La nozione di atto di prostituzione non presuppone necessariamente la congiunzione carnale o il compimento di atti di libidine bensì quella molto più ampia di prestazione sessuale a pagamento (Fattispecie di prestazioni di sesso virtuale of
Chi offre in vendita prestazioni
sessuali a pagamento via Internet rischia una condanna per sfruttamento della
prostituzione. Lo ha stabilito la Terza Sezione Penale della Corte di
Cassazione, spiegando che ai fini del reato di prostituzione non è necessario
il contatto fisico tra i soggetti della prestazione, ma è sufficiente che un
qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento di un corrispettivo e
risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a soddisfare la libidine di
colui che ha chiesto o che è destinatario della prestazione. La Suprema Corte
ha inoltre precisato che è reato eseguire le prestazioni sessuali in
videoconferenza, attraverso la rete Internet, in modo da consentire a chi si
collega di interagire in via diretta ed immediata con chi esegue la prestazione,
mentre non ha rilevanza penale il fatto che l’utente del sito web fruisca
esclusivamente di immagini preregistrate, sempre che il collegamento non
costituisca il mezzo per una successiva e diversa attività di favoreggiamento o
sfruttamento della prostituzione.
Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 25464 del 08/06/2004
LA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Considerato in
fatto e diritto
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del
riesame, ha annullato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Milano in data 22
dicembre 2003, con la quale era stata applicata a M. M. in misura coercitiva
della custodia cautelare in carcere, quale indagato dei reati di cui agli
articoli 110 Cp, 3 comma 1 n. 4, 5, 7 e 8, 4. n. 7 della
legge 75/1958, 600bis
e 600ter Cp [1]. Le indagini della polizia giudiziaria hanno
avuto ad oggetto un sito internet finalizzato a favorire l’incontro e la
conoscenza tra utilizzatori della rete mediante accesso alle chat ed a servizi
di videoconferenza. In particolare, secondo quanto emerge dall’ordinanza, le
indagini di polizia giudiziaria hanno consentito di accertare, in relazione alle
modalità di funzionamento del sito internet, che "1) all’interno vi era un’area
denominata calda;"
"2) tale area era riservata agli adulti e vietata ai minori;"
"3) all’interno di essa si poteva accedere a materiale pornografico immesso in
rete in diretta o registrato da parte dei cosiddetti intrattenitori;"
"4) l’utente, mediante un collegamento diretto, poteva comunicare con gli
intrattenitori e stimolare direttamente il compimento da parte loro di
comportamenti osceni o di atti sessuali;"
"5) gli intrattenitori, previa stipulazione on line del relativo contratto,
venivano retribuiti dalla società che gestiva il sito mediante la
corresponsione di una percentuale delle somme ricavate grazie alla loro
attività";
"6) l’odierno ricorrente, seppure non formalmente inserito nelle società
coinvolte (la Noago srl, che gestiva il sito, la Mythos Dna srl che riceveva ed
effettuava i pagamenti), si occupava attivamente della gestione del sito,
curandone i contenuti, rispondendo alle richieste degli interessati quale
webmaster (una sorta di portavoce ufficiale del sito) ed eseguendo talvolta i
pagamenti agli intrattenitori;"
"7) tutto le intrattenitrici dimostravano uno sviluppo fisico che ne attestava
la maturità sessuale, intesa quale raggiungimento della pubertà".
Alla stregua dei citati elementi di fatto i giudici del riesame hanno escluso
che si possano configurare i reati di favoreggiamento o sfruttamento della
prostituzione, implicando la nozione di prostituzione la necessaria esistenza di
un rapporto sessuale tra i soggetti della prestazione, che non puo’ prescindere
dal diretto contatto fisico tra gli stessi. In assenza del diretto contatto
fisico si afferma nell’ordinanza si rientra nel campo "della rappresentazione
dell’osceno, cioè, di un’attività volta ad ingenerare nel fruitore una
suggestione intellettuale che, per quanto esplicitamente orientata, non è
idonea di per sè a provocare piacere sessuale", che "tale assunto non viene
contraddetto dalla possibilità offerta dalla comunicazione telematica di
interagire con il protagonista della prestazione indirizzandone in tempo reale
la condotta a seconda dei propri desideri, essendo questa una semplice modalità
esecutiva che non altera la natura essenzialmente rappresentativa e quindi
pornografica della prestazione ottenuta". E’ stato inoltre osservato, in
relazione agli ulteriori elementi indiziari sui quali risulta fondato il
provvedimento applicativo della misura coercitiva, che il rilievo, secondo il
quale il contatto tra utente ed intrattenitore poteva costituire il presupposto
per un successivo incontro a scopo di meretricio, è stato recepito dal Gip in
termini del tutto ipotetici ed è fondato su un elemento investigativo
inutilizzabile, in quanto costituito dalla attività di indagine svolta sotto
copertura da un agente di polizia giudiziaria in una ipotesi in cui non è
consentita, trattandosi di attività di contrasto della prostituzione relativa
ad un soggetto maggiorenne. Con riferimento al reato di cui all’art. 600ter
Cp è stato, infine, osservato che solo in relazione due ragazze, su un numero
rilevante di intrattenitori, vi sono sufficienti elementi per ritenere che
fossero di minore età, ma che le indagini espletate non hanno evidenziato il
compimento da parte delle stesse di atti sessuali o che avessero assunto
atteggiamenti pornografici.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica, che la
denuncia per violazione di legge con tre motivi di gravame.
