I lavoratori che prestino la loro attività nei giorni festivi hanno diritto oltre alla normale retribuzione di fatto giornaliera, alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Cassazion

La questione del
trattamento economico dei dipendenti retribuiti in misura fissa, cioè non in
relazione alle singole ore di lavoro prestate, in caso di coincidenza delle
festività nazionali con la domenica, ha dato luogo a contrasti nella
giurisprudenza della Corte; si sono infatti verificati orientamenti contrari ad
un riconoscimento retributivo (cfr. Cass. n. 406 del 1982, n. 2654 del 1983) ed
altri di segno opposto (cfr. Cass. n. 11117/1995, n. 12731 del 1998, n. 6983 del
1998).Gli orientamenti  poggiano entrambi su una diversa interpretazione del
terzo comma dell’art. 5 della L. 27 maggio 1949 n. 260 che si apre con
l’espressione "ai lavoratori stessi". Una prima interpretazione lo considera in
relazione ai lavoratori salariati e retribuiti in misura fissa che lavorino
nella festività; nei loro riguardi non sussisterebbe un vero diritto ad
ottenerla se non in relazione al fatto di aver concretamente prestato tale
attività lavorativa. La seconda interpretazione vede il fenomeno come riferito
ai salariati fissi che non lavorino nella festività, riconoscendo il diritto
alla retribuzione anche ad essi. E’  questo secondo orientamento che si è
consolidato negli ultimi tempi (ex plurimis, Cass. 25 gennaio 2001 n. 1018). Lo
stesso art. 5 della  L.  260/1949 sostituito dall’art. 1 della L. 31 marzo 1954
n. 90, contiene alcune previsioni per il trattamento del lavoro dipendente
quanto alle ricorrenze dell’anniversario della Liberazione (25 aprile) e della
festa del lavoro (1 maggio). I suoi primi due commi si riferiscono ai lavoratori
retribuiti non in misura fissa, ossia, rispettivamente, alle ipotesi in cui,
nelle due dette festività, essi riposino oppure lavorino. Nel terzo comma dello
stesso articolo è previsto che i lavoratori che prestino la loro attività
nelle su indicate festività hanno diritto oltre alla normale retribuzione di
fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, alla retribuzione per le
ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro
festivo. Nella seconda parte del comma si prevede che la festività ricorra nel
giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti, "oltre la normale
retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche un
ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota giornaliera". Inoltre sono
previste delle maggiorazioni per i dipendenti retribuiti a misura fissa che si
trovino a prestare attività lavorativa in caso di coincidenza delle suddette
festività con la domenica, esse non hanno natura indennitaria, ma costituiscono
una particolare forma di retribuzione per giornate festive non godute che
trovano la loro fonte nel contratto di lavoro. Secondo gli orientamenti della
Corte “rientrano nel concetto di retribuzione e restano soggetti al regime della
prescrizione dei crediti di lavoro, non solo gli emolumenti corrisposti in
funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa, ma anche tutti gli importi
che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa,
costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro
da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed aventi origine e titolo nel
contratto di lavoro, mentre ne restano escluse le sole erogazioni originate da
cause autonome ovvero da responsabilità del datore di lavoro”. Pertanto è
opinione dominante della giurisprudenza che soggiacciono alla prescrizione
quinquennale i crediti di lavoro per ferie annuali e riposi settimanali non
goduti (Cass. n. 927 del 1989), festività infrasettimanali (Cass. n. 108 del
1988), indennità di trasferta e lavoro straordinario (Cass. n. 862 del 1988).


Cassazione Civile Sentenza. n. 6112 del 26/03/2004


Svolgimento del processo

La B.M.d.P.d.S. s.p.a proponeva
ricorso in appello avverso la sent. n. 153 del 22 ottobre 1998 del Pretore di
Viterbo – giudice del lavoro, censurando la decisione per aver ritenuto
applicabile la previsione dell’art. 5 ultimo comma, seconda parte, L. n. 260
del 1949
, anche nelle ipotesi in cui i lavoratori non abbiano prestato la
propria opera nella giornata festiva coincidente con la domenica. A tal fine,
premessa la ratio della norma in esame, contestava le argomentazioni del Giudice
di primo grado, suggerendo una interpretazione che riconosceva il diritto al
trattamento economico previsto dalla disposizione, solo ai lavoratori che nella
giornate in questione avessero prestato la propria opera.

