L’ordine di ripristino dei luoghi a carico del proprietario dell’area in cui sono stati abbandonati rifiuti ha carattere sanzionatorio e presuppone la colpa o il dolo. Tar Campania, Napoli, Sezone II, Sentenza n.3042 del 10/03/2004

Intervenendo in merito alla legittimità di un’ordinanza sindacale
con cui è fatto obbligo al proprietario di un’area di provvedere alla messa in
sicurezza della stessa, gravata da ridiuti, il Tar Campania ha confermato un
consolidato principio, su cui concordanno giurisprudenza e dottrina, secondo
cui, configurandosi nella fattispecie un provvedimento sanzionatorio, quest’ultimo
presuppone l’accertamento di profili di responsabilità (dolosa o colposa) in
capo a soggetto proprietario dell’area, sia nell’impotesi di8 condotta
commissiva, sia omissiva.

Tar Campania, Napoli, Sezone II, Sentenza n.3042
del 10/03/2004

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania  1^ Sezione – ha pronunciato la
seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso n.1864/04 R.G. proposto da A.N.A.S. s.p.a., in persona
del legale rappresentante,  rappresentata e difesa dall’Avvocato Federico Bucci
ed elettivamente domiciliata  in Napoli, via Reggia di Portici n. 69, presso  lo
studio dell’Avvocato Domenico Borrelli;

     c o n t r
o

Comune di Marigliano in persona del Sindaco p.t. rappresentato e
difeso dall’Avvocato Michele Russo ed elettivamente domiciliato  in Napoli, 
presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale;

     per
l’annullamento, previa sospensione

  1. dell’ordinanza sindacale n.
    191 del 20.11.2003 del Comune di Marigliano, notificata al Compartimento
    A.N.A.S.  per la Campania ” Sede di Napoli il 26.11.2003, ma conosciuta dalla
    Sede Centrale dell’A.N.A.S. s.p.a. soltanto il 3.12.2003, con la quale si
    ordinava al Compartimento A.N.A.S. di Napoli “l’attivazione dei necessari
    interventi per la messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino
    ambientale dell’area
    ";
  2. di ogni altro atto
    presupposto, connesso e consequenziale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti  gli atti  di costituzione in giudizio del Comune di
Marigliano;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore il Dott. Paolo Corciulo;

Uditi alla camera di consiglio del  10.3.2004 gli Avvocati di cui
verbale di  udienza;

Visto l’art. 9 della legge 21.7.2000 n. 205;


Rilevato che:

  • la società ricorrente  è
    stata destinataria dell’ordinanza n. 191 del 20.11.2003 con cui il Sindaco del
    Comune di Marigliano le aveva imposto di procedere, a salvaguardia della
    salute pubblica, all’attivazione dei necessari interventi per la messa in
    sicurezza d’emergenza, di bonifica e ripristino ambientale dell’area Torretta
    Tre Ponti, sito ritenuto di proprietà della predetta società  e sul quale
    erano stati rinvenuti rifiuti abbandonati a seguito  di operazioni di
    ispezione, prelievo ed analisi di campioni prelevati in loco;


Rilevato ancora che
:

  • avverso il predetto
    provvedimento veniva proposto ricorso a questo Tribunale Amministrativo
    Regionale da parte della società A.N.A.S. s.p.a.  che ne chiedeva
    l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari;
  • con il primo motivo di
    gravame  la ricorrente contestava di essere in alcun modo responsabile a
    titolo di dolo o di colpa della situazione di abbandono dei rifiuti, nonchè
    di essere proprietaria dei luoghi  ove questi erano stati rinvenuti,
    evidenziando altresi’ che la motivazione  del provvedimento impugnato,
    prescindendo totalmente dall’individuazione di specifici comportamenti
    commissivi od omissivi addebitabili  ad essa società, si era risolta in
    un’inammissibile inversione dell’onere della prova, imponendo a carico del
    destinatario dell’ordine  di bonifica  l’allegazione di una prova liberatoria
    non  consentita dalla legge;
  • con la seconda censura,
    parte ricorrente evidenziava come i profili di illegittimità dedotti con il
    primo mezzo di impugnazione  si erano tradotti anche in un vizio formale di
    difetto di motivazione del provvedimento gravato;
  • con il terzo motivo di
    ricorso, l’A.N.A.S. s.p.a. dubitava che la situazione de qua potesse
    presentare quei necessari  caratteri di eccezionalità ed  urgenza tali da
    giustificare l’adozione di  provvedimenti sindacali del tipo  di quello
    impugnato, dovendo piuttosto ritenersi che si versasse in una normale
    situazione di  rimozione rifiuti, la competenza alla cui raccolta appartiene
    al Comune, nella specie quello di Marigliano;


