Un ribasso eccessivo in una gara di appalto va dichiarato illegittimo se viola i compensi minimi inderogabili fissati dalla legge. Tar Calabria, Reggio Calabria, Sentenza n. 405 del 07/05/2004
Un
eccesso di ribasso che si traduca in una sostanziale rinuncia totale ai compensi
per le prestazione accessorie ed ai rimborsi per le spese, non significa, di per
sè, che questi e quelle non sussistano. Pertanto, la rinuncia comporta che tali
competenze graveranno sui compensi effettivamente richiesti: cosicchè questi,
seppur nominalmente riferiti a determinate prestazioni, copriranno invece un
ambito più ampio, riferito anche ad ogni altra componente economica,
remunerabile o rimborsabile, dell’opera nel suo complesso, e poichè per le
prestazioni progettuali era stata offerta anche tutta la riduzione consentita,
ne consegue che il relativo compenso diviene, in concreto, inferiore a quello
minimo previsto dalla legge, il cui disposto viene cosi’ eluso.
Non
puo’ negarsi, infine, che il ribasso unico, in quanto tale, non ha certamente
alcun limite prestabilito, ma cio’ non toglie che un limite sia comunque
implicito tra l’altro nei principi di efficienza e di buona
amministrazione. L’Amministrazione attraverso le diverse forme di confronto
concorrenziale ricerca si’ una prestazione a prezzi competitivi, ma purchè
questi non dipendano da offerte poco o affatto remunerative, stante l’evidente
rischio per la qualità del risultato (vedi anche:
Tar Veneto, I, 3 novembre 2003 n. 5462).
Tar Calabria, Reggio Calabria, Sentenza n. 405 del
07/05/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.405/2004
Reg. sent..
N. 191/04
Reg. Ric.
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
composto dai
Magistrati:
– ALBERTO NOVARESE
Presidente
– DANIELE BURZICHELLI Primo
Referendario
– CATERINA CRISCENTI
Primo Referendario relatore, estensore
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul
ricorso N. 191/04 R.G. proposto da SOLLAZZO Antonino, in proprio e nella
qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di professionisti composto
anche dall’Ing. F. CHIAPPETTA, dal Geol. L. CARBONE, dalla Geol. P. LATELLA,
dall’Ing. S. RAMPELLO, dall’Ing. L. PANETTA e dalla S.c.r.l., COOPROGETTI,
rappresentato e difeso dall’avv. Domenico ANTICO, elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria, Via Manfroci, 89 (studio Lembo)
CONTRO
Comune
di Cittanova, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco BRUZZESE, Rosario CASELLA e
Tiziana DESANTIS, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Possidonea,
28 (studio Catanoso)
E nei confronti
Dell’Ing.
Dino BONADIES, in proprio e nella qualità di capogruppo del raggruppamento
temporaneo di professionisti “RPA S.p.a. ” Team Promotion s.r.l.”, composto
anche dal Geol G. BOSCO, dall’Ing. F. COSTANTINO, dall’Ing. A. SORRENTO, Ing. A.
BRANDO, dallo studio associato Mele Engineering del Prof. Ing. M. MELE ed
associati, dall’arch. G. TRIPODI, dall’arch. M. SEMINARA, dalla Geol. C. D’ONOFRIO,
rappresentato e difeso dall’avv. Nicola MINASI
per l’annullamento
della
nota prot. n. 19835, pervenuta il 23 dicembre 2003, di approvazione della
graduatoria relativa all’affidamento dell’incarico per la progettazione dei
lavori di sistemazione idrogeologica della località “Cavallica” del Comune di
Cittanova;
dei verbali delle
sedute del 31 luglio 2003 e 28 agosto 2003 con i qulai la Commissione ha
collocato al primo posto il raggruppamento “R.P.A. S.p.a. ” TEAM PROMOTION S.r.l.”
della determinazione
del 2 settembre 2003, a firma del Responsabile del Settore tecnico del Comune di
Cittanova, Arch. Giuseppe BOVALINO;
della delibera di
Giunta n. 209/03 di presa d’atto del verbale della seduta del 28 agosto 2003
della Commissione aggiudicatrice
***********
Visto il ricorso
con i relativi allegati;
Visto l’atto di
costituzione del Comune di Cittanova e del raggruppamento controinteressato;
Vista l’ordinanza
di questo Tar n. 92 dell’11 febbraio 2004, con la quale, ai sensi dell’art. 23
bis, si è fissata la discussione nel merito del ricorso;
Visti gli atti
tutti della causa;
Designato per la
pubblica udienza del 24 marzo 2004 il relatore Caterina CRISCENTI ed uditi i
procuratori delle parti come da verbale;
F A T T O
Con ricorso notificato in data 27 gennaio 2004 SOLLAZZO Antonino, in
proprio e quale capogruppo di un raggruppamento di professionisti, premesso di
aver partecipato alla gara a licitazione privata, indetta dal Comune di
Cittanova per il conferimento dell’incarico relativo alla progettazione
definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento in materia di
sicurezza ed allo studio geologico per il consolidamento e la sistemazione
idrogeologica di un versante franoso sito in località “Cavallica” prospiciente
il centro abitato, e di essersi collocato al secondo posto della graduatoria
predisposta dalla Commissione di valutazione con il punteggio finale di 97,150,
dopo il raggruppamento “R.P.A. S.p.a. TEAM PROMOTION” con punti 97,200,
impugnava gli atti in epigrafe indicati, deducendo:
Eccesso di potere per difetto e contraddittoria motivazione. Violazione
della l.n. 109/94 e D.lgs. n. 157/95 ” Violazione della lex specialis di
gara, in quanto il raggruppamento controinteressato ha presentato un ribasso
unico incondizionato nella misura percentuale del 100%, conseguendo cosi’ il
massimo punteggio, che pero’ applicato anche alla voce “rimborso spese e
compensi accessori” implica una violazione dei valori minimi inderogabili in
materia di rimborso spese disposte dalla l.n. 143 del 2 marzo 1949 e si traduce
nella prestazione a titolo gratuito di un servizio che è invece oneroso;
Violazione dpr 554/99 ” Eccesso di potere per insufficiente motivazione
sotto il profilo della omessa valutazione delle argomentazioni svolte dal
ricorrente con atto dell’11.8.03, atteso che una corretta applicazione dell’art.
