Approvato dal Senato il DDL per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire (DDL 2195)
Il disegno di legge a tutela delle vittime dei
fallimenti immobiliari (As 2195) è stato approvato il 17 giugno 2004 all’unanimità
all’Aula del Senato ed ora attende il definitivo esame della Camera dei
Deputati.
SENATO DELLA REPUBBLICA
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XIV LEGISLATURA ———–
N. 2195
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati Duilio, Bindi,
Ciani, Ladu, Meduri, Molinari, Pasetto, Pistone, Reduzzi, Ruggeri, Rusconi, Soro,
Fanfani, Mantini, Lettieri E Fioroni
(V. Stampato Camera n. 38)
approvato dalla Camera dei
deputati il 9 aprile 2003
Trasmesso dal Presidente della
Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 aprile 2003
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Delega al Governo per la tutela
dei diritti patrimoniali
degli acquirenti di immobili da costruire
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la
tutela
degli acquirenti di immobili da costruire)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli
acquirenti di immobili da costruire.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1
è emanato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali.
3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di esso sia
espresso, entro due mesi dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia; decorso tale termine, il decreto è emanato
anche in mancanza di tale parere. Qualora il termine previsto per il parere
delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest’ultimo è prorogato di
quattro mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e
3, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge per
«acquirente» deve intendersi la parte acquirente o promissaria acquirente di un
immobile da costruire ovvero il socio di una cooperativa edilizia che abbia
stipulato un contratto avente ad oggetto l’assegnazione di un’unità immobiliare
da edificare da parte della cooperativa; per «costruttore» deve intendersi la
parte promittente la vendita di un immobile da costruire, sia che venga
costruito direttamente sia che la costruzione sia data in appalto a terzi,
ovvero la cooperativa edilizia che abbia stipulato con i propri soci contratti
per l’assegnazione di unità immobiliari da realizzare.
Art. 3.
(Princìpi e criteri direttivi
della delega legislativa)
1. Il decreto legislativo di cui
all’articolo 1 è informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ferma restando la possibilità
di richiedere la trascrizione dei contratti relativi ad edifici da costruire ai
sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, assicurare ai diritti
patrimoniali dei promissari acquirenti di immobili da costruire ad uso di
abitazione una maggiore tutela in caso di avvio di una procedura concorsuale;
b) prevedere forme di tutela
dell’acquirente, imponendo l’obbligo che il costruttore ottenga, per il caso di
fallimento o di altra procedura concorsuale, la prestazione di una fideiussione
bancaria o assicurativa a garanzia della restituzione all’acquirente delle somme
da questi versate quale corrispettivo dell’acquisto;
c) disciplinare il contenuto e le modalità di escussione della
garanzia fideiussoria, così da assicurare all’acquirente la sollecita e
integrale restituzione delle somme versate, indipendentemente dalla durata dei
procedimenti esecutivi o concorsuali eventualmente in corso a carico del
costruttore ed escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore
principale di cui all’articolo 1944, secondo comma, del codice civile;
d) disciplinare i contenuti del contratto preliminare di
compravendita ovvero della convenzione preliminare di assegnazione, prevedendo
in particolare che debbano ivi indicarsi analiticamente le caratteristiche
tecniche della costruzione, la tipologia dei materiali impiegati e che debbano
indicarsi altresì le modalità e le fasi di esecuzione, le modalità e i tempi di
pagamento del prezzo, l’esistenza di iscrizioni o trascrizioni ipotecarie, gli
estremi della concessione edilizia, la planimetria dell’unità immobiliare e
delle sue pertinenze di uso esclusivo nonchè la ragione giuridica
dell’appaltatore;
e) prevedere forme di tutela dell’acquirente, imponendo l’obbligo
che il costruttore ottenga garanzie per il risarcimento, cui sia tenuto in
favore dell’acquirente e ai sensi della vigente disciplina, per vizi e
difformità che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto
definitivo di compravendita;
f) istituire un fondo di solidarietà a beneficio dei soggetti
danneggiati da liquidazioni coatte di cooperative o di imprese immobiliari, le
cui procedure concorsuali siano tuttora aperte o siano state chiuse nei cinque
anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse
del fondo sono reperite istituendo, per un periodo di cinque anni, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo di
solidarietà gravante sulle fideiussioni di cui alla lettera b). Tali
risorse sono destinate alle regioni e alle province autonome in proporzione ai
volumi dei contratti stipulati nel territorio regionale e provinciale;
g) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso ai
contributi del fondo di cui alla lettera f);
h) perfezionare la disciplina dell’Albo nazionale delle società
cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all’articolo 13
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, anche introducendo nuovi criteri di
iscrizione all’Albo e assicurando continuità ed efficacia all’attività di
vigilanza di cui all’articolo 15 della medesima legge n. 59 del 1992;
i) prevedere che l’eventuale cancellazione dell’ipoteca gravante
sull’immobile o il suo frazionamento sia contestuale alla stipula dell’atto
definitivo di compravendita;
l) introdurre le modifiche o le integrazioni alla legislazione
vigente necessarie al fine di evitare disarmonie fra il decreto legislativo e le
leggi in materia.



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