lo studio dell’avv. D. Vitale
contro
Provveditorato agli
studi di Napoli in persona del R.L. p.t. rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Distrettuale, domiciliataria ex lege in via Diaz n.11 Napoli
E
Presidenza del
Consiglio dei Ministri ” Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie
non costituiti
per l’annullamento:
- 1. del
parere del C.P.P.O. reso all’Adunanza n.21 del 25 gennaio 1999 notificata in
data 15. luglio 1999; - 2. del
decreto del Dirigente Scolastico regionale per la Campania n.330 del 7.10.2002
con la quale non è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
dell’infermità letale subita dal defunto coniuge della ricorrente, Maiella
Alberto; - di
ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale. - Per
la declaratoria - del
diritto della ricorrente al riconoscimento ed alla liquidazione dell’equo
indennizzo.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visti gli atti tutti
della causa;
Udito alla pubblica
udienza del 8 marzo 2004, relatore il Magistrato dott. Sergio Zeuli, nessuno
comparso per la ricorrente;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue:
FATTO
Con
atto notificato in data 28 ottobre 1999 e depositato il successivo 23 novembre,
la ricorrente chiedeva l’annullamento dei provvedimenti in epigrafe indicati.
Al
riguardo, l’istante esponeva, in punto di fatto, le seguenti circostanze:
-
Il di lei coniuge, defunto il
12 aprile 1997 a causa di un’emorragia cerebrale era stato docente di ruolo di
Educazione tecnica dall’1 febbraio 1975 in varie scuole italiane, fino a
prendere servizio, dalla data dell’1 settembre 1988 e fino al giorno della
morte, presso la Scuola Media Statale “De Gasperi” a Castello di Cisterna.
-
La malattia che aveva
cagionato la morte del marito era certamente da ricollegare al difficile
ambiente scolastico nel quale il Maiella aveva operato negli ultimi anni di
vita, ambiente che lo aveva stressato a tal punto da provocargli un sensibile
e costante aumento della pressione arteriosa. -
L’individuazione di questo
processo eziologico, ed il conseguente diritto degli eredi alla fruizione
della pensione di reversibilità, erano stati riconosciuti sia dalla
Commissione Medico Legale dell’Istituto Gradenigo di Napoli, che, dal
Provveditorato agli Studi. -
Quest’ultimo, dopo aver
deliberato di riconoscere l’infermità aveva subordinato tale riconoscimento
ed il conseguente equo indennizzo al parere del Comitato per le pensioni
privilegiate ordinarie. -
Nella seduta n. 21 del 25
gennaio 1999 l’organo consultivo aveva pero’ negato la dipendenza dell’infermità
da causa di servizio. -
Successivamente, il
Provveditorato, in data 7 ottobre 2002, conformandosi a quanto asserito dal
Comitato, negava la dipendenza da causa di servizio dell’infermità letale che
aveva cagionato la morte del prof. Maiella..
Tanto
premesso, in ricorso si deduceva l’illegittimità del provvedimento impugnato
per violazione di legge ed eccesso di potere, fondato quest’ultimo,
sull’inesatta valutazione dei fatti posti a sostegno della domanda di
riconoscimento nonchè per insufficiente motivazione del provvedimento.
A
parere di parte ricorrente, in particolare l’impugnato diniego sarebbe
palesemente in contrasto con le precedenti determinazioni adottate in sede
procedimentale e con i giudizi espressi dalla Commissione Medico Legale;
inoltre, la sua motivazione scarna ed apodittica non avrebbe tenuto in alcun
conto le condizioni in cui sarebbe stata espletata l’attività lavorativa del
dante causa, pur attestate dalla relazione informativa del Responsabile
dell’Istituto presso il quale il Maiella insegnava, da anni, alla data dell’exitus.
All’udienza pubblica del 8 marzo 2004, il ricorso veniva introitato in
decisione.
DIRITTO
Nella
presente controversia sussiste il difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo.
Preliminarmente, il Collegio rileva che la domanda del pubblico dipendente volta
ad ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di una propria
infermità e la determinazione dell’equo indennizzo, trova titolo immediato e
diretto nel rapporto di pubblico impiego, con la conseguenza che la controversia
ad essa relativa è devoluta al giudice che sul rapporto medesimo ha la
giurisdizione (cfr. Cassazione civile, sez. un., 7
marzo 2003, n. 3438).
Nella
fattispecie in esame, venendo in rilievo un atto emanato in epoca successiva al
30 giugno 1998, questi non puo’ essere che il giudice ordinario.
Infatti, <<in materia di rapporti di lavoro instaurati con lo Stato o con altre
pubbliche amministrazioni, per determinare, quoad tempus, ai sensi dell’art. 45,
comma 17, del d.lg. n. 80 del 1998 (oggi, art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del
2001), la giurisdizione con riferimento ad atti negoziali del datore di lavoro
asseritamente pregiudizievoli, dedotti a fondamento della pretesa fatta valere
in giudizio, si deve avere riguardo al momento della verificazione dei fatti
costitutivi del diritto rivendicato, ogni qualvolta essi vengano in rilievo a
prescindere dal loro collegamento con uno specifico atto di gestione del
rapporto da parte dell’amministrazione datrice di lavoro; mentre, allorchè il
regime del rapporto preveda che la giuridica rilevanza di quei fatti sia
assoggettata ad un preventivo apprezzamento dell’amministrazione medesima ed
alla conseguente declaratoria della sua volontà al riguardo, deve farsi
riferimento al momento in cui interviene siffatta declaratoria. Pertanto, con
riguardo a controversia concernente la domanda di equo indennizzo per infermità
contratta a causa di servizio – la quale introduce un procedimento articolato in
una fase preliminare istruttoria, diretta all’acquisizione degli elementi idonei
alla riconoscibilità della condizione del lavoratore, ed in una seconda fase,
deliberativa, in esito alla quale l’amministrazione si pronuncia sulla istanza –
va affermata la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a
provvedimento intervenuto su detta istanza in epoca successiva alla data del 30
giugno 1998>>
(cfr.
Cassazione civile, sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1234).
In
applicazione delle richiamate disposizioni normative, deve pertanto essere
dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stato
impugnato un provvedimento emanato in data 8/7/99, quando ormai la giurisdizione
sul rapporto in esame era stata già trasferita al giudice ordinario.
Nulla
sulle spese di giudizio, stante la mancata costituzione delle parti intimate
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VI, definitivamente pronunciando
sul ricorso in epigrafe (n. 9464/1999 R.G.), proposto da Pasqualina Bencivegna,
dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Cosi’ deciso in
Napoli, nella Camera di Consiglio del 8 marzo 2004.
Il
Presidente Il Consigliere est.
(dott.
Michele Perrelli) dott. Sergio Zeuli
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