64 dpr 554 cit. avrebbe comportato l’attribuzione al raggruppamento ricorrente
di un punteggio finale superiore a quello conseguito dal raggruppamento
aggiudicatario.
Concludeva, pertanto, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e, in
via subordinata, ove non fosse possibile la reintegrazione in forma specifica,
il risarcimento dei danni da quantificarsi nella somma di € 185.924,48,
corrispondente all’importo del corrispettivo per competenze tecniche.
Si costituiva il Comune di Cittanova, sostenendo, in ordine al primo
profilo che la riduzione del 100% riguardava solo il rimborso spese e che sio’
sarebbe consentito anche dalla normativa sulle tariffe professionali e
deducendo, in ordine al secondo motivo, l’erronetià del metodo di calcolo
seguito dal ricorrente.
Si costituiva anche il raggruppamento controinteressato, sollevando
l’eccezione di tardività del gravame e contestando, con rilievi analoghi a
quelli formulati dalla difesa del Comune, la fondatezza dei motivi ricorsuali.
Entrambe le controparti evidenziavano una carenza d’interesse della
ricorrente in ordine al primo motivo di gravame, avendo la stessa presentato un
ribasso percentuale del 98%.
All’udienza pubblica del 24 marzo 2004 la causa è stata posta in
decisione.
D I R I T T O
Deve in primo luogo esaminarsi l’eccezione di tardività sollevata dal
controinteressato, ad avviso del quale il termine decadenziale per la
proposizione del ricorso decorreva dal 31 luglio 2003, data nella quale è stata
formata la graduatoria finale della gara.
L’eccezione non coglie nel segno, in quanto omette di considerare che
l’approvazione della graduatoria, cosi’ come redatta il 31 luglio 2003, era
stata sospesa e solo in data 2 settembre 2003 il responsabile del settore
tecnico, preso atto delle valutazioni operate dalla Commissione in data 28
agosto 2003 sull’opposizione presentata dall’odierno ricorrente, ne ha disposto
l’approvazione. Di cio’ prendeva atto la Giunta comunale con deliberazione n.
209 del 18 novembre 2003. I tre atti appena citati sono stati poi trasmessi all’Ing.
SOLLAZZO con nota 19385 del 23 dicembre 2003.
Il ricorso proposto con atto del 27 gennaio 2004 deve, dunque, considerarsi
tempestivo.
2. Nel merito il Tribunale osserva preliminarmente che la lettera d’invito
per il conferimento dell’incarico di progettazione per cui è causa prevedevano
che l’offerta economica dovesse contenere un ribasso unico ed incondizionato da
applicare “a) alla percentuale per rimborso spese e compensi accessori di cui
alla lett. b) del Capo I; b) alla riduzione percentuale, dei servizi di
offerta, prevista nella misura massima del 20% dalla legge per le prestazioni
rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici". A sua volta la lett. b)
del Capo I ” in conformità al punto 6 del bando di gara ” prevedeva il computo
del rimborso spese e delle prestazioni accessorie nella percentuale massima del
30% dell’onorario di base.
3. Per il ribasso percentuale unico indicato nell’offerta era prevista
l’assegnazione di massimo 20 punti.
Il raggruppamento controinteressato, avendo presentato un ribasso
percentuale del 100% , ha conseguito il punteggio massimo.
3. Ritiene il ricorrente che un tale ribasso percentuale non sia legittimo,
perchè cosi’ l’offerente si obbliga ad eseguire alcune prestazioni
professionali senza pretendere alcun corrispettivo, anche in violazione della
legge che stabilisce dei minimi inderogabili.
4. Il rilievo è fondato.
4.1. Fermo restando quanto rammentato dalla controinteressata e cioè che
l’indicazione del ribasso percentuale unico offerto, per le prestazioni
progettuali, non si applica ovviamente all’intero importo, ma alla riduzione
massima del 20% (ossia 100% di 20%= 20%) previsto dalla legge ” e richiamato
dalle re
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