L’esecutività del decreto ingiuntivo costituisce un effetto ulteriore e distinto rispetto all’accertamento del giudicato sostanziale. Cassazione Civile, Sentenza n. 6085 del 26/03/2004
Il c.d. visto di esecutorietà non è condizione
indispensabile per determinare il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo,
in quanto non solo, il passaggio in giudicato consegue al decorso del tempo
unito al comportamento processuale della parte e non ad un provvedimento del
giudice, ma, in particolare, tale principio crea una vera e propria confusione
tra l’esecutorietà del d.i. e la sua definitività ed inoppugnabilità ; si
richiama a norme che si riferiscono soltanto ai decreti ingiuntivi che non siano
già stati dichiarati provvisoriamente esecutivi. In tema di decreto ingiuntivo
si è soliti distinguere tra un giudicato formale, interno, endoprocessuale che
si esprime nella impossibilità di utilizzare, contro il decreto, i mezzi di
impugnazione ordinari, ed un giudicato sostanziale, ovverosia la possibilità del
decreto non opposto di produrre effetti al di fuori del processo. L’efficacia di
giudicato (sostanziale) del decreto ingiuntivo non opposto, senza necessità di
visto, viene affermata, non univocamente, in dottrina, nel rilievo che sarebbe
inutile la previsione di un termine (perentorio: Cass. 1251/66; 15959/00) per
proporre opposizione se poi, all’inutile decorso, non si collegasse alcun
effetto di irrevocabilità del decreto; più univoca, invece, la soluzione
giurisprudenziale che, nelle massime più risalenti, è esplicita nel senso che il
decreto ingiuntivo, solo se dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647
c.p.c., acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata (Cass. 784/64;
659/66; 1246/66; 1776/67; 1125/68; 2627/71) mentre l’ulteriore effetto del
visto, di conferire l’esecutività al decreto che ne è privo, è sottolineato da
altre pronunce (Cass. 181/65; 1028/70; 2412/70; 3244/73).
Svolgimento del processo
La B.d.M. s.p.a. proponeva istanza di insinuazione al passivo della D.T. s.p.a.
– dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma in data 7 marzo 1994 –
per la somma di lire 1.614.458.356, come portata da decreto ingiuntivo emesso il
22 gennaio 1993 e non opposto. Contro il rigetto dell’istanza la banca proponeva
opposizione, che il tribunale di Roma non accoglieva ed ugualmente respinto era
l’appello. Con la sentenza 6 novembre 2000/8 gennaio 2001, la Corte d’appello di
Roma rilevava che il decreto ingiuntivo non aveva assunto il carattere di
sentenza passata in giudicato, perchè non era intervenuto il visto di
esecutività previsto dall’art. 647 c.p.c.; che d’altra parte non poteva
assimilarsi alle sentenze non definitive – di cui alla previsione del terzo
comma dell’art. 95 L.F.- per la tassatività del richiamo; che il visto non
poteva essere sostituito dalla attestazione del cancelliere, che nessuna
opposizione risultava proposta nel termine di legge. Ricorre, con atto
notificato il 23 maggio 2001, la B.d.M., enunciando tre censure. L’intimato –
già contumace in appello – non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Col primo motivo del ricorso si deduce violazione degli artt. 641, 645, 647
c.p.c. in relazione agli art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c., per
aver ritenuto che solo il c.d. visto di esecutorietà determinasse il passaggio
in giudicato del d.i., mentre non solo, in generale, il passaggio in giudicato
consegue al decorso del tempo unito al comportamento processuale della parte e
non ad un provvedimento del giudice, ma, in particolare, l’affermato principio
non trova conforto nelle disciplina dell’istituto, evidenzia confusione tra
l’esecutorietà del d.i. e la sua definitività ed inoppugnabilità ; si richiama a
norme che si riferiscono soltanto ai decreti ingiuntivi che non siano già stati
dichiarati provvisoriamente esecutivi.
Col secondo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli
art. 95 R.D. n. 267 del 1942, artt. 641 e 647 c.p.c.. La Corte
territoriale, secondo la banca ricorrente, avrebbe errato nel ritenere che la
deroga all’accertamento del credito nelle forme della procedura concorsuale sia
esclusa solo nelle ipotesi previste dall’art. 95.3 L.F. (R.D. n. 267 del
1942) e non ricorra anche per i titoli giudiziari dotati di inoppugnabilità
ed inopponibilità ; avrebbe errato ancora nel ritenere che tale inoppugnabilità
discenda solo dal decreto pronunciato ex art. 647 c.p.c., cosí
attribuendo a tale decreto una funzione costitutiva del diritto anzichè di mera
verifica, in contrasto con una giurisprudenza talmente ovvia che il principio
risulta affermato solo a contrario (Cass. 7221/98; 1754/97).
Col terzo motivo del ricorso si denuncia come error in procedendo la carenza ed
illogicità della motivazione conseguente all’omesso esame delle ampie
argomentazioni formulate dalla ricorrente nell’atto d’appello e nella comparsa
conclusionale.
Esaminando i motivi in ordine inverso alla rilevanza, si può osservare che il
terzo motivo è inammissibile: non solo, violando il principio di
autosufficienza, le ampie argomentazioni contenute nell’atto d’appello e nella
comparsa conclusionale non vengono neppur genericamente accennate – onde solo
l’esame diretto di tali atti, in questa sede precluso, consentirebbe di valutare
la fondatezza del motivo – ma configura inoltre come vizio processuale quella
che, secondo la stessa esposizione del motivo, costituirebbe invece una carenza
motivazionale.