In particolare, tale
interpretazione si basava sulla espressione "lavoratori stessi" che, secondo
l’appellante, andava riferita ai lavoratori retribuiti in misura fissa che
prestino la loro opera nella festività. Contestava il significato ermeneutico
della L. n. 90 del 1954, enfatizzando il limite applicativo della stessa
individuato dall’art. 3. In subordine, chiedeva ritenersi decorso il termine
prescrizionale di cui all’art. 2948 c.c. n. 4. Si costituivano gli
appellati, chiedendo l’applicazione del principio più volte espresso dalla
Corte di legittimità circa la valenza della disciplina dettata con l’art. 2
L. n. 90 del 1954
al fine di interpretare la norma in commento nonchè in
ordine al valore compensativo della retribuzione riconosciuta nella misura
indicata nella norma per risarcire il lavoratore della perdita di un giorno di
riposo. In ordine alla eccezione di prescrizione ribadiva la applicabilità del
termine di prescrizione ordinaria stante il carattere indennitario del compenso
corrisposto nelle festività coincidenti con la domenica.

Con sentenza del 26 aprile – 8
giugno 2001, l’adito Tribunale di Viterbo rigettava l’appello. Il Giudice del
gravame osservava che il terzo comma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1949
n. 260
, come modificato dall’art. 1 della legge 31 marzo 1954 n. 90,
nella parte in cui riconosce una ulteriore retribuzione, corrispondente
all’aliquota giornaliera, ai lavoratori retribuiti in misura fissa che prestano
lavoro in uno dei giorni festivi riconosciuti coincidente con la domenica,
andava applicato anche ai lavoratori che non avevano prestato lavoro in dette
giornate, e cio’ in forza dell’art. 2 lett. E) della legge n. 90 del 1954,
che espressamente ha esteso il suddetto trattamento ai dipendenti assenti per
"sospensione del lavoro dovuto a coincidenza della festività con la domenica".
Riteneva, inoltre, infondata, nella specie, l’eccezione di prescrizione
quinquennale dei crediti ex art. 2948 c.c. n. 4, in quanto il credito dei
lavoratori aveva natura risarcitoria e non retributiva.

Avverso detta sentenza la B. ha
proposto ricorso per Cassazione sostenuto da due motivi e illustrato da memoria.

I lavoratori in epigrafe hanno
resistito con controricorso.

Motivi
della decisione

Con il primo motivo, denunciando
violazione dell’art. 12 preleggi, degli articoli 5 della legge n. 260
del 1949
, 2 e 3 della legge n. 90 del 1954, artt. 2099 e 2109 c.c.,
nonchè carenza e contraddittorietà della motivazione, il M.d.P. sostiene che
l’elemento letterale, quello logico e quello sistematico, del terzo comma
dell’art. 5 della legge n. 260 del 1949, inducono a ritenere che il
lavoratore debba percepire la retribuzione del giorno festivo e l’ulteriore
retribuzione e la maggiorazione per il lavoro straordinario nel solo caso in cui
effettui la prestazione lavorativa nel giorno di festività coincidente con la
domenica, mentre, ai lavoratori già retribuiti per la domenica, come i
dipendenti delle aziende di credito, nulla compete per il giorno di festività
coincidente con la domenica, ove non abbiano prestato attività lavorativa.
Ritiene la banca che non sia convincente l’opinione secondo cui la maggiorazione
in questione andrebbe a compensare i lavoratori per il giorno di riposo
retribuito, consistente nella festività nazionale, perso per la sua coincidenza
con la domenica, in quanto il trattamento retributivo spettante ai lavoratori
subordinati deve essere tenuto distinto dal regime dei riposi retribuiti. Nella
specie, infatti, al lavoratore viene attribuita una indennità per la giornata
festiva di forzosa assenza dal lavoro, non già per concedergli un altro giorno
di riposo retribuito, bensi’ per consentirgli di partecipare alla celebrazione
della festività nazionale, senza perdere nulla del trattamento retributivo, che
altrimenti non gli spetterebbe in base al principio sinallagmatico. Invece
l’attribuzione di un ulteriore compenso per la festività coincidente con la
domenica, già retribuita, comporterebbe, secondo la ricorrente, un
inammissibile strappo al principio fondamentale di corrispettività.

Con il secondo motivo,
denunciando violazione dell’art. 2948 c.c. n. 4, nonchè carenza e
contraddittorietà della motivazione, la ricorrente sostiene che anche le
maggiorazioni corrisposte ai lavoratori in occasione della coincidenza delle
festività nazionali con la domenica rientrano nel concetto di retribuzione ed
hanno quindi carattere periodico, sicchè anche alle predette maggiorazioni deve
applicarsi la prescrizione quinquennale.

Il primo motivo di ricorso è
infondato.

