L’azione di impugnativa del bilancio di una società sottoposta a gestione commissariale è retta dai principi generali in tema di nullità del negozio giuridico. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 8204 del 29/04/2004

Il bilncio di una società
assicurativa sottoposta a gestione commissariale deve assolvere, in linea di
principio, alle medesime funzioni che sono proprie del bilancio di esercizio
approvato dall’assemblea dei soci ed è pertanto soggetto alle medesime regole
legali, Infatti, nonostante al bilancio di una gestione commissariale non siano
evidentemente applicabili le norme dettate dal Codice civile per la
proclamazione dell’invalidità delle deliberazioni assembleari, l’impugantiva è
pur sempre una azione mossa per far accertare la nullità del bilancio stesso e,
quindi, un’azione retta dai principi generali in tema di nullità del negozio
giuridico.

 

 

 Cassazione
Civile, Sezione I, Sentenza n. 8204 del 29/04/2004

 

La Corte Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
Magistrati:

Dott. Renato RORDORF –
Presidente

Dott. Gianfranco GILARDI –
Consigliere

Dott. Carlo PICCININNI –
Consigliere

Dott. Luigi MACIOCE –
Consigliere

Dott. Onofrio FITTIPALDI –
Consigliere

ha pronunciato la seguente:

Sentenza

Sul ricorso proposto da:

L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA
ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., in persona del Commissario Liquidatore Dott.
Francesco Dosi, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTI PARIOLI 12, presso
l’avvocato GREGORIO IANNOTTA, che la rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ZETA GENERAL SERVICES GROUP
S.P.A., GERARD ROBERTO;

– intimati –

e sul 2° ricorso n. 13239/03
proposto da:

ZETA GENERAL SERVICES GROUP
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 14, presso l’avvocato CARLO MARIA BARONE,
che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso e
ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente
incidentale –

contro

L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA
ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., GERARD ROBERTO;

– intimati –

e sul 3° ricorso n. 13528/03
proposto da:

GERARD ROBERTO, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso l’avvocato GIORGIO SPADAFORA, che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale;

– controricorrente e ricorrente
incidentale –

contro

ZETA GENERAL SERVICES GROUP
S.P.A., L’EDERA COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI IN L.C.A.;

– intimati –

avverso la sent. n. 812/02
della Corte d’Appello di ROMA, depositata il 26 febbraio 2002 (o 28 febbraio
2002);

udita la relazione della causa
svolta nella pubblica udienza del 20 febbraio 2004 dal Consigliere Dott. Renato
RORDORF;

udito per la ricorrente
L’EDERA. S.P.A. l’Avvocato IANNOTTA che ha chiesto l’accoglimento dal ricorso
10482/03 ed il rigetto dei ricorsi incidentali;

udito per la c/ricorrente e
ric. inc. SOCIETA’ ZETA l’Avvocato BARONE che ha chiesto l’accoglimento del
ricorso 13239/03 ed il rigetto del ricorso 10482;

udito par il c/ricorrente e
ric. inc. Sig. GERARD l’Avvocato ROMANO, con delega, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso 13528/03 ed il rigetto degli altri ricorsi;

udito il p.m. in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso, l’inammissibilità dagli altri
motivi del ricorso incidentale 13239/03; l’inammissibilità del ricorso
principale a del ricorso incidentale 13528/03.

 

Svolgimento del processo

 

Il Ministro dell’industria, con
decreto del 9 luglio 1993, sciolse gli organi amministrativi e sindacali della
società L’Edera Compagnia italiana di Assicurazioni s.p.a. (in prosieguo
indicata solo come Edera). Nel medesimo tempo l’Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap) procedette alla nomina
del commissario straordinario nella persona del Dott. Roberto Gerard, il quale,
al termine del suo mandato, provvide a depositare il bilancio dalla gestione
commissariale per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1993 ed il 30 settembre
1994.

La società Zeta General
Services Group s.p.a. (in seguito indicata unicamente come Zeta), titolare del
28% del capitale sociale dell’Edera, cito’ in giudizio il Dr. Gerard, nella
detta qualità, innanzi al Tribunale di Frosinone, chiedendo dichiararsi nullo
il bilancio commissariale per violazione delle disposizioni di legge riguardanti
la redazione della nota integrativa e la valutazione di cespiti iscritti nello
stato patrimoniale.

