In tena di accettazione di appalto privao, ii fini della operatività della presunzione di cui all’art. 1665 è necessario che il committente ponga in essere atti cocludenti idonei a far desumere il godimento dell’oera. Cassazione


In tema di appalto deve escludersi che ai fini dell’operatività
della presunzione legale di cui all’articolo 1665, comma 4, del cc, non sia
sufficiente la presa in consegna dell’opera senza riserve da parte del
committente, essendo necessario, altresi’ che costui ponga in essere atti
concludenti, idonei a fare desumere inequivocabilmente il suo godimento
dell’opera. Un tale assunto, infatti, confonde la riferita ipotesi di
presunzione legale di accettazione con eventuali ipotesi di presunzioni hominis
di accettazione che potrebbero prescindere dalla consegna, costituite dai più
vari comportamenti, che presuppongano necessariamente la volontà di accettare
l’opera e siano incompatibili con quella di rifiutarla o di accettarla
condizionatamente.

 


Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 7057 del 14/04/2004 

 

 

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione II

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. Antonio VELLA –
Presidente

Dott. Alfredo MENSITIERI –
Consigliere

Dott. Giandonato NAPOLETANO –
rel. Consigliere

Dott. Rosario DE JULIO –
Consigliere

Dott. Carlo CIOFFI –
Consigliere

ha pronunciato la seguente

Sentenza

sul ricorso proposto da

EPI EUROPA PROJECT INVESTIMENTI
S.R.L., in persona dell’Amm.re Unico DARIO GHIO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che
lo difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

IDROTERMICA RESTELLI LUIGI DI
RESTELLI GIUSEPPE & C S.N.C., in persona dell’Amm.re legale rappresentante
GIUSEPPE RESTELLI, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 6, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO MARCHIO, difeso dall’avvocato GIACOMO MINO
BELOMETTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sent. n. 393/00 del
Tribunale di BRESCIA, depositata il 15 febbraio 2000;

udita la relazione della causa
svolta nella Pubblica udienza del 14 gennaio 2004 dal Consigliere Dott.
Giandonato NAPOLETANO;

udito il p.m. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per
l’accoglimento del 3° motivo del ricorso, inammissibilità del resto.

 

Svolgimento del processo

 

Il Tribunale di Brescia,
decidendo sull’appello proposto dalla EPI – Europa Project Investimenti s.r.l.,
con sede in Carpenedolo, nonchè sull’appello incidentale proposto dalla
Idrotermica Restelli Luigi di Giuseppe Restelli e C, s.n.c., con sede in
Calvisano, avverso la sentenza con la quale il Pretore del luogo aveva respinta
l’opposizione della "EPI" al decreto ingiuntivo di pagamento, a favore della "Idrotermica
Restelli", della somma di L. 17.821.500, oltre agli interessi legali, a titolo
di residuo corrispettivo per la realizzazione di impianti termici ed idraulici,
ha rigettato l’appello principale ed, in accoglimento di quello incidentale, ha
condannato l’appellante principale al rimborso delle maggiori spese relative al
giudizio di primo grado.

Ha osservato il giudice
d’appello che le domande della "EPI", volte alla declaratoria della risoluzione
del contratto d’appalto ovvero alla riduzione del corrispettivo, con la condanna
della "Idrotermica Restelli" al risarcimento dei danni a causa della parzialità
delle opere eseguite, del ritardo nell’esecuzione, dal mancato collaudo e dalla
sussistenza di gravi difetti negli impianti, non potevano trovare accoglimento
per la genericità delle allegazioni e per difetto della relativa prova nonchè
per l’assenza di tempestivi riscontri documentali e verifiche tecniche. In
particolare, con riferimento all’asserita omissione della verifica in
contraddittorio e del collaudo, il Tribunale, pur dando atto della circostanza
che solo uno dei quattro "modelli per dichiarazione di conformità", riferentisi
a ciascuno dei quattro impianti realizzati, recava il timbro della "EPI" e la
firma del suo legale rappresentante, ha, tuttavia, ritenuto che anche per gli
altri tre impianti doveva ritenersi raggiunta la prova dell’accettazione senza
richiesta di verifica ai sensi dell’art. 1655 c.c., tale convincimento
desumendo, in primo luogo, dal pagamento senza riserve del secondo acconto,
coincidente con l’ultimazione dei lavori, ed, in secondo luogo, dalla stessa
deduzione della opponente, secondo cui i lavori erano stati conclusi nel mese di
settembre. A confermare che le opere erano state ricevute senza riserve, si’ da
potersi ritenere accettate pur in assenza di verifica, stava, ad avviso del
giudice d’appello, il complessivo comportamento della committente, che, pur
avendo sicuramente preso in consegna le opere, non le fece sottoporre ad alcuna
verifica da parte del proprio tecnico, senza che la appaltatrice avesse posto in
essere comportamenti volti ad intralciare un’eventuale verifica.

