Ddl 4604/C – “Modifiche all’articolo 593 del codice di procedura penale”


E’ iniziata ieri (14 giugno, ndr) a Montecitorio,
la discussione generale sulla riforma dell’Ordinamento giudiziario mentre da
domani inizieranno le votazioni sulle proposte emendative. Dopo la pausa
elettorale e dopo lo sciopero indetto dall’Associazione nazionale magistrati
proprio contro la riforma, la discussione del provvedimento è ripresa
esattamente dallo stesso punto, con il Centrodestra schierato in difesa del
progetto e il Centrosinistra nettamente contrario (vedi in arretrati del 20, 25
e 26, Il relatore al provvedimento, Francesco Nitto Palma (Fi), è andato subito
al punto, partendo dall’articolo 2 del provvedimento riguardante l’accesso e la
progressione in carriera dei magistrati. Per quanto riguarda il concorso, ha
spiegato il relatore, questo viene configurato come di secondo grado: a
differenza di quanto prevede la disciplina vigente, si richiede non più il mero
conseguimento della laurea, ma che il candidato magistrato abbia già conseguito
il diploma delle Scuole di specializzazione nelle professioni forensi, oppure
sia già avvocato o abbia già compiuto tre anni di esercizio nella carriera
dirigenziale della Pubblica amministrazione. Questo significa, ha continuato
Nitto Palma, che il candidato abbia già un’esperienza di tipo giudiziario, una
prerogativa che lo potrebbe aiutare nella famosa scelta tra funzioni giudicanti
e requirenti da indicare prima del concorso e da attuare definitivamente dopo
cinque anni dall’ingresso in magistratura. «L’Anm – ha detto il relatore – ha
avanzato sul punto qualche perplessità di natura costituzionale, perplessità
che non sono state accolte dall’opposizione, visto che ha presentato questione
pregiudiziale semplicemente con riferimento all’articolo 5 del disegno di
legge». Gli interventi sono quindi proseguiti, come da programma, registrando le
diverse posizioni tra maggioranza e opposizione: «La necessità di una riforma
del sistema giustizia era contenuta nel nostro programma di governo – ha detto
Francesco Bonito (Ds) – ma questa non è la riforma che migliorerà il sistema.
Questa riforma si connota come “contro qualcuno”, è una riforma che prospetta
un modello di giurisdizione e di magistratura burocratici». Le posizioni, quindi
sono le stesse e, a meno di qualche sorpresa post-elettorale, la votazione degli
emendamenti non presenterà particolari sorprese.
La proposta Pecorella
. Si è concretizzata, nero su bianco, dietro la
firma del presidente Gaetano Pecorella, e la commissione Giustizia dovrebbe
iniziare oggi la discussione, la proposta formulata dal Presidente del Consiglio
sulla inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il Ddl 4604/C
ha come scopo la modifica del Codice di procedura penale «per rendere operativo
il principio sovranazionale» del giusto processo. Per questo la proposta di
Pecorella intende riformare «la disciplina del giudizio di appello statuendo l’inappellabilità
delle sentenze di proscioglimento»; sostituendo completamente l’articolo 593 del
Cpp il provvedimento sancisce l’appellabilità delle sole sentenze di condanna
da parte del Pm e dell’imputato. Di conseguenza sono inappellabili le sentenze
di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda. Non
potrà più appellarsi quindi il Pm in caso di assoluzione dell’imputato. La
proposta era stata lanciata dallo stesso Presidente del Consiglio, Silvio
Berlusconi, dai microfoni della trasmissione «Radio anch’io» lo scorso 9 marzo,
suscitando diverse reazioni (vedi tra gli arretrati del 10 marzo 2004). In
Parlamento la proposta, comunque, non sembra trovare particolari ostacoli, da
oggi comunque si vedrà la reale intenzione dei vari gruppi.

 

 


Camera dei deputati


Ddl 4604/C – “Modifiche
all’articolo 593 del codice di procedura penale”


(11 giugno 2004)


 


Articolo 1

1.
L’articolo 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:


«Articolo 593. (Casi di appello). – 1. Il pubblico ministero e l’imputato
possono appellare contro le sentenze di condanna.

2.
Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la
sola pena dell’ammenda».

Articolo 2

1.
Il comma 2 dell’articolo 597 del codice di procedura penale è sostituito dal
seguente:

«2.
Quando appellante è il pubblico ministero il giudice puo’, entro i limiti della
competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica
più grave, mutare la specie o


aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre,
misure di sicurezza e


adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge. Se conferma
la sentenza di primo


grado, il giudice puo’ applicare, modificare o escludere, nei casi determinati
dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza».

Articolo 3

1.
Al comma 2 dell’articolo 323 del codice di procedura penale, le parole:


«impugnata dal pubblico ministero» sono soppresse.

Articolo 4

1.
Il comma 1 dell’articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.

 

Fonte:
www.dirittoegiustizia.it


 

https://www.litis.it

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