Con il primo mezzo di annullamento la pubblica accusa ricorrente denuncia la
violazione degli art. 3, comma 1 n. 4, 5, 7 e 8, 4 n. 7 della legge 75/1958 e
192 Cpp nonchè il difetto di motivazione della ordinanza.. Si deduce che
secondo il Tribunale del riesame la nozione di atto di prostituzione postula
l’esistenza di un rapporto sessuale e, quindi di un contatto fisico tra chi si
prostituisce ed il cliente; che tale definizione è errata, rientrando nella
nozione di prostituzione qualsiasi prestazione sessuale che avvenga dietro
pagamento di un corrispettivo e consenta al fruitore della prestazione di
soddisfare la propria libido. Si denuncia altresi’ l’omessa valutazione delle
risultanze probatorie da parte dei giudici di merito, deducendosi che dallo
stesso interrogatorio del M. e dalle indagini di polizia giudiziaria erano
emersi elementi sufficienti per ritenere che il contatto via internet costituiva
frequentemente il mezzo attraverso il quale si creavano le condizioni per
successivi incontri diretti tra l’intrattenitore ed il cliente, come evidenziato
anche dalla attività di polizia giudiziaria dell’agente che aveva contattato
una delle intrattenitrici; attività che il Tribunale del riesame ha
erroneamente configurato quale attività sotto copertura, ai sensi dell’art. 14
della legge 269/98; si deduce inoltre che il Tribunale del riesame ha
erroneamente desunto dallo accertamento che gli intrattenitori non hanno mai
corrisposto somme di danaro ai gestori del sito, elementi di valutazione per
escludere il fatto che costoro si interessassero della attività degli
intrattenitori successivamente alla prestazione via internet, senza tener conto
della circostanza che il flusso unidirezionale costituiva logica conseguenza del
sistema di pagamento periodico degli intrattenitori a mezzo assegni o bonifici
bancari. Si censura infine la omessa valutazione del fatto che gli
intrattenitori erano contrattualmente obbligati ad eseguire le prestazioni
sessuali richieste tramite il sito internet dai clienti che si collegavano con
la linea a valore aggiunto 709 e non potevano, pertanto, sottrarsi al
collegamento richiesto; che tale elemento costituisce pregnante indizio della
sussistenza di un vero e proprio sfruttamento delle prestazioni sessuali degli
intrattenitori. Con il secondo mezzo di annullamento la pubblica accusa
ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 600bis,
600ter Cp e 192 Cpp, nonchè il difetto di motivazione dell’ordinanza. Si
osserva che dalle indagini di polizia giudiziaria, dagli ulteriori accertamento
peritali e dalle stesse ammissioni del M. è emerso che almeno due
intrattenitrici, di origine rumena, erano di minore età e che le stesse erano
state riammesse a collegarsi con il sito internet dall’indagato su richiesta di
alcuni clienti, benchè il M. fosse consapevole della età delle ragazze per
averle precedentemente escluse proprio per tale ragione. Si censura, quindi,
l’affermazione dei giudici di merito, secondo la quale deve escludersi che le
predette intrattenitrici siano state riprese in posizioni oscene nelle foto che
"ritraggono la zona mammaria parzialmente occultata dalle mani e la zona pubica
occultata da indumenti intimi che ne lasciano scoperta, una parte". Si deduce
inoltre che i giudici di merito hanno omesso di valutare elementi fattuali
rilevanti a sostegno l’accusa, quali il sequestro, a seguito di perquisizione
domiciliare effettuata presso il coindagato Longhi Vittorio di una ricevuta per
l’acquisto di materiale pedo-pornografico, nonchè di numerosi appunti su siti
pornografici, il contenuto della registrazione effettuata dalla polizia
giudiziaria delle prestazioni delle ragazzo rumene, dalla quale si evince che le
stesse obbedivano alle precise indicazioni di un personaggio che operava al di
fuori del campo della telecamera, la ulteriore documentazione sequestrata, dalla
quale doveva desumersi l’esistenza di una organizzazione criminale che sfrutta
soggetti di minore età. Con il terzo mezzo di annullamento il ricorrente
denuncia, infine, la violazione ed errata applicazione degli articoli 321 e 192
Cpp, nonchè il difetto di motivazione dell’ordinanza che ha disposto il
dissequestro del sito internet e dei conti correnti che erano nella
disponibilità degli indagati. Si osserva che il provvedimento è sommariamente
motivato sul punto mediante il rilievo della insussistenza di sufficienti indizi
di colpevolezza in relazione all’ipotesi di cui all’art. 600ter Cp, con
errata applicazione delle disposizioni processuali, in quanto il requisito della
sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è richiesto dall’art. 273 Cpp per
l’applicazione delle misure cautelari personali, mentre por le misure reali sono
richiesti esclusivamente il fumus commissi delicti, da valutarsi secondo
le prospettazioni dell’accusa, e del periculun in mora, che non hanno
costituito oggetto di valutazione da parte dei giudici del riesame.
