DISTANZE LEGALI – Il termine «costruire» adoperato dall’articolo 907 del c.c. riguarda ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata realizzat

Il termine
“costruire” (o “fabbricare”) adoperato dall’articolo 907 del c.c. – in tema di
distanza delle costruzioni dalle vedute – non riguarda esclusivamente i
manufatti in calce e mattoni (o cemento), cioè le opere che hanno le
caratteristiche di un edificio o. comunque, di una fabbrica in muratura, ma
comprende ogni opera avente il carattere della stabilità e una certa
consistenza, indipendentemente dalla natura del materiale con cui è stata
realizzata, dalla forma e dalla destinazione di essa. (Nella specie, in cui il
giudice del merito aveva ritenuto che il manufatto di cui si doleva l’attore
“non ostacola in alcun modo gli esercizi di luce, vedute e prospetti sia diretti
che obliqui dell’appartamento sovrastante dell’attore”, la Suprema corte, in
applicazione del principio esposto sopra, ha ritenuto carente e insufficiente la
motivazione della sentenza gravata perchè non spiegava per quali ragioni la
tettoia non fosse di ostacolo alla veduta, specie considerato che con il gravame
si era sostenuto che la tettoia stessa, realizzata con materiale plastico,
compatto, consistente, ancorchè di spessore sottilissimo e di colore bianco
trasparente, ma destinato per la sua funzione a permanere in loco e a diventare
opaco, costituiva un manufatto idoneo a incidere negativamente sull’esercizio
della veduta).

 


Cassazione
Civile, Sezione II, Sentenza n. 5674 del 23/03/2004


 

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione II

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
Vincenzo CALFAPIETRA – Presidente

Dott.
Antonino ELEFANTE – rel. Consigliere

Dott.
Giovanni SETTIMJ – Consigliere

Dott. Emilio
MALPICA – Consigliere

Dott.
Vincenzo MAZZACANE – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
iscritto al n. 5661/01 proposto da:

NICOSIA
RODOLFO EUGENIO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Po n. 24, presso lo
studio del Prof. Avv. Aurelio Gentili che lo difende come da procura a margine
del ricorso.

– ricorrente

contro

CALDERONI
GIOVANNI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mazzini n. 6, presso lo
studio dell’Avv. Stefano Terra che lo difende come da procura a margine del
controricorso.


controricorrente –

per la
cassazione della sentenza del Tribunale di Civitavecchia n. 33/00 del 13 gennaio
2000 / 14 gennaio 2000.

Udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2003 dal
Cons. Dott Antonino Elefante.

Sentiti gli
Avv.ti Aurelio Gentili e Stefano Terra.

Udito il p.m.
in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Il Tribunale
di Civitavecchia (con sent. n. 33/2000) ha rigettato l’appello proposto da
Rodolfo Eugenio Nicosia nei confronti di Giovanni Calderoni avverso la decisione
del Giudice di pace di Civitavecchia, il quale aveva disatteso la domanda del
Nicosia diretta ad ottenere la rimozione ovvero la riduzione in pristino stato
di una tettoia che il Cadelderoni aveva realizzato a distanza inferiore a quella
legale rispetto ad una sua finestra.

Ha osservato
il Tribunale che presupposto per l’operatività dell’art. 907 c.c., comma 3°,
applicabile alla fattispecie, è la possibilità di qualificare l’opera posta a
distanza inferiore a quella legale come "costruzione", e che tale concetto non
è da intendere in senso rigoroso; sicchè quando si tratta di opere in calce e
muratura o in conglomerato cementizio il solo fatto che esse si trovino a
distanza inferiore a quella legale le rende illegittime, mentre per le opere
"che non presentano inequivoche caratteristiche, si impone al contrario una più
puntuale analisi della loro effettiva attitudine a costituire ostacolo al libero
esercizio delle facoltà protette. In sostanza, se un’opera non appare
immediatamente dotata dei requisiti propri di un fabbricato in senso stretto,
occorre verificare se essa arrechi stabile ed effettivo pregiudizio alla
prospectio esercitatile dal proprietario del piano sovrastante, se diminuisca
l’aria e la luce di cui egli puo’ godere, se in sostanza ostacoli in modo
apprezzabile l’esercizio della veduta.".

Nel caso
specifico, rilevato che la tettoia "è costituita da un manufatto della
lunghezza di … 4 metri e della larghezza (sporgenza) di m. 1,5, realizzato a
distanza inferiore ai tre metri dalla soglia delle vedute soprastanti, e
costituito di un materiale plastico di spessore sottilissimo e di colore bianco
trasparente, appoggiato su alcuni sostegni infissi nel terreno", ha aggiunto il
Tribunale tali caratteristiche pregiudizievoli non sono state riscontrate nel
corso del sopralluogo eseguito dal giudice di pace, il quale ha dato atto che il
manufatto in questione "non ostacola in alcun modo gli esercizi di luce, vedute
e prospetti sia diretti che obliqui dell’appartamento sovrastante" del Nicosia.

