Approvato in via definitiva il Ddl Senato 1094 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione (Incompatibilità nei consigli regionali)


L’Aula del Senato ha approvato in via definitiva,
il 16 giugno, il ddl di attuazione dell’articolo 122 della Costituzione, che
individua i principi fondamentali relativi al sistema di elezione, alle
incompatibilità ed alle ineleggibilità del Presidente, degli altri componenti
della Giunta e dei Consiglieri regionali. Su questa base saranno emanate leggi
regionali che dovranno attuazione ai nuovi principi costituzionali.

 


Ddl Senato 1094 – Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma,
della Costituzione

 


Capo I

Articolo 1.
(Disposizioni
generali).


1. Il presente capo stabilisce in via esclusiva, ai
sensi dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, i principi
fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale,
nonchè dei consiglieri regionali.

Articolo 2.
(Disposizioni di
principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in
materia di ineleggibilità).


1. Fatte salve le disposizioni legislative statali
in materia di incandidabilità per coloro che hanno riportato sentenze di
condanna o nei cui confronti sono state applicate misure di prevenzione, le
regioni disciplinano con legge i casi di ineleggibilità, specificamente
individuati, di cui all’articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei
limiti dei seguenti principi fondamentali:
a) sussistenza delle cause di ineleggibilità qualora le attività o le
funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle
regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di
voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche
elettive rispetto agli altri candidati;
b) inefficacia delle cause di ineleggibilità qualora gli interessati
cessino dalle attività o dalle funzioni che determinano l’ineleggibilità, non
oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature o altro termine
anteriore altrimenti stabilito, ferma restando la tutela del diritto al
mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato, del candidato;
c) applicazione della disciplina delle incompatibilità alle cause di
ineleggibilità sopravvenute alle elezioni qualora ricorrano le condizioni
previste dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
d) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle
cause di ineleggibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta
eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell’autorità
giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive
funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi
ricorsi;
e) eventuale differenziazione della disciplina dell’ineleggibilità nei
confronti del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali.


e-bis)

previsione della non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato
consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale
e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia.

Articolo 3.
(Disposizioni di
principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in
materia di incompatibilità).


1. Le regioni disciplinano con legge i casi di
incompatibilità, specificatamente individuati, di cui all’articolo 122, primo
comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti princi’pi fondamentali:
a) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le
funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o
dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche,comprese quelle elettive,
suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di
compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione ovvero il
libero espletamento della carica elettiva;
b) sussistenza di cause di incompatibilità, in caso di conflitto tra le
funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o
dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi
internazionali o sopranazionali;
c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità tra la carica
di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
d) in caso di previsione della causa di incompatibilità per lite
pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
1) previsione della incompatibilità nel caso in cui il soggetto sia parte
attiva della lite;
2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della
incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente
o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle
cause di incompatibilità dei propri componenti e del Presidente della Giunta
eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell’autorità
giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L’esercizio delle rispettive
funzioni è comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi
ricorsi;
f) eventuale differenziazione della disciplina dell’incompatibilità nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della
stessa Giunta e dei consiglieri regionali;
g) fissazione di un termine dall’accertamento della causa di
incompatibilità, non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di
decadenza dalla carica, deve essere esercitata l’opzione o deve cessare la causa
che determina l’incompatibilità, ferma restando la tutela del diritto
dell’eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.

Articolo 4.
(Disposizioni di
principio, in attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione, in
materia di sistema di elezione).


1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di
elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali nei
limiti dei seguenti princi’pi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di
stabili maggioranze nel Consiglio regionale e assicuri la rappresentanza delle
minoranze;
b) contestualità dell’elezione del Presidente della Giunta regionale e
del Consiglio regionale, se il Presidente è eletto a suffragio universale e
diretto. Previsione, nel caso in cui la regione adotti l’ipotesi di elezione del
Presidente della Giunta regionale secondo modalità diverse dal suffragio
universale e diretto, di termini temporali tassativi, comunque non superiori a
novanta giorni, per l’elezione del Presidente e per l’elezione o la nomina degli
altri componenti della Giunta;
c) divieto di mandato imperativo.

Articolo 5.
(Durata degli
organi elettivi regionali).


1. Gli organi elettivi delle regioni durano in
carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l’eventualità dello
scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per
ciascun Consiglio dalla data della elezione.

 

 

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