In tema di risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo devono ritenersi causa dell’evento solo quegli accadimenti che sono la causa diretta dell’evento con la conseguenza che i fatti sopravvenuti interrompono il nesso di causalita̵
In forza del principio
cardine del nostro ordinamento della cosiddetta causalità adeguata, recepito
dall’articolo 41, comma 2, del c.p. e applicabile anche in tema di risarcimento
del danno per l’irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 89 del
2001, devono ritenersi causa dell’evento solo quegli accadimenti che sono la
causa diretta dell’evento con la conseguenza che i fatti sopravvenuti
interrompono il nesso di causalità quando siano di per sè sufficienti a
determinare l’evento. Ne deriva, pertanto, che il danno economico puo’ essere
ricollegato al riguardo, nella definizione del processo, solo se sia l’effetto
immediato di tale ritardo e a condizione che si ricolleghi al ritardo stesso
sulla base di una norma sequenza causale. In particolare non puo’ incidere come
nesso di causalità al fine del risarcimento la modifica legislativa
intervenuta nelle more del processo che abbia avuto una irragionevole durata.
(Nella specie, nell’ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica
utilità, nel corso del giudizio di opposizione alla stima era sopravvenuto il
DL n. 333 del 1992 e il ricorrente aveva chiesto, pertanto, a titolo di
risarcimento, per la irragionevole durata del processo, la differenza tra la
maggior somma che gli sarebbe stata liquidata in base alla legislazione
anteriore a quella, notevolmente inferiore, in concreto attribuitagli per
effetto della disciplina sopravvenuta: in applicazione del principio sopra
riassunto la Suprema corte ha disatteso un tale assunto).
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 6071 del
26/03/2004
La
Corte Suprema di Cassazione
Sezione
I
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Rosario DE MUSIS – Presidente
Dott.
Donato PLENTEDA – Consigliere
Dott.
Walter CELENTANO – Consigliere
Dott.
Luigi MACIOCE – Consigliere
Dott.
Francesco TIRELLI – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul
ricorso iscritto al n. 26243/02 proposto da:
M.G.
– M.V. – M.A. – M.E. – G.C. – G.B., elettivamente domiciliati in Roma, viale Liegi
7 presso l’avv. Marco Claudio Ramazzotti con l’avv. Franco Morbiducci di Jesi
(AN), che li rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
–
ricorrenti principali –
contro
M.d.G.
in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per
legge;
–
controricorrente –
nonchè
sul ricorso iscritto al n. 31558/02 proposto da:
M.d.G.
in persona del Ministro in carica, dom.to, rappr.to e difeso c.s.;
–
ricorrente incidentale –
contro
M.G.
– V. – A. – E. –
G.C. e B., dom.ti, rapp.ti e difesi c.s.;
–
controricorrenti a ricorso incidentale –
entrambi
proposti avverso il decreto della Corte d’appello di Messina n. 2754 cron.
dell’11.6.2002;
Udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 dicembre 2003 dal
Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce;
Udito
l’avv. F. Morbiducci per i ricorrenti incidentali, che ha chiesto accogliersi
il ricorso principale e rigettarsi il ricorso incidentale del Ministero;
Udito
il p.m., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che
ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, assorbito il ricorso
incidentale.
Svolgimento
del processo
Con
ricorso 9 ottobre 2001 proposto innanzi alla Corte di Appello di Catania M.G.,
V., A. ed E. nonchè G.C. e B., premettevano di aver adito la Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo il 20 luglio 2000 chiedendo indennizzo per l’irragionevole
durata di un processo avente ad oggetto il ristoro dei danni da occupazione
appropriativa subiti a seguito della irreversibile trasformazione di un loro
fondo – procedimento civile iniziato innanzi al Tribunale di Catania con
citazione dell’1 agosto 1986 e definito con sentenza di quel giudice del 12
dicembre 1998, divenuta definitiva il 27 gennaio 2000 – e chiedevano la
condanna del convenuto M.d.G. al pagamento dell’indennizzo, per ristoro dei
danni patrimoniali e morali, di cui alla legge n. 89 del 2001, in relazione alla
abnorme durata del procedimento civile indicato. Prospettavano, in particolare,
gli attori, con riguardo alla richiesta di ristoro del danno patrimoniale, che,
per effetto diretto della irragionevole durata del procedimento civile, la
sopravvenienza della legge n. 662 del 1996 aveva dimidiato il quantum del
ristoro liquidato. Costituitosi il M.d.G., l’adita Corte con decreto 11 giugno
2002:
–
esaminava analiticamente lo svolgersi del giudizio innanzi al Tribunale di
Catania e ne individuava fasi e momenti, concludendo, in relazione ad una
durata di quasi 14 anni in difetto di particolari complessità, nel senso che
fosse irragionevole la durata superiore a sei anni;
–
escludeva che avesse avuto una qualche rilevanza causale la sopravvenuta legge
n. 662 del 1996, trattandosi di una modifica legislativa;
–
riconosceva, equitativamente, a ciascun ricorrente la somma di euro 3.000,00
per ristoro del danno non patrimoniale.