Infondato è poi, in parte qua, il secondo motivo, perchè non è vero che la
sentenza impugnata abbia negato l’opponibilità , alla massa dei creditori, della
cosa giudicata, risultando, anzi, dalla ratio decidendi già ricordata in
narrativa, l’esatto contrario: "ogni … provvedimento, ancorchè a carattere
giurisdizionale, ricognitivo di un credito, quale appunto il decreto
ingiuntivo… è inefficace nei confronti della massa, tranne il caso che lo
stesso abbia assunto carattere di sentenza passata in giudicato" afferma (c.3
della motivazione) la sentenza d’appello, negando poi al decreto de quo
l’efficacia di giudicato, perchè privo del visto di esecutorietà . Il richiamo
all’art. 95.3 R.D. n. 267 del 1942 (L.F.) completa l’indagine, precisando
che, per il carattere eccezionale e perciò tassativo della previsione della
norma richiamata, al decreto ingiuntivo privo del visto e quindi dell’efficacia
di giudicato, non può attribuirsi neppure il regime derogatorio che la legge
fallimentare riconosce alle sentenze non definitive.
E, poichè il giudice a quo non contesta che il decreto ingiuntivo possa formare
giudicato, le citazioni giurisprudenziali della banca ricorrente (Cass. 7221/98;
1754 e 9346/97), per ricavarne, a contrario, tale possibilità , sono
sostanzialmente superflue.
Rimane – ed è il motivo essenziale del ricorso – da esaminare il primo motivo e
la residua parte del secondo motivo che pongono il quesito se la efficacia di
cosa giudicata consegue all’inutile decorso del termine per proporre opposizione
– non vengono qui in esame altre ipotesi: ordinanza di estinzione, mancata
riassunzione (in caso di cancellazione, sospensione, interruzione) sentenza di
rigetto dell’opposizione – od occorra invece il visto di esecutorietà che
verrebbe ad espletare cosí una funzione accertativa della regolarità della
notifica e costitutiva dell’efficacia di giudicato (Cass. 1028/70).
L’efficacia di giudicato (sostanziale) del decreto ingiuntivo non opposto, senza
necessità di visto, viene affermata, non univocamente, in dottrina, nel rilievo
che sarebbe inutile la previsione di un termine (perentorio: Cass. 1251/66;
15959/00) per proporre opposizione se poi, all’inutile decorso, non si
collegasse alcun effetto di irrevocabilità del decreto; più univoca, invece, la
soluzione giurisprudenziale che, nelle massime più risalenti, è esplicita nel
senso che il decreto ingiuntivo, solo se dichiarato esecutivo ai sensi
dell’art. 647 c.p.c., acquista autorità ed efficacia di cosa giudicata
(Cass. 784/64; 659/66; 1246/66; 1776/67; 1125/68; 2627/71) mentre l’ulteriore
effetto del visto, di conferire l’esecutività al decreto che ne è privo, è
sottolineato da altre pronunce (Cass. 181/65; 1028/70; 2412/70; 3244/73).
Non sono in contrasto, sul punto, le sentenze che ammettono la
possibilità di eccepire l’irrevocabilità del decreto ai sensi dell’art. 345
c.p.c. (Cass. 3107/91; 758/90; S.U., 2388/82) e di rilevarne la
irrevocabilità come giudicato interno (Cass. 2707/90; 1492/89) o riconoscono,
nel caso di notifica nulla (ma non inesistente) o di notifica oltre il termine
fissato dall’art. 644 c.p.c., la necessità dell’opposizione –
eventualmente, tardiva: Cass. 9872/97; 10183/01 – onde evitare la sanatoria per
eventuale acquiescenza (perchè anche all’opposizione a decreto ingiuntivo è
applicabile il principio, dettato dall’art. 161 c.p.c.
c. 1, della conversione delle nullità in motivi di impugnazione: Cass. 2724/90;
5234/91). Si tratta, infatti, del giudicato formale, interno, endoprocessuale
che si esprime nella impossibilità di utilizzare, contro il decreto, i mezzi di
impugnazione ordinali, mentre la necessità del visto riguarda il giudicato
sostanziale, ovverosia la possibilità del decreto non opposto di produrre
effetti al di fuori del processo.
Tanto premesso, l’esigenza di un controllo giudiziario sulla esistenza e
validità della notifica del decreto sembra ineliminabile, perchè è conseguente
al principio del contraddittorio: solo nei confronti dell’ingiunto che ha avuto
conoscenza della provocano dell’ingiungente si può configurare una acquiescenza
alla pretesa avversaria ed il visto ex art. 647 c.p.c. ne costituisce
l’accertamento, necessario all’efficacia extraprocessuale del giudicato, come,
simmetricamente, l’accertamento dell’omessa od inesistente notifica è condizione
ineliminabile della declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp.att.c.p.c..
La esecutività , in quanto può conseguire anche ai provvedimenti di cui agli
artt. 641, 642, 654 c.p.c.., costituisce un effetto ulteriore e distinto
rispetto all’accertamento del giudicato sostanziale. Il ricorso va perciò
rigettato; con compensazione delle spese in considerazione del carattere
controverso della questione.
P.Q.M.
rigetta il
ricorso e compensa le spese.
Cosí deciso in
Roma, il 07 novembre 2003.
Depositato in
Cancelleria il 26 marzo 2004



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