Il convenuto eccepi’ il difetto
di giurisdizione del giudice ordinario ed, avendo l’attrice richiesto il
regolamento preventivo di giurisdizione, le sezioni unite di questa corte si
pronunciarono, con sent. n. 378 del 1997, affermando che il bilancio redatto dal
commissario nominato in sostituzione degli organi ordinar di una società di
assicurazioni assolve alle medesime finalità di trasparenza e d’informazione
proprie del bilancio ordinario e, pur provenendo da un soggetto di nomina
pubblica, mantiene la propria natura di atto della società, non sottraendosi al
relativo regime giuridico, anche quanto all’impugnazione, di modo che la
relativa controversia non coinvolge il provvedimento di approvazione dello
stesso bilancio da parta dell’Isvap e rientra nella giurisdizione del giudice
ordinario.

Riassunta percio’ la causa
dinanzi al Tribunale di Frosinone, intervenne in giudizio anche il legale
rappresentate pro tempore della società Edera, che aderi’ alle domande
dell’attrice. Le quali domande, tuttavia, furono respinte dal tribunale, che non
ravviso’ i denunciati visi del bilancio.

La zeta propose appello e, nel
giudizio di secondo grado dinanzi alla Corte d’appello di Rena, si costituirono
per resistere al gravame sia il Dr. Gerard sia l’Edera (sottoposta a
liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministero dell’Industria del
29 luglio 1997), in persona del commissario liquidatore Dr. Francesco Dosi. La
legittimazione del commissario fu pero’ contestata dall’appellante, il quale
frattanto aveva intrapreso anche un diverso giudizio per far dichiarare la
giuridica inesistenza del provvedimento ministeriale di revoca
dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa da parte
dell’Edera e del conseguente decreto di messa in liquidazione di detta società.

La Corte d’appello, con
ordinanza depositata il 2 luglio 1999, sospese il giudizio dinanzi a sè in
attesa della definizione di tale diversa causa. Ma l’ordinanza, a seguito di
ricorso della zeta, fu annullata da questa Suprema corte, con sent. n. 7048 del
2000, sul rilievo che la decisione concernente l’eccepita invalidità del
decreto ministeriale di sottoposizione dell’Edera a liquidazione coatta non
sarebbe comunque suscettibile di fare stato nel presente giudizio.

La causa e stata quindi
nuovamente riassunta dinanzi alla Corte d’appello di Roma e decisa con sentenza
emessa il 28 febbraio 2002.

La Corte d’appello ha anzitutto
ritenuto di non poter prendere in esame l’eccezione di difetto di legittimazione
passiva prospettata dalla difesa del Dr. Gerard solo dopo la riassunzione del
giudizio conseguente all’annullamento dell’ordinanza di sospensione, essendosi
formato al riguardo un giudicato implicito. Ha altresi’ ritenuto che non vi
fossero elementi idonei a far considerare giuridicamente inesistente il decreto
di sottoposizione dell’Edera a liquidazione coatta amministrativa e che, quindi,
non si potesse dubitare della regolare costituzione in giudizio di detta
società per il tramite del commissario liquidatore Dr. Dosi.

Quanto al merito, la medesima
corte ha giudicato fondate le censure mosse alla nota integrativa del bilancio
di cui si discute, con particolare riguardo: 1) alla mancata inclusione dagli
acquisti dai titoli a reddito fisso tra i movimenti delle immobilizzazioni cha
l’art. 2427 c.c., n. 2, impone di indicare; 2) all’incompleta indicazione dei
dati concernenti le partecipazioni, richiesti dal successivo n. 5 del medesimo
articolo, ed alla mancata indicazione delle ragioni per le quali alcune
partecipazioni erano state iscritte in bilancio al valore di costo, anzichè al
valore di patrimonio netto; 3) alla violazione della disposizione dettata dal n.
7 del citato art. 2427 c.c. in tema di composizione della voce "ratei e
risconti"; 4) all’omessa indicazione del compenso spettante al commissario ed al
comitato di sorveglianza, come prescritto dal successivo n. 16 di detto
articolo. Ha invece escluso la fondatezza dagli altri rilievi critici formulati
dalla Zeta in ordine alla medesima nota integrativa e ad altri aspetti del
bilancio, ed ha ritenuto assorbite ulteriori questioni prospettate dall’attrice,
poi appellante, in via meramente subordinata. L’impugnato bilancio dell’Edera e
stato, pertanto, dichiarato nullo, con conseguente condanna di detta società a
rimborsare la Zeta delle spese di entrambi i gradi del giudizio, spese che sono
state invece compensate nei riguardi del Dr. Gerard.

Per la cassazione di tale
sentenza ricorre l’Edera, scopra in persona dal commissario liquidatore Dr.
Dosi, prospettando quattro motivi di censura, illustrati da memoria.

Resistono, con separati
controricorsi, la Zeta ed il Dr. Gerard. Entrambi formulano, a propria volta,
ricorsi incidentali. Quello della Zeta, anch’esso corredato poi da memoria,
articolato in tre motivi, il s

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