DONAZIONE – La donazione indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, e può venire attuata anche mediante un collegamento tra più negozi non essendo necessaria la for
La donazione
indiretta è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e
non già dal mezzo, che puo’ essere il più vario, nei limiti consentiti
dall’ordinamento; realizzazione dunque che puo’ venire attuata anche mediante un
collegamento tra più negozi, ossia un preliminare e il pagamento del prezzo,
procurando in tal modo al destinatario della liberalità il diritto di rendersi
intestatario del bene, non essendo necessaria la forma dell’atto pubblico
prevista per la donazione, ma bastando l’osservanza della forma richiesta per
l’atto da cui la donazione indiretta risulta.
Non
costituiscono ingiuria grave verso il donante, ai fini della revoca della
donazione per ingratitudine ai sensi dell’articolo 801 del c.c., nè il rifiuto
di acconsentire alla richiesta del donante di vendita dell’immobile oggetto di
donazione (tale richiesta equivalendo a una pretesa di restituzione del bene
legittimamente rifiutata indipendentemente dai motivi della stessa), nè quei
comportamenti di reazione legittima (perchè attuata attraverso gli strumenti
offerti dall’ordinamento) a tale richiesta e ad altri atti in vario modo
finalizzati a sostenerla.
Cassazione
Civile, Sezione II, Sentenza n. 5333 del 16/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione II
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Vincenzo CALFAPIETRA – Presidente
Dott. Olindo
SCHETTINO – Consigliere
Dott. Roberto
Michele TRIOLA – Consigliere
Dott. Carlo
CIOFFI – Consigliere
Dott. Emilio
MALPICA – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
B.G., C.O.,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA U BARTOLOMEI 23, presso lo studio
dell’avvocato DIEGO BRUNCO, che li difende unitamente agli avvocati ELEONORA
MAUCERI, DONATELLA ZONCADA, giusta delega in atti;
– ricorrenti
–
contro
B.M., in
proprio e nella qualità di legale rappresentante del minore P.M., elettivamente
domiciliata in ROMA VIA CASSIA 1418, presso lo studio dell’avvocato CARLO NERI,
difesa dall’avvocato PIERANTONIO SABINI, giusta delega in atti;
–
controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la
sent. n. 664/02 della Corte d’Appello di MILANO, depositata il 12 marzo 2002;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti
separatamente dalle parti avverso la stessa sentenza;
udito
l’Avvocato BRUNCO Diego, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento
del ricorso;
udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha
concluso per rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con citazione
notificata in data 29 aprile 1994 B.G. e C.O. convennero dinanzi al tribunale di
Lodi la figlia B.M. in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori
P.M. e P.M. – eredi del padre P.M. – esponendo che nel 1983 aveva
fiduciariamente intestato alla figlia un appartamento con garage in M.D.M. alla
cui acquisizione ed arredo avevano provveduto essi soltanto, e che in prosieguo
avevano intestato alla predetta e al di lei marito – stante il regime di
comunione dei beni – un appartamento con box e altri due immobili in V.P..
Aggiunsero gli attori che, deceduto il genero per incidente stradale, essi
avevano provveduto ad ogni esigenza economica della figlia e dei nipoti, ma che
tuttavia la predetta aveva rifiutato di consentire la vendita dell’immobile di
M.D.M. che si rendeva necessaria per consentire ad essi attori di provvedere
alle spese di ricovero della propria rispettiva suocera e madre. Chiesero
pertanto che il tribunale dichiarasse "simulate e fiduciarie" tutte le
intestazioni di immobili da essi procurate alla figlia e al genero, ed
accertasse essere essi istanti veri e unici proprietari, ovvero, in subordine,
dichiarasse mille le donazioni che si erano concretate negli atti di
intestazione o, in ulteriore subordine, le revocasse con le conseguenti pronunce
del caso.
Il tribunale,
all’esito del giudizio nel quale si era costituita la convenuta, rigetto’ la
domanda, compensando le spese.
La corte
d’appello di Milano – adita dagli attori soccombenti- con sentenza 27 febbraio
2002, rigetto’ l’appello principale e quello incidentale sul regolamento delle
spese, ponendo a carico degli appellanti le spese del grado.