Quanto, poi, alla eccepita
incompletezza o parzialità delle opere eseguite rispetto a quelle appaltate, la
sentenza di secondo grado rileva che la censura è tanto generica da non
consentire alcuna replica nel merito e da rendere inammissibile la sollecitata
consulenza tecnica d’ufficio. Del pari, inammissibile viene dichiarata la prova
per testi volta a dimostrare la fondatezza della richiesta risarcitoria per
preteso ritardo nell’ultimazione delle opere, ritardo che, comunque, viene
escluso sul rilievo che la pattuizione in corso d’opera di numerose e non lievi
varianti aveva superata l’originaria fissazione del termine di consegna.

Infine, in ordine ai vizi delle
opere lamentati dall’opponente, il giudice d’appello, precisato che la gran
parte di essi erano facilmente riconoscibili e non occultati, sicchè, in
considerazione della già rilevata accettazione senza riserve, non poteva
ritenersi operante la garanzia legale, ha, comunque, rilevata l’assoluta
genericità della prova per testi in ordine alle circostanze della denuncia dei
vizi, con la conseguenza che non era superabile l’eccezione di decadenza
sollevata dall’opposta.

Per la cassazione di tale
sentenza ha proposto ricorso la "EPI", affidandosi a cinque motivi.

Resiste con controricorso la "Idrotermica
Restelli".

 

Motivi della decisione

 

L’evidente connessione
logico-giuridica esistente tra le varie censure sviluppate con i cinque motivi
del ricorso ne consiglia l’esame congiunto.

Col primo motivo la ricorrente
censura la sentenza impugnata per omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, adducendo che il giudice
d’appello ha, "con motivazione oscura, non meglio specificata e pertanto affetta
da vizi logici ed incongrua", ritenuto erroneamente che le opere fosse stata
accettate, trascurando, peraltro, di considerare che la presa in causa del
cantiere erroneamente valorizzata, era conseguente all’abbandono del cantiere
stesso, da parte della società appaltatrice, prima che i lavori fossero
ultimati e che le contestazioni operate da essa ricorrente dopo il settembre
1994, seguite da interventi riparatori della "Idrotermica Restelli" e da una
attesa durata dieci mesi prima di pretendere il pagamento del saldo, stanno a
smentire la pretesa accettazione delle opere.

Col secondo motivo la
ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 c.c.,
osservando che il Tribunale, discostandosi dalla costante elaborazione
giurisprudenziale di questa Corte, ha erroneamente attribuito significato di
accettazione al pagamento del secondo acconto, mentre neppure all’esecuzione
della contabilità finale od all’autorizzazione ad emettere tratte tale
significato puo’ essere riconosciuto.

La ricorrente ricorda che la
consegna delle opere puo’ valere accettazione solo se accompagnata da un
comportamento concludente del committente, dal quale possa dedursi il gradimento
delle opere e che, peraltro, l’onere di provare l’accettazione grava
sull’appaltatore, che, nella specie, non lo ha adempiuto.

Da ultimo, si precisa che
alcuni impianti furono collaudati nel dicembre 1995, con l’allacciamento del
gas, e, pertanto, solo allora si potè constatare il grave vizio del mancato
collegamento dei termosifoni all’impianto ed ai termostati.

Col terzo motivo la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione degli art. 1665 c.c. e art. 633 c.p.c.,
sostenendo che il decreto ingiuntivo opposto mancava delle condizioni di
ammissibilità, poichè nel caso in esame, trattandosi di impianti
idrotermosanitari, "la necessità di certificazione di ottemperanza alle
normative di cui alla L. n. 46 del 1990 ed alla L. n. 10 del 1992 si colloca in
una prospettiva di garanzia degli interessi coinvolti dall’esecuzione
dell’opera, che è inconciliabile con la presunzione di unilaterale rinuncia al
collaudo sancita dall’art. 1665 c.c." (Cass. 169/96).

Col quarto motivo la
ricorrente, denunciando ancora omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, adduce che erroneamente
la sentenza impugnata fa coincidere il versamento del secondo acconto con
l’ultimazione dei lavori e, poi, da esso trae la prova della tacita accettazione
del prezzo delle varianti, poichè, quanto alla prima questione, è noto che
dopo il rimontaggio degli apparecchi sanitari residua una serie di lavori
ulteriori, quali l’installazione dei termosifoni e delle caldaie, il
collegamento ai termostati, la posa ed il collegamento dei tubi del gas e
dell’acqua sino ai contatori, mentre, con riferimento alla seconda questione, la
somma versata a titolo di secondo acconto, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, non coincide con la somma degli acconti dovuti per le opere
originariamente previsto e per le opere eseguite in variante, essendo superiore.

Col quinto motivo la ricorrente
censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli art.
2721 c.c., artt. 191, 244 e 245 c.c., osservando che la prova per testi da lei
richiesta, lungi dall’essere generica e valutativa, come ritenuto dal Tribunale,
"meritava di essere ammessa, come pure la dedotta CTU sui vizi degli impianti
(dei quali è macroscopico il mancato collegamento dei caloriferi all’impianto
ed ai termostati ma direttamente alla caldaia)".

Le censure non

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