Visto che
:

– si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha 
concluso per il rigetto   del ricorso;

– ricorrono i presupposti per una  definizione in forma 
semplificata della presente controversia ai sensi dell’art. 9 della legge
21.7.2000 n. 205;


Considerato che
:

  • preliminarmente, si deve
    ritenere che la legale conoscenza del provvedimento impugnato deve farsi
    decorrere non già dalla data di sua notificazione al Compartimento di Napoli,
    avvenuta il 26.11.2003, quanto dall’analogo adempimento operato nei confronti 
    della Sede Centrale di Roma, che risale al 3.12.2003, con consequenziale
    osservanza del termine decadenziale per proporre ricorso  a questo Tribunale, 
    essendo il predetto atto introduttivo del presente giudizio stato notificato
    il 29.12004. 
  • in tal senso, oltre a 
    richiamarsi l’orientamento del Consiglio di Stato che, in riferimento alla
    notificazioni di provvedimenti nei confronti dell’A.N.A.S.,  ha  ritenuto che 
    queste devono ritenersi ritualmente eseguite  solo ove avvenute presso  la
    sede centrale, essendo le quelle compartimentali  dei meri uffici o sue
    articolazioni interne (Consiglio di Stato IV Sezione n. 4627/01),  deve anche
    evidenziarsi che, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto (approvato con D.M. del
    18.12.2002), la sede della predetta società quella è sita in Roma;


Ritenuto che
:

  • l’ordinanza impugnata è
    stata adottata  in base al presupposto per cui la ricorrente è stata ritenuta
    proprietaria dei siti su cui sono stati rinvenuti i rifiuti  oggetto di
    abbandono;
  • in tale prospettiva, secondo
    l’orientamento consolidato di questa Sezione, nonchè del pressochè intero
    panorama  giurisprudenziale in materia, l’ordine  contenuto nel provvedimento
    gravato assume natura sanzionatoria  e, come tale, presuppone l’accertamento
    di profili di responsabilità dolosa o colposa in capo  al soggetto
    proprietario,  sia nell’ipotesi di condotta commissiva  che omissiva
    (Consiglio di Stato V Sezione 2 aprile 2001 n. 1904; Consiglio di Stato  V
    Sezione 19 febbraio 1996 n. 220; T.A.R. Campania Napoli I Sezione n.99/2003;
    T.A.R. Campania Napoli I Sezione 7 dicembre 2001 n. 5324);
  • nel caso di specie, oltre a
    non essere stata dimostrata la qualità  del ricorrente come soggetto
    proprietario dei luoghi su cui insistono i rifiuti abbandonati, non è stata
    compiuta nemmeno alcuna specifica attività di accertamento in ordine ad una
    sua possibile responsabilità  nell’evento di inquinamento, risolvendosi tale
    omissione anche in una fattispecie di assente o quantomeno insufficiente
    motivazione;


Considerato, pertanto,  che:

  • il ricorso  deve essere
    accolto, con assorbimento delle ulteriori censure proposte;
  • le spese seguono la
    soccombenza e sono regolate come da dispositivo;

     P.Q.M.

Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Campania ” Prima Sezione


– accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza n.
191 del 20.11.2003 del Sindaco del Comune di Marigliano;


-condanna l’Amministrazione comunale resistente al pagamento
delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in
complessivi €500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.

Cosi’ deciso in Napoli nella  Camera di Consiglio del   10.3.2004
dai Magistrati

Giancarlo Coraggio  Presidente

Luigi Antonio
Nappi  Consigliere

Paolo Corciulo Referendario,
estensore

Il
Presidente L’Estensore 

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