Per
la cassazione di tale decreto M.G. e gli altri cinque litisconsorzi hanno
proposto ricorso il 22 ottobre 2002 articolando un motivo; l’intimato M. ha
resistito con controricorso del 26 novembre 2002 contenente anche ricorso
incidentale affidato a due motivi; a tal ricorso hanno resistito i ricorrenti
principali con controricorso, depositato il 10 gennaio 2003, quindi illustrando
in memoria e discussione orale le proprie difese.
Motivi
della decisione
Riuniti
i due ricorsi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si possono partitamente esaminare
le ragioni poste dalla due impugnazioni.
Nel
ricorso principale M.G. e gli altri cinque litisconsorti si dolgono del fatto
che la Corte di merito, equivocando sulla ratio della loro richiesta di ristoro
di danno patrimoniale ed imputando ad essi attori la pretesa di veder ascritto
alla legge n. 662 del 1996 il ruolo di agente dannoso, abbia in fatto omesso di
considerare che il danno era stato cagionato dalla durata del processo oltre
l’1 agosto 1992 (i sei anni che quel Giudice aveva ritenuto essere termine
ragionevole della durata del processo de quo), essendo palese che, se il
processo si fosse a quella data concluso, ad essi attori sarebbe spettato il
risarcimento secondo il valore venale del fondo nella già liquidata somma di
lire 1.066.762.060, nel mentre l’indebita sua durata ulteriore aveva
determinato la riliquidazione del quantum alla stregua del meno favorevole
criterio di cui al comma 7 bis dell’art. 5 bis della L. n. 359 del 1992 come
introdotto dall’art. 3 comma 65 della legge n. 662 del 1996. La censura non
appare al Collegio condivisibile. Giova rammentare che
la legge n. 89 del 2001
all’art. 2 tiene ben distinte, nella disciplina delle condizioni per
l’attribuzione dell’equa riparazione, i requisiti per l’insorgenza del diritto,
che regola ai commi 1 e 2, dai criteri per la concreta determinazione della
riparazione, che individua al comma 3, in tal comma ponendo il fondamentale rinvio
all’art. 2056 c.c., con la conseguenza per la quale ai parametri richiamati dal
predetto art. 2056 c.c. (gli artt. 1223 – 1226 – 1227 c.c.) ed al criterio della prevedibili
di cui all’art. 1225 c.c. (peraltro non richiamato dall’art. 2056 c.c.) potrà
farsi ricorso soltanto ove l’an del diritto indennitario possa ritenersi
insorto quale effetto della irragionevole durata.
Quanto
a tale profilo vi è anche da rammentare che, se pur l’obbligazione
indennitaria de qua non nasce certamente ex delicto ma esclusivamente ex lege
(art. 1173 c.c.), essendo originata da attività lecita dello Stato-apparato
(non divenendo illecita l’amministrazione della giustizia sol per il suo
indebito protrarsi: cfr. ex multis Cass. 11046/02 – 11987/02 – 13422/02 –
2148/03) e se da tal premessa discende l’irrilevanza della indagine sulla
sussistenza della colpa del "soggetto agente" (cfr. Cass. 15229/02 –
920/03), nondimeno, e con particolare riguardo alla individuazione del danno
patrimoniale determinato dalla irragionevole durata del processo, non puo’ che
farsi governo del principio della causalità adeguata,



Commento all'articolo