Non è ammissibile la restituzione di quanto versato a titolo di imposta proporzionale di registro in occasione del versamento in conto capitale dei soci, se non vi è stata una deliberazione assembleare che disponga la riduzione ed il succes
In base all’art. 4
nota n. 2 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.131 "in caso di
riduzione del capitale per perdite non sono soggetti all’imposta, fino a
concorrenza dell’ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi
all’aumento di capitale contemporaneamente deliberato".La disposizione normativa
appena citata riguarda l’ipotesi in cui i conferimenti sociali vengano fatti a
seguito di una delibera assembleare che disponga la riduzione ed il successivo
aumento di capitale. In seguito ad orientamenti già consolidatisi in
giurisprudenza (v.Cass. 4 giugno/7 settembre 1999, n. 9470), infatti, possiamo
oggi affermare che soltanto una formale delibera di riduzione-aumento del
capitale consente di rendere effettivo il confluire dei versamenti dei soci nel
capitale, con scopo ripristinatori, e comunque di dare valenza esterna alla
rispondente operazione; in difetto, il collegamento dell’esborso dei soci con
detto obiettivo resta potenziale, indiretto, e non suscettibile di controllo.
Tutto cio’, dal punto di vista fiscale comporta la non tassabilità dell’aumento
di capitale realizzato con l’utilizzo della riserva costituita dai versamenti in
precedenza effettuati dai soci in conto capitale, finendosi altrimenti per
tassare due volte lo stesso apporto di ricchezza. Ma la delibera assembleare che
dispose l’utilizzo dei conferimenti in conto capitale già eseguiti dai soci,
per il ripianamento delle perdite, non deve intervenire dopo che sia trascorso
molto tempo dai conferimenti, restando per questo motivo non solo esclusa la
contestualità tra le due operazioni, ma anche insussistente quella vicinanza
temporale sicuramente indispensabile perchè esse potessero ritenersi
inequivocabilmente collegate, cosi’ da consentire quella valutazione unitaria
del fenomeno sottesa alla disciplina di favore prevista dalla cit. nota 2°
all’art. 4 della Tariffa.
Cassazione Civile
Sentenza n. 6248 del 29/03/2004
Svolgimento del processo
La M.M.R. s.p.a. (ora S.p.a.
D.M.I.) proponeva istanza di rimborso della somma di L. 78.000.000, che asseriva
avere indebitamente corrisposto a titolo di imposta proporzionale di registro in
occasione del versamento in conto capitale, da parte dei soci, della complessiva
somma di L. 7.800.000.000, operazione effettuata in data 2 novembre 1988.
Secondo la società il diritto al rimborso richiesto all’Amministrazione
Finanziaria scaturiva dal fette che con successiva assemblea straordinaria in
data 16 ottobre 1989, essa aveva deliberato che la somma in precedenza versata
dai soci fosse utilizzata per il ripiano di perdite, con conseguente
applicabilità della esenzione di cui alla nota 2° all’art. 4 della tariffa
parte 1° allegata al D.P.R. n. 131 del 1986.
Formatosi il silenzio rifiuto
dell’Amministrazione, la società lo impugnava dinanzi alla Commissione
Tributaria di 1° di Milano che, nonostante l’opposizione dell’Ufficio,
accoglieva il ricorso.
Avverso la sentenza proponeva
appello l’Ufficio del Registro di Milano, dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, che con sent. n. 189, depositata in data 11 ottobre
1999 e non notificata, accoglieva il gravame e, in riforma della pronuncia di
primo grado, rigettava l’istanza di rimborso ritenendo inapplicabile l’esenzione
invocata dalla società per essere stati i conferimenti effettuati dai soci,
antecedentemente e non contemporaneamente alla riduzione del capitale sociale
per perdite.
Per la cassazione di questa
sentenza proponeva quindi ricorso la società, notificato il 21 novembre 2000,
articolando un unico motivo al cui accoglimento si opponeva l’Amministrazione,
con controricorso notificato il 29 dicembre di quello stesso anno.
Motivi
della decisione
Con l’unico motivo articolato la
ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento
all’art. 4 nota n. 2 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131,
sostenendo, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, l’applicabilità al caso di specie della esenzione
prevista dalla citata disposizione.
Il ricorso è infondato
risultando la sentenza impugnata conforme a diritto, anche se bisognosa di una
integrazione della motivazione, consentita alla Corte dal disposto
dell’art. 384 c.p.c.
c. 2°.
