Concorrenza tra imprese di radiodiffusione, per l’irradiazione da parte di una di esse di programmi su frequenze che interferiscono con quelle utilizzate dall’impresa concorrente. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 5736 del 23/03/2004


 Concorrenza
Sleale

In materia di
concorrenza sleale tra imprese di radiodiffusione, per l’irradiazione da parte
di una di esse di programmi su frequenze che interferiscono con quelle
utilizzate dall’impresa concorrente, nel vigore del regime transitorio dettato
dall’articolo 32 della legge n. 223 del 1990, la valutazione della correttezza
professionale del comportamento delle imprese concorrenti non puo’ prescindere
dall’accertamento dell’osservanza delle prescrizioni che condizionano
l’autorizzazione alla continuazione nell’esercizio degli impianti, e vietano la
modificazione della funzionalità tecnico-operativo degli impianti medesimi.

 


Sentenza di
condanna generica

 L’articolo
278 del c.p.c., il quale consente una pronuncia non definitiva limitata all’an
debeatur con rinvio della liquidazione del quantum a successiva fase dello
stesso giudizio, sulla sola base dell’istanza della parte interessata e senza
necessità dell’adesione della controparte, non esonera l’attore, all’atto della
rimessione della causa al collegio, dall’onere di richiedere la separazione, e
inoltre di indicare i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la
determinazione del quantum, secondo la disciplina generale, con la conseguenza
che, in difetto di tali adempimenti, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda
di risarcimento, rigettandola se non adeguatamente provata.

 


Cassazione
Civile, Sezione I, Sentenza n. 5736 del 23/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario
DE MUSIS – Presidente

Dott.
Vincenzo PROTO – Consigliere

Dott. Maria
Gabriella LUCCIOLI – Consigliere

Dott.
Giuseppe V. A. MAGNO – Consigliere

Dott. Aldo
CECCHERINI – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

RADIO
DIMENSIONE SUONO SPA, in persona del legale rapresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 77, presso l’avvocato GIANLUCA
BARNESCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VALERIA COLOMBO,
giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente

contro

MIXAGE SRL,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22, presso l’avvocato MARCO GREGORIS, rappresentata e
difesa dall’avvocato EUGENIO PORTA, giusta procura in calce al controricorso;


controricorrente –

avverso la
sent. n. 570/00 dalla Corte d’Appello di BOLOGNA, depositata il 9 maggio 2000;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito per il
ricorrente l’Avvocato COLOMBO che ha chiesto l’accoglimento dal ricorso;

udito per il
resistente l’Avvocato PORTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIVETTI Marco che ha
concluso per il rigetto del primo, secondo, terzo, quarto motivo, l’inammissibilità
del quinto e l’assorbimento del sesto motivo del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Con atto di
citazione notificato il 9 gennaio 1991, la Mixage s.r.l. chiamo’ in giudizio
davanti al Tribunale di Rimini la Radio Dimensione suono s.p.a., esponendo:

– che essa è
proprietaria dell’emittente radiofonica privata Radio Masai, che dal 1976 al
1990 aveva irradiato dagli impianti di Monte Merone, Monte Petrano e Monte
Carpegna sulla frequenza di 95.500 Mhz nel territorio della provincia di Pesaro
e sulla costa adriatica da Senigallia a Cesena e Belluria; – che dalla fine
d’ottobre 1990 la convenuta aveva cominciato a disturbare, con le sue
trasmissioni sulla medesima frequenza i programmi dall’attrice;

– che essa
aveva ottenuto dal Pretore di Rimini un provvedimento urgente ex art. 700 c.p.c.,
con l’ordine alla convenuta di sospendere le trasmissioni irradiate dal
ripetitore in Covignano di Rimini sulla frequenza tra 95.200 e 95.800. L’attrice
chiese la conferma del provvedimento urgente e la condanna della convenuta al
risarcimento dei danni a norma degli artt. 2598 e 2043 c.c., nella misura da
accertare in corso di causa.

La convenuta,
costituitasi, dedusse che nel 1988 aveva stipulato un accordo con Radio Venere
perchè questa irradiasse i programmi di Radio Dimensione Suono con il suo
impianto di Covignano con la frequenza di 95.500 Mhz, e che solo dopo il 23
agosto 1990 Radio Masai aveva attivato gli impianti su Monte Merone, Monte
Petrano e Monte Carpegna. Essa concluse chiedendo il rigetto della domanda
avversaria e, in via riconvenzionale, l’accertamento del suo diritto di
trasmettere nel bacino d’utenza di Forli’ e provincia sulla frequenza di 95.500
Mhz, con l’ordine all’attrice di non interferire e la condanna della medesima al
risarcimento dei danni, quantificati in L. 100.000.000.

