In tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi, il contribuente può provvedere a rettifica anche sotto forma di istanza di rimborso. Cassazione Civile, Sezione Tributaria, Sentenza n. 8994 del 12/05/2004.
In
tema di emendabilità della dichiarazione dei redditi, il contribuente può
procedere alla rettifica della dichiarazione anche sotto forma di istanza di
rimborso. Inoltre, nella vigenza del Dpr n. 597/73, gli interessi maturati sui
crediti di imposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, ancorchè
iscritti nel conto profitti e perdite, non andavano assoggettati a Irpeg e a
Ilor, avendo natura compensativa e, quindi, non essendo qualificabili nè come
redditi di capitale nè come reddito di impresa. In particolare, secondo il
parere della Cassazione, la disposizione del vigente Tuir in base alla quale
tutti gli interessi su crediti di imposta concorrono a formare il reddito di
impresa non ha effetto per i periodi antecedenti al 1988.
Sono queste solo alcune delle precisazioni contenute nella sentenza n. 8994 del
12 maggio 2004, con cui i giudici della Corte suprema si sono pronunciati su
alcune questioni inerenti la determinazione del reddito di impresa.
Il fatto sotteso al giudizio della Corte suprema
Con
un’apposita istanza presentata all’Intendenza di Lucca, un istituto bancario ha
chiesto, nel lontano 1985, il rimborso dell’Irpeg e dell’Ilor pagate in eccesso.
La richiesta si basava sulla circostanza che, in sede di dichiarazione, erano
stati commessi errori nel calcolo delle imposte con riferimento, tra l’altro,
alle seguenti questioni:
– gli
interessi maturati sui crediti di imposta erano stati assoggettati a imposta,
nonostante la normativa vigente all’epoca ne escludesse l’imponibilità
– ai
fini della determinazione del coefficiente di deducibilità , gli interessi
moratori sui crediti in sofferenza non erano stati conteggiati.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Intendenza di Finanza, l’istituto bancario ha
proposto ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale, che, tuttavia,
lo ha respinto. Pertanto, lo stesso istituto ha proposto appello dinanzi alla
commissione tributaria regionale, la quale, ritenendo che l’istanza fosse
fondata, lo ha accolto.
Alla luce di tali circostanze, l’Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso
per cassazione.
L’imponibilità degli interessi attivi
I
proventi finanziari percepiti dall’impresa non sono tassati autonomamente come
redditi di capitale, ma concorrono a formare il reddito di impresa. In
particolare, per quanto riguarda gli interessi attivi, diversi da quelli di
mora, secondo l’articolo 89 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi,
essi concorrono a formare il reddito di impresa per l’ammontare maturato
nell’esercizio, secondo l’ordinario criterio di competenza.
Gli
interessi di mora, invece, vi concorrono nell’esercizio in cui sono incassati,
secondo il cosiddetto criterio di cassa.
Il criterio di competenza si applica dunque agli interessi derivanti da mutui,
depositi o conti correnti bancari e postali, obbligazioni e simili, agli
interessi compensativi e agli interessi per ritardati rimborsi di imposta.
Inoltre, devono essere considerati allo stesso modo gli interessi per dilazione
di pagamento, se derivano da crediti riguardanti cessioni che producono ricavi.
Il giudizio della Corte suprema
Innanzitutto, secondo il parere dei giudici della Corte suprema di cassazione,
la dichiarazione dei redditi può essere sempre emendata per qualunque tipologia
di errore e qualora l’obbligazione tributaria non sia dovuta. Viene superata,
cosí, la presunzione che l’istanza di rimborso debba essere dichiarata
inammissibile qualora essa venga presentata al di fuori dei casi di errore
materiale, duplicazione e inesistenza dell’obbligo di versamento. Secondo un
consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, gli errori materiali e non
materiali contenuti nella dichiarazione dei redditi, siano essi desumibili
direttamente ovvero indirettamente dalla stessa dichiarazione, possono essere
corretti mediante l’istanza di rimborso, e non necessariamente attraverso la
dichiarazione integrativa.
Non da ultimo, tale orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente
avallato dalla sentenza della Cassazione n. 15063 del 25 ottobre 2002, in cui è
stato precisato che in materia di rimborso di somme versate per tributi e
imposte non dovuti, l’articolo 38 del Dpr n. 602/73 consente al contribuente di
chiedere il rimborso di somme pagate in adempimento di obblighi inesistenti,
sulla base di una dichiarazione erronea.
Inoltre, la Cassazione ritiene che, secondo il Testo unico delle imposte sui
redditi vigente al momento del fatto sotteso al giudizio, gli interessi sui
crediti di imposta non costituiscono reddito imponibile. In tal caso, quindi,
secondo la Corte suprema, il Dpr n. 917/86 non troverebbe applicazione
retroattiva.
Rosanna Acierno
Fonte.
www.fiscooggi.it



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