Con la nota richiamata dalla
società ricorrente il legislatore ha previsto che "in caso di riduzione del
capitale per perdite non sono soggetti all’imposta, fino a concorrenza
dell’ammontare della riduzione, i conferimenti in denaro relativi all’aumento di
capitale contemporaneamente deliberato".
La disposizione in questione, se
puo’ presentare dubbi interpretativi in ordine al quantum sottratto a
tassazione, in particolare con riferimento all’ipotesi in cui il ripristino del
capitale esiga copertura di perdite eccedenti il suo iniziale ammontare, avuto
riguardo alla sua chiara ed univoca formulazione, non consente esitazioni di
sorta circa l’applicabilità dell’esenzione alla sola ipotesi di variazioni del
capitale sociale che siano state formalmente deliberate dall’assemblea
contestualmente, in dipendenza di perdite. La norma, pertanto, con tutta
evidenza non riguarda il caso di conferimenti effettuati senza una deliberazione
assembleare che disponga la riduzione ed il successivo aumento di capitale,
indipendentemente dal ratio che essi siano rivolti ed in concreto utilizzati per
il ripianamento di perdite che potrebbero imporre (ove non sanate) la
deliberazione medesima.
E la non equiparabilità della
fattispecie in esame con quella contemplata nella cit. nota è confermata dal
rilievo che soltanto una formale delibera di riduzione-aumento del capitale
consente di rendere effettivo il confluire dei versamenti dei soci nel capitale,
con scopo ripristinatori, e comunque di dare valenza esterna alla rispondente
operazione; in difetto, il collegamento dell’esborso dei soci con detto
obiettivo resta potenziale, indiretto, e non suscettibile di controllo (v. Cass.
4 giugno/7 settembre 1999, n. 9470).
Nel caso in esame, per quanto
risulta dalla sentenza impugnata e dagli stessi scritti difensivi, l’intervento
dell’Assemblea nell’ottobre 1989 si limito’ a sancire l’utilizzo della somma
già versata in conto capitale, per la copertura delle perdite accumulate, senza
minimamente influire, nè in un senso nè nell’altro, sul capitale sociale, onde
l’inapplicabilità dell’esenzione invocata e la tassabilità dei conferimenti
secondo le regole ordinarie, con conseguente infondatezza dell’istanza di
rimborso proposta dalla società. E cio’ tanto più che, come osservato dalla
C.T.R. con l’impugnata sentenza, la delibera assembleare che dispose l’utilizzo
dei conferimenti in conto capitale già eseguiti dai soci, per il ripianamento
delle perdite, intervenne a distanza di circa un anno dai conferimenti, restando
per questo motivo non solo esclusa la contestualità tra le due operazioni, ma
anche insussistente quella vicinanza temporale sicuramente indispensabile
perchè esse potessero ritenersi inequivocabilmente collegate, cosi’ da
consentire quella valutazione unitaria del fenomeno sottesa alla disciplina di
favore prevista dalla cit. nota 2° all’art. 4 della Tariffa (D.P.R. 26 aprile
1986 n. 131.)
Nè a diversa conclusione
possono indurre le considerazioni svolte in ricorso dalla società circa la
innovazione introdotta dall’art. 4 n. 1 lett. a) della Tariffe, parte 1°, con
l’equiparazione alle operazioni di aumento del capitale, di quelle aventi ad
oggetto l’aumento del patrimonio sociale, come nel caso dei versamenti in conto
capitale o a fondo perduto, fatti dai soci.
Ed invero l’equiparazione in
questione ha come unico corollario la non tassabilità dell’aumento di capitale
realizzato con l’utilizzo della riserva costituita dai versamenti in precedenza
effettuati dai soci in conto capitale, finendosi altrimenti per tassare due
volte lo stesso apporto di ricchezza; non vale pero’ ad escludere la soggezione
alla imposta di registro dei versamenti in conto capitale, secondo quanto
previsto dalla stessa nota 1, tranne che ricorrano i presupposti per l’esenzione
disposta dalla successiva nota 2, che sono quelli innanzi indicati, e che
valgono a giustificare il trattamento di maggior favore concesso dal legislatore
perchè, come già chiarito, significativi di una maggiore trasparenza e
controllabilità dall’esterno della operazione sociale, non realizzabili in
assenza di una formale delibera di riduzione e successivo ripristino del
capitale.
Il ricorso deve essere pertanto
rigettato, con compensazione delle spese del presente procedimento, ricorrendo
in tal senso giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese
del giudizio di legittimità.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio,
il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2004



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