Concordato preventivo – Le condizioni di ammissibilità e di convenienza del concordato preventivo devono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento della omologazione. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 19/03/2004

Concordato preventivo ” Le condizioni di
ammissibilità e di convenienza del concordato preventivo devono essere
accertate con riferimento alla situazione esistente al momento della
omologazione, la quale, quindi, deve essere negata ove il giudice accerti che
tali condizioni, anche se inizialmente esistenti, siano successivamente venute a
mancare.

La mera
convenienza del concordato, rispetto fallimento non integra, da sola, le
condizioni di ammissibilità della procedura. In particolare, mentre ai fini
dell’omologazione del concordato è necessario che sussistano tutte le
condizioni, di ordine soggettivo e oggettivo, richieste dall’articolo 181, comma
1, della legge fallimentare, per giustificare il rigetto dell’istanza è
sufficiente la mancanza di una sola di tali condizioni.

 


Omessa
pronuncia –

L’omessa
pronuncia, quale vizio della sentenza, puo’ essere utilmente prospettata solo
con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine a una
domanda che, ritualmente e incondizionatamente proposta, richiede una pronuncia
di accoglimento o di rigetto. Tale vizio, pertanto, deve essere escluso in
relazione a una questione esplicitamente o anche implicitamente assorbita in
altre statuizioni della sentenza e che, quindi, è suscettibile di riesame nella
successiva fase del giudizio.

 


Cassazione
Civile, Sezione I, Sentenza n. 19/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
Giovanni LOSAVIO – Presidente

Dott.
Giammarco CAPPUCCIO – Consigliere

Dott. Ugo
VITRONE – Consigliere

Dott. Aldo
CECCHERINI – Consigliere

Dott. Sergio
DI AMATO – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

B.L.M. SPA in
liquidazione, in persona del suo liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA LUCRINO 25, presso l’avvocato GIUSEPPE DI STEFANO, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI VALCAVI, giusta delega
in calce del ricorso;

– ricorrente

contro

B.L.M. SPA in
LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario Giudiziale e
FALLIMENTO B.L.M. SPA in liquidazione, in persona del Curatore Dr. U.M.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 34, presso l’avvocato
GERMANO D’INNOCENZO, che li rappresenta a difende unitamente all’avvocato
GIOVANNI GANDINI, giusta deleghe in calce al controricorso;


controricorrente –

e contro

B.A.V. SPA,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VLE G. MAZZINI 55, presso l’avvocato BENEDETTO GARGANI, che lo rappresenta
e difenda, giusta procura in calce al controricorso;


controricorrente –

e contro

C.D.L. SRL,
P.D.R. pro tempore, presso l’U.D.P.G.D.R., P. DI G., CORSO D.P.V., M.;

– intimati –

avverso la
sent. n. 2566/00 della Corta d’Appello di MILANO, depositata il 24 ottobre 2000;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 ottobre 2003 dal
Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

La B.L.M.
s.p.a., già in amministrazione controllata, proponeva ai suoi creditori, con
istanza dal 13 aprila 1996, un concordato preventivo con cessione dei beni. Il
Tribunale di Varese ammetteva la debitrice alla procedura e, dopo l’approvazione
della proposta da parte dei creditori, aveva inizio il giudizio di omologazione.
Il Tribunale, con sentenza del 6 aprile 1998, respingeva il concordato e
dichiarava il fallimento della B.L.M. s.p.a..

La Corte di
appello di Milano, con sentenza del 24 ottobre 2000, rigettava l’appello
proposto dalla B.L.M. s.p.a., osservando che: 1) l’onere concordatario era stato
stimato in lire 56.074.463.927, di cui lire 34.301.635.366 per debiti
prededucibili e privilegiati, nel parere definitivo del commissario giudiziale;
2) tale determinazione, tuttavia, era errata per difetto in quanto non teneva
conto degli interessi sui crediti privilegiati e prededucibili maturati dopo il
31 luglio 1996; non teneva conto dell’indennità per ferie non godute spettante
ai dipendenti ed ammontante e circa lire 1.700.0000.000; 3) quanto all’attivo
disponibile, valutato nel menzionato parere in lire 58.611.015.377, lo stesso
era stato sovrastimato poichè i crediti della società, indicati in oltre lire
36.000.000.000 svalutati nella misura del 30%, dovevano ritenersi di difficile
esigibilità considerata la loro polverizzazione ed il loro incremento durante
la procedura di amministrazione controllata che aveva preceduto il concordato;
poichè il magazzino e lo rimanenze finali, stimati in circa lire 5.000.000.000,
consistevano in mera deperibili del cui realizzo nulla era dato sapere; poichè
tra le poste attive erano state incluse le voci "fornitori contro anticipi" e
"fornitori saldi debitori" (ammontanti complessivamente a lire 4 miliardi) la
cui effettiva esigibilità non era certa anche alla stregua delle argomentazioni
difensive della debitrice; 4) le valutazioni pessimistische del Tribunale in
ordine alla valutazione delle voci di attivo rappresentate da "macchinari,
impianti, attrezzature, mobili ecc." e dal marchio aziendale avevano trovato
conferma nei risultati dalla liquidazione fallimentare mentre il valore del
parco automezzi doveva considerarsi azzerato in considerazione del tempo
trascorso.

