Diritto di cronaca e rispetto delle persone. Documento del Garante


Tutela assoluta dei minori, trasparenza delle
fonti pubbliche, corretto uso di fotografie e foto segnaletiche, divieti e
rischi della diffusione dei dati sulla salute, rapporti tra cronaca e giustizia,
privacy "attenuata" per i personaggi pubblici.

Il Garante (Stefano Rodotà , Giuseppe
Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene sul delicato rapporto tra
privacy e giornalismo con un documento complessivo, la cui stesura finale è
stata curata per il Garante da Mauro Paissan, in cui fornisce chiarimenti e
puntualizzazioni su alcune problematiche emerse dagli incontri del gruppo di
lavoro, costituito tra l’Autorità  e l’Ordine nazionale dei giornalisti, che ha
svolto una riflessione sull’applicazione del codice deontologico dei giornalisti
a sei anni dalla sua entrata in vigore.

L’obiettivo è quello di sempre: trovare un
punto di equilibrio tra il diritto di cronaca e il diritto di ogni persona ad
essere rispettata, nella sua dignità , nella sua identità , nella sua intimità .

I chiarimenti, desumibili in gran parte dalla
giurisprudenza del Garante e dalle pi๠recenti novità  normative intervenute a
livello nazionale ed europeo, riguardano trattamenti di dati personali
effettuati mediante i tradizionali mezzi di informazione (televisione, radio e
carta stampata). Successive riflessioni potranno prendere in considerazione le
problematiche attinenti all’uso di Internet.

Il documento,
una sorta di guida pratica (consultabile sul sito www.garanteprivacy.it), cerca
di fornire indirizzi e risposte ad alcuni problemi spinosi che le redazioni si
trovano spesso ad affrontare e basta scorrere le varie sezioni per avere un
quadro della complessità  dei temi: autonomia e responsabilità  del giornalista;
interesse pubblico ed essenzialità  dell’informazione; accesso alle informazioni
detenute dalle pubbliche amministrazioni; diffusione di fotografie; nomi delle
persone nelle cronache giudiziarie; dati sulla salute e sulla vita sessuale.

La molteplicità  e la varietà  delle vicende di
cronaca – si legge nel documento – non consentono di stabilire a priori e in
maniera categorica quali dati possono essere raccolti e diffusi nel riferire su
singoli fatti: un medesimo dato legittimamente pubblicato in un contesto può non
esserlo in un altro. D’altra parte una codificazione minuziosa risulterebbe
inopportuna.

Ma se il bilanciamento tra diritto alla
riservatezza e libertà  di manifestazione del pensiero resta, dunque, affidato
innanzitutto al giornalista e alla sua responsabile valutazione, la sua attività 
deve comunque svolgersi nel rispetto di principi e diritti posti a tutela della
riservatezza e dignità  della persona.

https://www.litis.it

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