L’ordine di ripristino dei luoghi a carico del proprietario dell’area in cui sono stati abbandonati rifiuti ha carattere sanzionatorio e presuppone la colpa o il dolo. Tar Campania, Napoli, Sezone II, Sentenza n.3042 del 10/03/2004
Intervenendo in merito alla legittimità di un’ordinanza sindacale
con cui è fatto obbligo al proprietario di un’area di provvedere alla messa in
sicurezza della stessa, gravata da ridiuti, il Tar Campania ha confermato un
consolidato principio, su cui concordanno giurisprudenza e dottrina, secondo
cui, configurandosi nella fattispecie un provvedimento sanzionatorio, quest’ultimo
presuppone l’accertamento di profili di responsabilità (dolosa o colposa) in
capo a soggetto proprietario dell’area, sia nell’impotesi di8 condotta
commissiva, sia omissiva.
Tar Campania, Napoli, Sezone II, Sentenza n.3042
del 10/03/2004
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania 1^ Sezione – ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n.1864/04 R.G. proposto da A.N.A.S. s.p.a., in persona
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avvocato Federico Bucci
ed elettivamente domiciliata in Napoli, via Reggia di Portici n. 69, presso lo
studio dell’Avvocato Domenico Borrelli;
c o n t r
o
Comune di Marigliano in persona del Sindaco p.t. rappresentato e
difeso dall’Avvocato Michele Russo ed elettivamente domiciliato in Napoli,
presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale;
per
l’annullamento, previa sospensione
-
dell’ordinanza sindacale n.
191 del 20.11.2003 del Comune di Marigliano, notificata al Compartimento
A.N.A.S. per la Campania ” Sede di Napoli il 26.11.2003, ma conosciuta dalla
Sede Centrale dell’A.N.A.S. s.p.a. soltanto il 3.12.2003, con la quale si
ordinava al Compartimento A.N.A.S. di Napoli “l’attivazione dei necessari
interventi per la messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino
ambientale dell’area"; -
di ogni altro atto
presupposto, connesso e consequenziale;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di
Marigliano;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore il Dott. Paolo Corciulo;
Uditi alla camera di consiglio del 10.3.2004 gli Avvocati di cui
verbale di udienza;
Visto l’art. 9 della legge 21.7.2000 n. 205;
Rilevato che:
-
la società ricorrente è
stata destinataria dell’ordinanza n. 191 del 20.11.2003 con cui il Sindaco del
Comune di Marigliano le aveva imposto di procedere, a salvaguardia della
salute pubblica, all’attivazione dei necessari interventi per la messa in
sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale dell’area Torretta
Tre Ponti, sito ritenuto di proprietà della predetta società e sul quale
erano stati rinvenuti rifiuti abbandonati a seguito di operazioni di
ispezione, prelievo ed analisi di campioni prelevati in loco;
Rilevato ancora che:
-
avverso il predetto
provvedimento veniva proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo
Regionale da parte della società A.N.A.S. s.p.a. che ne chiedeva
l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari; -
con il primo motivo di
gravame la ricorrente contestava di essere in alcun modo responsabile a
titolo di dolo o di colpa della situazione di abbandono dei rifiuti, nonchè
di essere proprietaria dei luoghi ove questi erano stati rinvenuti,
evidenziando altresi’ che la motivazione del provvedimento impugnato,
prescindendo totalmente dall’individuazione di specifici comportamenti
commissivi od omissivi addebitabili ad essa società, si era risolta in
un’inammissibile inversione dell’onere della prova, imponendo a carico del
destinatario dell’ordine di bonifica l’allegazione di una prova liberatoria
non consentita dalla legge; -
con la seconda censura,
parte ricorrente evidenziava come i profili di illegittimità dedotti con il
primo mezzo di impugnazione si erano tradotti anche in un vizio formale di
difetto di motivazione del provvedimento gravato; -
con il terzo motivo di
ricorso, l’A.N.A.S. s.p.a. dubitava che la situazione de qua potesse
presentare quei necessari caratteri di eccezionalità ed urgenza tali da
giustificare l’adozione di provvedimenti sindacali del tipo di quello
impugnato, dovendo piuttosto ritenersi che si versasse in una normale
situazione di rimozione rifiuti, la competenza alla cui raccolta appartiene
al Comune, nella specie quello di Marigliano;
Visto che:
– si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
– ricorrono i presupposti per una definizione in forma
semplificata della presente controversia ai sensi dell’art. 9 della legge
21.7.2000 n. 205;
Considerato che:
-
preliminarmente, si deve
ritenere che la legale conoscenza del provvedimento impugnato deve farsi
decorrere non già dalla data di sua notificazione al Compartimento di Napoli,
avvenuta il 26.11.2003, quanto dall’analogo adempimento operato nei confronti
della Sede Centrale di Roma, che risale al 3.12.2003, con consequenziale
osservanza del termine decadenziale per proporre ricorso a questo Tribunale,
essendo il predetto atto introduttivo del presente giudizio stato notificato
il 29.12004. -
in tal senso, oltre a
richiamarsi l’orientamento del Consiglio di Stato che, in riferimento alla
notificazioni di provvedimenti nei confronti dell’A.N.A.S., ha ritenuto che
queste devono ritenersi ritualmente eseguite solo ove avvenute presso la
sede centrale, essendo le quelle compartimentali dei meri uffici o sue
articolazioni interne (Consiglio di Stato IV Sezione n. 4627/01), deve anche
evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto (approvato con D.M. del
18.12.2002), la sede della predetta società quella è sita in Roma;
Ritenuto che:
-
l’ordinanza impugnata è
stata adottata in base al presupposto per cui la ricorrente è stata ritenuta
proprietaria dei siti su cui sono stati rinvenuti i rifiuti oggetto di
abbandono; -
in tale prospettiva, secondo
l’orientamento consolidato di questa Sezione, nonchè del pressochè intero
panorama giurisprudenziale in materia, l’ordine contenuto nel provvedimento
gravato assume natura sanzionatoria e, come tale, presuppone l’accertamento
di profili di responsabilità dolosa o colposa in capo al soggetto
proprietario, sia nell’ipotesi di condotta commissiva che omissiva
(Consiglio di Stato V Sezione 2 aprile 2001 n. 1904; Consiglio di Stato V
Sezione 19 febbraio 1996 n. 220; T.A.R. Campania Napoli I Sezione n.99/2003;
T.A.R. Campania Napoli I Sezione 7 dicembre 2001 n. 5324); -
nel caso di specie, oltre a
non essere stata dimostrata la qualità del ricorrente come soggetto
proprietario dei luoghi su cui insistono i rifiuti abbandonati, non è stata
compiuta nemmeno alcuna specifica attività di accertamento in ordine ad una
sua possibile responsabilità nell’evento di inquinamento, risolvendosi tale
omissione anche in una fattispecie di assente o quantomeno insufficiente
motivazione;
Considerato, pertanto, che:
-
il ricorso deve essere
accolto, con assorbimento delle ulteriori censure proposte; -
le spese seguono la
soccombenza e sono regolate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania ” Prima Sezione
– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza n.
191 del 20.11.2003 del Sindaco del Comune di Marigliano;
-condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento
delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in
complessivi €500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Cosi’ deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10.3.2004
dai Magistrati
Giancarlo Coraggio Presidente
Luigi Antonio
Nappi Consigliere
Paolo Corciulo Referendario,
estensore
Il
Presidente L’Estensore
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