La questione del trattamento
economico dei dipendenti retribuiti in misura fissa, cioè non in ragione delle
ore prestate, in caso di coincidenza delle festività nazionali con la domenica,
ha dato luogo a contrasti nella giurisprudenza della Corte, ove, ad un
orientamento favorevole alla tesi della ricorrente (cfr. Cass. n. 406 del 1982,
n. 2654 del 1983) e seguito uno di segno contrario (cfr. Cass. n. 11117/1995, n.
12731 del 1998, n. 6983 del 1998).

Le due tesi interpretative si
basano su una diversa lettura del rinvio "ai lavoratori stessi" che apre il
secondo periodo del terzo comma dell’art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260.
La prima, fatta propria dalla banca, lo legge con riferimento ai salariati
retribuiti in misura fissa che lavorino nella festività; la seconda, adottata
dal Tribunale, interpreta il riferimento come riferito ai salariati fissi che
non lavorino nella festività.

E’ a questo secondo
orientamento, consolidatosi negli ultimi tempi (ex plurimis, Cass. 25 gennaio
2001 n. 1018), che il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone
le motivate argomentazioni che lo sorreggono.

E infatti, l’art. 5 della
legge n. 260 del 1949
, sostituito dall’art. 1 della legge 31 marzo 1954
n. 90
, contiene alcune previsioni per il trattamento del lavoro dipendente
quanto alle ricorrenze dell’anniversario della Liberazione (25 aprile) e della
festa del lavoro (1 maggio) (le festività del 2 giugno e del novembre, già ivi
comprese, sono state spostate alla prima domenica di giugno e di novembre
dall’art. 1 della legge 5 marzo 1977 n. 54.)

I suoi primi due commi si
riferiscono ai lavoratori retribuiti non in misura fissa, ossia,
rispettivamente, alle ipotesi in cui, nelle due dette festività, essi riposino
oppure lavorino.

Il terzo comma si riferisce ai
lavoratori retribuiti in misura fissa e si divide in due parti. Nella prima
prevede che questi "prestino la loro opera nelle suindicate festività" e
stabilisce che sia loro dovuta oltre la normale retribuzione di fatto
giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di
lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo".

Nella seconda prevede che la
festività ricorra nel giorno di domenica e stabilisce che ai lavoratori spetti,
"oltre la normale retribuzione di fatto giornaliera, compreso ogni elemento
accessorio, anche un ulteriore retribuzione corrispondente all’aliquota
giornaliera".

Questa seconda parte va dunque
riferita al caso in cui, nella domenica coincidente con la festività del 25
aprile o del 1 maggio, il lavoratore riposi e non già, come vorrebbe ora la
ricorrente, al caso in cui egli effettui prestazioni lavorative. E infatti: a)
la detta seconda parte prevede un compenso aggiuntivo fisso (corrispondente
all’aliquota giornaliera) e non commisurato alle ore di lavoro prestate, com’è
nella prima parte; b) essa non prevede, a differenza della prima parte, la
maggiorazione per lavoro festivo; c) il compenso aggiuntivo fisso trova la sua
giustificazione perchè, se la festività non coincidesse con la domenica, il
dipendente avrebbe avuto un giorno di riposo in più; d) a questi argomenti va
aggiunta la decisiva considerazione che l’art. 2 lett. E) della legge n. 90
del 1954
espressamente dispone che il trattamento previsto nell’art. 5 della
legge n. 260 del 1949 spetta al lavoratore assente per sospensione del
lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica".

Per tutte le considerazioni
sopra svolte le censure mosse dalla banca alla sentenza impugnata con il primo
motivo di ricorso, non essendo fondate su alcuna base normativa, a differenza
della opposta tesi sostenuta dal Tribunale, non sono meritevoli di accoglimento.

Il secondo motivo di ricorso è
invece fondato.

Le maggiorazioni dovute ai
dipendenti retribuiti a misura fissa in caso di coincidenza delle suddette
festività con la domenica, non hanno natura indennitaria, ma costituiscono una
particolare forma di retribuzione per giornate festive non godute che trovano la
loro fonte nel contratto di lavoro.

Al riguardo, allora, non puo’
che richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte, a ragione invocata dalla
ricorrente, secondo cui rientrano nel concetto di retribuzione e restano
soggetti al regime della prescrizione dei crediti di lavoro, non solo gli
emolumenti corrisposti in funzione dell’esercizio dell’attività lavorativa, ma
anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa
prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie
imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto, ed
aventi origine e titolo nel contratto di lavoro, mentre ne restano escluse le
sole erogazioni originate da cause autonome ovvero da responsabilità del datore
di lavoro. Alla stregua del suesposto principio la Corte ha quindi ritenuto che
soggiacciono alla prescrizione quinquennale i crediti di lavoro per ferie
annuali e riposi settimanali non goduti (Cass. n. 927 del 1989), festività
infrasettimanali

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