Quanto agli
altri profili di danno (pregiudizio per la sicurezza e per l’igiene) ha
osservato il Tribunale che essi risultano parimenti esclusi dai risultati della
già menzionata ispezione, giacchè la estrema leggerezza e la struttura liscia
del materiale di cui è costituita la tettoia, la rendono del tutto inadatta a
costituire un punto di appoggio per occasionali animali e tanto più per essere
umani intenzionati ad introdursi nell’appartamento del Nicosia.

Pertanto, ha
concluso il Tribunale, la tettoia in questione non puo’ considerarsi
illegittima.

Avverso tale
sentenza il Nicosia ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre
motivi.

Il Calderoni
ha resistito con controricorso.

Entrambe le
parti hanno depositato memoria.

 

Motivi
della decisione

 

1) Col primo
motivo, denunciando violazione dell’art. 907 c.c., in relazione all’art. 360
c.p.c. n. 3, il ricorrente censura l’impugnata sentenza per aver escluso che la
tettoia in questione sia da considerare costruzione, ed assume che essa deve
essere classificata, secondo l’insegnamento di questa Corte, tra quelle opere
(quali i tralicci, i loggiati, le verande, le pensiline) che per le loro
caratteristiche costruttive sono di per se stesse illegittime ove siano poste a
distanza inferiore ai tre metri dalle vedute. Aggiunge che anzi, come affermato
di recente in giurisprudenza, ogni costruzione che ricada nella zona di tre
metri prevista nell’art. 907 c.c. è illegale e va rimossa.

Inoltre
sostiene che erroneamente i giudici di merito hanno voluto dedurre da preteso
difetto di pregiudizio a luci, vedute e prospetti la liceità della costruzione,
senza considerare che l’obbligo di rispettare le distanze legali tra costruzioni
prescinde dalla dimostrazione, da parte del titolare del diritto dominicale
leso, della sussistenza di un concreto pregiudizio della sua posizione
giuridica, in quanto il legislatore (in relazione anche ad esigenze di igiene e
sicurezza) ha compiuto una astratta e generale valutazione dell’illegittimità
della violazione delle distanze stesse.

Invero, il
divieto di costruire a distanza inferiore a tre metri dalla veduta del vicino,
di cui all’art. 907 c.c., diretto ad assicurare non solo aria e luce in
quantità sufficiente, ma anche e soprattutto l’integrità della veduta, si
riferisce ad ogni opera stabile, qualunque ne sia la foggia o la materia.

2. Col
secondo motivo, denunciando insufficiente, contraddittoria ed omessa motivazione
in ordine a un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360
c.p.c. n. 5, il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe trascurato di
valutare se la tettoia ostacola l’esercizio di veduta del Nicosia, limitandosi a
ripetere sul punto quanto apoditticamente affermato dal giudice di pace. Ove
l’indagine fosse stata condotta secondo le risultanze istruttorie, sarebbe
emerso senza ombra di dubbio che le facoltà e i diritti in capo al Nicosia
erano stati lesi, dato che la tettoia, non affatto trasparente bensi’ opaca,
sporge per circa metri 1,50 dal muro sul quale si aprono le vedute e si estende
per una lunghezza di circa 4 metri.

Erroneamente
l’impugnata sentenza afferma che non sarebbe stata contestata la circostanza che
la tettoia non ostacola in alcun modo gli esercizi di luce, vedute e prospetti,
atteso che nell’atto di appello (pagg. 4, 5, 6 e ss.) era stato sostenuto la
lesività della tettoia in relazione a tutte le facoltà di prospectio ed
inspectio,

3. Col terzo
motivo, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un
punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c. n. 5, il
ricorrente censura l’impugnata sentenza laddove ha escluso che il Nicosia abbia
subito a causa della realizzazione della tettoia pregiudizi alla sicurezza e
all’igiene. Al riguardo il ricorrente deduce che la tettoia costituisce facile
accesso per gli animali e potenziale veicolo di introduzione anche per esseri
umani nella proprietà del Nicosia.

I motivi, da
trattare congiuntamente perchè fra loro connessi, meritano accoglimento per
quanto di ragione in base alle seguenti considerazioni.

Come emerge
dalla parte espositiva che precede, il Tribunale ha rigettato l’appello proposto
dal Nicosia e, quindi, la domanda dello stesso di rimozione della tettoia posta
dal Calderoni a distanza inferiore a metri tre dalla veduta esercitata dalla
finestra, part

https://www.litis.it

Commento all'articolo

You May Have Missed