Avverso detta
sentenza la B.L.M. s.p.a. propone ricorso per Cassazione, deducendo due motivi
illustrati anche con ricorso. Resistono con controricorso, "ciascuno per quanto
di ragione", il commissario giudiziale della procedura di concordato ed il
curatore del fallimento; resiste altresi’, con separato controricorso, la s.p.a.
I.G.C., nella sua qualità di procuratrice della s.p.a. B.I. nella quale si era
fusa per incorporazione il B.A.V. s.p.a., creditore oppostosi all’omologazione.
Il C.D.L. s.r.l., altro creditore opponente, non svolgeva attività difensiva.

 

Motivi
della decisione

 

Si deve
anzitutto rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso fondata sul
rilievo che la ricorrente non ha "proposto impugnazione in punto di omessa
pronuncia sulla questione relativa alla mancanza del requisito della
meritevolezza, questione che il giudice a quo aveva considerato assorbita". In
proposito, e sufficiente ricordare che secondo la consolidata giurisprudenza di
questa Corte l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, puo’ essere
utilmente prospettata solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte
dal giudice in ordine ad una domanda che ritualmente e incondizionatamente
proposta, richiede una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Tale vizio,
pertanto, deve essere escluso in relazione a una questione esplicitamente o
anche solo implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza e che,
quindi, è suscettibile di riesame nella successiva fase del giudizio (v. da
ultimo Cass. 1 aprile 2003, n. 4975 e Cass. 13 luglio 2001, n. 9545).

Con il primo
motivo la ricorrente lamenta cha la Corte di merito abbia valutato l’entità
dell’onera concordatario, il valore dell’attivo e la meritevolezza in relazione
al momento della pronuncia di omologazione e non in relazione al momento della
ammissione dell’imprenditore alla procedura di concordato preventivo. In
particolare, secondo la ricorrente, tale errore era stato compiuto nel calcolo
degli interessi sui crediti privilegiati a su quelli prededucibili nonchè nella
valutazione dell’attivo, spostando cosi’ il termine di riferimento ad un momento
non facilmente prevedibile e addirittura individuandolo nei riparti successivi
alla formazione del giudicato.

Il motivo e
infondato. Le condizioni di ammissibilità e di convenienza del concordato
preventivo devono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al
momento dell’omologazione, la quale, quindi, deve essere negata ove il giudice
accerti che tali condizioni, quand’anche inizialmente esistenti, siano
successivamente venute a mancare (v. Cass. 10 dicembre 1979, n. 6380; Cass. 28
luglio 1989, n. 3527; Cass. 6 settembre 1990, n. 9201). Tale principio si ricava
chiaramente dall’art. 181 R.D. n. 267 del 1942 (L. fall.), e trova in equivoco
riscontro nel disposto dell’art. 173 comma 2 R.D. n. 267 del 1942 (L. fall.),
ove è previsto, fra l’altro, che il fallimento è dichiarato se "in qualunque
momento" risulti la mancanza delle condizioni di ammissibilità del concordato.
Pertanto, esattamente la Corte di merito ha tenuto conto degli interessi
maturati medio tempore sui crediti privilegiati. In proposito si rammenta che
l’art. 160 R.D. n. 267 del 1942 (L. fall.), contempla tra le condizioni di
ammissibilità del concordato preventivo con cessione dei beni la fondata
previsione che i beni ceduti consentano di soddisfare i creditori chirografari
nella misura minima del quaranta per cento; il che lascia intendere, come è
noto, che i creditori privilegiati devono essere soddisfatti per intero e senza
dilazione. Il calcolo dell’onere concordatario, pertanto, deve essere effettuato
al momento dell’omologazione tenendo conto anche degli interessi il cui corso
non è sospeso per effetto della procedura di concordato preventivo (artt. 169 e
55 R.D. n. 267 del 1942). Più in generale, comunque, ogni valutazione deve
prendere in considerazione le nuove circostanze che possano incidere sulla
consistenza dell’attivo e del passivo e, quindi, sulla possibilità che il
debitore possa soddisfare l’onere concordatario (v. Cass. 4 agosto 2000, n.
10267, in relazione ad una fattispecie nella quale i beni offerti ai creditori
erano andati distrutti in un incendio). Esattamente, quindi, la Corte di

https://www.litis.it

Previous post

DONAZIONE – La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, e può venire attuata anche mediante un collegamento tra più negozi non essendo necessaria la for

Next post

La lite insorta tra privato cittadino ed il Servizio Sanitario Nazionale rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo anche quando si controverta in materia di diritti soggettivi. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 3464 del 28/05/2005

Commento all'articolo

You May Have Missed