Il tribunale,
espletate le prova testimoniali ed assunta una consulenza tecnica al fina di
accertare, tra l’altro, le caratteristiche degli impianti delle parti e le
eventuali modifiche apportate rispetto alle caratteristiche denunciate e
censite, con sentenza non definitiva, depositata il 7 novembre 1996, dichiaro’
l’attrice legittimata dal preuso al possesso della frequenza di 95.500 Mhz, ed
ordino’ alla convenuta di sospendere le trasmissioni irradiate dal ripetitore di
Covigliano nella zona di Senigallia fino a Belluria e a Cesena. Il tribunale
condanno’ inoltre la convenuta al risarcimento dei danni, e con separata
ordinanza rimise la causa in istruttoria par l’accertamento del relativo
ammontare.

Contro questa
sentenza, la parte soccombente propose appello. La Corte d’appello di Bologna,
con sentenza in data 9 maggio 2000, respinse il gravame e compenso’ le spese del
grado. La corte osservo’ che, sebbene l’art. 4 del D.L. 6 dicembre 1984 n. 807,
convertito in legge con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985 n. 10 facesse
obbligo agli esercenti d’impianti di radiodiffusione di comunicare al Ministero
delle Poste e telecomunicazioni una serie di dati, tale comunicazione –
integrante la denuncia di detenzione già prevista dall’art. 403 del codice
postale, e in assenza della quale gli Impianti sarebbero stati disattivati –
aveva lo scopo di mettere a disposizione dall’autorità dati utili a definire il
piano d’assegnazione, e a determinare i bacini d’utenza. Essa riguardava,
pertanto, solo il profilo amministrativo, ma non aveva rilevanza nei rapporti
tra privati che lamentassero reciproche interferenze nelle trasmissioni – e che
erano titolari di posizioni soggettive tutelabili sia in sede possessoria e sia
in sede petitoria – se non in quanto consentisse di assumere utili elementi in
ordine all’epoca d’utilizzazione degli impianti. Nella specie, le prove orali
(testimonianze la cui maggiore attendibilità era basata sull’argomento dell’estraneità
dei testi) e documentali, tra le quali la denuncia dell’impianto con frequenza
95.500 Mhz sulla cima de La Rocchetta di Monte Petrano a Cagli presentata nel
novembre 1983, raccolte in primo grado erano state correttamente poste dal
tribunale a fondamento dell’accertato preuso della Mixage s.r.l.. Neppure
avevano fondamento le doglianze dall’appellante concernenti la violazione della
legge n. 223 del 1990. Questa legge, pur subordinando a concessione la
radiodiffusione e l’installazione dei relativi impianti da parte di soggetti
diversi della concessionaria pubblica (articolo 16), consentiva la prosecuzione
dall’attività, condizionata alla presentazione dalla domanda di concessione e
della comunicazione corredate di schede tecniche (art. 32), a coloro che alla
data della sua entrata in vigore gestissero impianti par la radiodiffusione
sonora o televisiva; ma questa autorizzazione, rilasciata ad entrambe la parti,
non era equiparabile ad una concessione, che presuppone il concreto accertamento
dei requisiti di legge. Il secondo comma dall’art. 32 L. n. 223 del 1990 cit.,
nel cristallizzare lo status quo, fa espressa ecceazione per le modificazioni
imposte da provvedimenti di organi giurisdizionali. E la controversia, sebbene
sorta a seguito delle interferenze verificate nell’ottobre 1990, verteva sul
preuso anteriore all’entrata in vigore della legge. Esattamente, quindi, il
tribunale aveva focalizzato il suo esame sulle risultanze istruttorie
riguardanti il periodo anteriore all’entrata in vigore della legge n. 223 del
1990, ed aveva ritenuto decisiva la prova del possesso della frequenza da epoca
precedente il 1988. La corte ha ritenuto, pertanto, non rilevante ai fini della
decisione l’eventuale inosservanza delle norme che disciplinano le
autorizzazioni provvisorie, la quale puo’ condurre alla disattivazione degli
impianti da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, perchè i
rapporti con la Pubblica Amministrazione non interferiscono con quelli tra i
privati. La corte osservo’ ancora che non poteva accogliersi il motivo di
appello concernente l’ultrapetizione commessa separando – senza richiesta di
parte – il giudizio sull’an da quello sul quantum, perchè la violazione sul
punto dell’art. 278 c.p.c. non è causa di nullità, secondo la giurisprudenza
di legittimità.

Per la
cassazione della sentenza, la radio Dimensione suono s.p.a. ricorre con atto
notificato il 22 gennaio 2001, con sei motivi.

La Mixage
s.r.l. resiste con controricorso notificato il 5 marzo 2001, e con memoria.

 

Motivi
della decisione

 

Nella memoria
depositata, la Mixage s.r.l., assumendo che la ricorrente pretenderebbe che sia
modificata "la concessione amministrativa assentita all’odierna
contro-ricorrente, escludendo la frequenza di 95.500 Mhz", adombra una questione
di giurisdizione, la quale comporterebbe che il ricorso sia rimesso all’esame
delle Sezioni unite di questa Corte suprema. Al riguardo si deve osservare che
non risulta esse

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