Con memoria ritualmente depositata il difensore del M. ha sostenuto la non
configurabilità, nel caso in esame, delle fattispecie criminoso oggetto di
indagine, ribadendo i rilievi del provvedimento impugnato in ordine alla
necessità del contatto fisico tra i soggetti della prestazione sessuale.
Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito vengono precisati.
E’ stato esattamente osservato dalla ricorrente pubblica accusa che la nozione
di prostituzione, anche se non risulta definita legislativamente, corrisponde ad
un "tipo" normativo, che è stato delineato dalla giurisprudenza di questa Corte
e non puo’ essere, percio’, individuata in base a criteri di valutazione
meramente sociale o culturale.
Orbene, l’interpretazione giurisprudenziale non ha mai identificato la nozione
di atto di prostituzione con quella della congiunzione carnale, con qualsiasi
modalità avvenga, ovvero del compimento di atti di libidine, secondo la
distinzione che ha preceduto la novella di cui alla legge 66/1996, dietro
pagamento di un corrispettivo, bensi’ con quella molto più ampia di prestazione
sessuale a pagamento.
E’ stato, infatti, in varie occasioni affermato da questa Corte che
"prostituzione significa commercio di prestazioni di natura sessuale,
caratterizzato dall’elemento retributivo, ed essa non. viene meno qualora la
donna si conceda ad una categoria di persone aventi determinati requisiti
giacchè, nel verificarsi della condizione di appartenenza a tale categoria ella
è disposta a concedersi a chiunque vi appartenga". (Sezione terza, 198003815,
Poli, riv. 144708; 199807608, Mimou M, riv. 211337).
L’elemento caratterizzante l’atto di prostituzione, pertanto, non è
necessariamente costituito dal contatto fisico tra i soggetti della prestazione,
bensi’ dal fatto che un qualsiasi atto sessuale venga compiuto dietro pagamento
di un corrispettivo e risulti finalizzato, in via diretta ed immediata, a
soddisfare la libidine di colui che ha chiesto o che è destinatario della
prestazione.
Infatti, non è stato mai messo in dubbio che l’attività di chi si prostituisce
puo’ consistere anche nella esecuzione di atti sessuali di qualsiasi natura
eseguiti su se stesso in presenza di chi ha chiesto la prestazione, pagando un
compenso, al fine di soddisfare la propria libidine, senza che intervenga alcun
contatto fisico tra le parti.
Tale nozione, peraltro, si palesa conforme allo spirito della legge 75/1958,
che, se punisce penalmente solo i comportamenti diretti alla induzione,
favoreggiamento, sfruttamento della prostituzione e gli altri descritti dalla
norma, rende manifesto, in relazione alla gravità delle sanzioni comminate per
tali fatti, il disvalore sociale attribuito, secondo il comune sentire, ad atti
che implicano l’uso strumentale della propria sessualità per riceverne un
corrispettivo.
Neppure si palesa, quindi, determinante, ai fini della configurabilità
dell’atto di prostituzione, l’elemento del potenziale contatto fisico tra il
soggetto che si prostituisce e il fruitore della prestazione.
Cosi’ precisata la nozione di atto di prostituzione, ovviamente legata per la
sua rilevanza penale alla esistenza di condotte vietate dalla legge 75/1958, si
palesa irrilevante il fatto che chi si prostituisce e il fruitore della
prestazione si trovino in luoghi diversi, allorchè gli stessi risultino
collegati, tramite internet, in videoconferenza, che consente all’utente della
prestazione, non diversamente da quanto potrebbe verificarsi nell’ipotesi di
contemporanea presenza nello stesso luogo, di interagire con chi si
prostituisce, in modo da poter chiedere a questi il compimento di atti sessuali
determinati, che vengono effettivamente eseguiti e immediatamente percepiti da
colui che ordina la pr



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