Osservo’ la
corte territoriale che nessuna delle soluzioni giuridiche sostenute dagli attori
era corretta, e che la stessa aggettivazione usata con riferimento alle
intestazioni degli immobili alla figlia – "simulate e fiduciarie" – era
intimamente contraddittoria perchè la disposizione fiduciaria è incompatibile
con la categoria della simulazione. Nella specie, ad avviso della corte
territoriale, non poteva ipotizzarsi una interposizione fittizia – e
precisamente una simulazione soggettiva – perchè questa è fondata su una
manifestazione negoziale difforme da quella realmente voluta e postula
indefettibilmente la partecipazione all’accordo simulatorio (risultante da atto
scritto) non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del
terzo contraente chiamato a prestare contestualmente o in prosieguo la propria
adesione all’intesa intercorsa fra i primi due, eventualità tutte non provate e
neppure evocate dagli attori. Non poteva ipotizzarsi – in mancanza della
partecipazione del terzo contraente all’accordo – una interposizione reale di
persona, caratterizzata dal fatto che l’interposto diventa effettivo titolare
dei diritti coinvolti, salvo l’obbligo di ritrasferimento, perchè neppure
questa seconda ipotesi era fatta propria dagli attori, che invocavano quasi un
tertium genus di interposizione non avente cittadinanza nel nostro ordinamento
giuridico. Osservo’ infatti la corte territoriale che qualora l’acquisto di un
bene venga compiuto da chi, per ragioni fiscali in genere (come affermato dagli
attori) ne faccia acquisire l’intestazione ad altri, si è in presenza di un
negozio fiduciario che non esclude gli effetti reali della vendita, limitati
soltanto ed unicamente nei rapporti interni, e che impone l’obbligo del
ritrasferimento risultante – trattandosi di immobili – da un atto scritto non
suscettibile di essere surrogato ai sensi dell’art. 1417 c.c. Sulla base delle
argomentazioni predette la corte di merito concluse che nella fattispecie
dovevano rinvenirsi inevitabilmente atti di donazione indiretta, caratterizzati
dalla utilizzazione per fini di liberalità di negozi giuridici onerosi che
conservano la causa giuridica che ne è caratteristica, e che esigono, pertanto,
l’osservanza delle sole prescrizioni di forma tipiche dell’atto concretamente
utilizzato, posto che l’art. 809 c.c. estende alle donazioni indirette le norme
che regolano la revoca per ingratitudine, ma lascia inalterata la disciplina
propria di ciascuno di quegli atti utilizzati, compresa quella sulla forma, non
richiamando la relativa norma dell’art. 801 c.c.
Esclusa,
quindi, la nullità delle donazioni indirette per difetto di forma – come
invocato in via subordinata dagli attori – non poteva – ad avviso dei giudici di
merito – neppure assecondarsi la domanda di revoca per ingratitudine, non
costituendo offesa grave nè il rifiuto da parte del donatario di vendere
l’appartamento ricevuto in donazione per le sopravvenute esigenze del donante,
nè le iniziative di fatto e giudiziarie assunte dal donatario, vuoi
nell’esercizio del diritto di proprietà spettategli, vuoi per reagire a
comportamenti illegittimi del donante.
Per la
cassazione della suddetta sentenza hanno proposto ricorso i coniugi B.G. e C.O.
affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso B.M., P.M. e P.M., che
propongono ricorso incidentale.
Motivi
della decisione
Preliminarmente la corte riunisce i ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.
Con il primo
motivo i ricorrenti principali denunciano violazione falsa interpretazione degli
artt. 782 e 809 c.c. e omessa motivazione su un punto decisivo della
controversia, censurando le decisioni di merito che, dopo aver escluso le
ipotesi della simulazione e della interposizione di persona, hanno qualificato
gli atti posti in essere come donazioni indirette. Assumono i ricorrenti che i
giudici di merito non hanno considerato – omettendo ogni motivazione in
proposito – che nella donazione indiretta il donante mette solo il denaro,
mentre nella specie essi avevano acquistato direttamente gli immobili
sottoscrivendo i relativi preliminari e pagandone il prezzo richiedendo solo al
momento del rogito la intestazione alla figlia e al genero, e che non ricorreva
il requisito indispensabile dell’animus donandi, in quanto l’intestazione era
stata voluta solo come mezzo per evitare una maggiore tassazione nell’acquisto
(polendosi giovare, a nome della figlia, delle agevolazioni come prima casa) e
il futuro pagamento della tassa di successione in base alla normativa all’epoca
vigente, come riconosciuto dalla figlia stessa in sede di interrogatorio
formale.
Aggiungono i
ricorrenti che la corte territoriale non ha considerato che la donazione
indiretta presuppone pur sempre i requisiti di forma dettati per l’atto da cui
essa risulti, e quindi, un atto diretto tra donante e donatario, nella specie
inesistente perchè gli atti furono posti in essere tra venditore e B.M. e tra
venditore e B., mentre nessuno scritto vi era tra genitori e figlia e genitori e
genero.
Il motivo è
destituito di fondamento.
La donazione
indiretta è caratterizzata dal fine perseguito, che è quello di realizzare una
liberalità, e non già dal mezzo, che puo’ essere il più vario, nei limiti
consentiti dall’ordinamento.</sp



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