Demanialità – Quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale (marittima) restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso. Cassazione Civile Sezione III, Sentenza n. 5842 del 24/03/2004

Con conferma
del principio generale posto dall’articolo 934 del c.c. (quanto all’accessione
al suolo di quanto su di esso costruito), e in deroga al disposto di cui
all’articolo 936 del c.c. (che riconosce un indennizzo al costruttore delle
opere ove il proprietario voglia ritenerle), quando venga a cessare la
concessione, le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale (marittima)
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà
dell’autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del
bene demaniale al pristino stato. La riferita acquisizione si verifica, in modo
automatico, al termine del periodo di concessione durante il quale le opere
furono costruite, per il solo fatto della scadenza della concessione stessa ed
è irrilevante il rinnovo della concessione la quale è, in effetti, una nuova
concessione. Deriva da quanto precede, pertanto, che in caso di rinnovazione
della concessione non esiste, a favore della concessionaria, alcun diritto reale
di godimento o di uso dei beni immobili in concessione (nella specie: strutture
balneari sul lido del mare) in quanto l’uso di tali beni, già devoluti allo
Stato, ha carattere precario e gravato solo di doveri a carico del
concessionario.

 

La prova
della proprietà di beni immobili non puo’ essere fornita con la produzione di
certificati catastali i quali sono soltanto elementi sussidiari in materia di
regolamento di confini. Correttamente, pertanto, il giudice del merito rigetta
la domanda di risarcimento danni che l’attore assume avere subito per la
distruzione di un immobile di sua proprietà esistente in un’area asseritamente
sdemanializzata, ove l’attore stesso produca, a sostegno della invocata qualità
di proprietario, unicamente una certificazione catastale.

 


Cassazione
Civile Sezione III, Sentenza n. 5842 del 24/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione III

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano
NICASTRO – Presidente

Dott. Paolo
VITTORIA – Consigliere

Dott. Renato
PERCONTE LICATESE – Consigliere

Dott. Italo
PURCARO – rel. Consigliere

Dott.
Francesco TRIFONE – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

INCREMENTUR
IONICA SAS, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA A TRAVERSARI 55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO,
difesa dall’avvocato FRANCESCO CIANFLONE, giusta delega in atti;

– ricorrente

contro

REGIONE
CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
BERNARDI che la difende giusta delega in atti;


controricorrente –

e contro

FLORA DI BOVA
GIUSEPPA & C SAS, CONSORTILE JONICA SRL;

– intimati –

e sul 2°
ricorso n. 21813/00 proposto da:

FLORA DI BOVA
GIUSEPPA & C SAS (già Flora di Bova Angela & C. Sas) con sede in Roccella
Jonica, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO PICOZZI, che la difende, giusta delega in atti;


controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

REGIONE
CALABRIA, in persona del Presidente della Giunta pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
BERNARDI che la difende giusta delega in atti;


controricorrente al ricorso incidentale –

e contro

CONSORTILE
JONICA SRL, INCREMENTUR JONICA SAS;

– intimati –

e sul 3°
ricorso n. 24753/00 proposto da:

INCREMENTUR
IONICA SAS, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA A TRAVERSASI 55, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARZANO,
difesa dall’avvocato FRANCESCO CIANFLONE, giusta delega in atti;


controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

REGIONE
CALABRIA, FLORA DI BOVA GIUSEPPE & C SAS, CONSORTILE JONICA SRL;

– intimati –

e sul 4°
ricorso n. 1 gennaio 4262 proposto da:

CONSORTILE
JONICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MORDINI 14, presso lo studio
dell’avvocato ALDO ASSISI, che la difende anche disgiuntamente all’avvocato
ANTONIO MAZZONE, giusta delega in atti;


controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

FLORA DI BOVA
GIUSEPPA & C SAS, REGIONE CALABRIA, INCREMENTUR IONICA SAS;

– intimati –

avverso la
sent. n. 119/99 della Corte d’Appello di REGGIO CALABRIA, emessa l’8 luglio 1999
e depositata il 5 agosto 1999 (R.G. 243/96);

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Italo PURCARO;

udito
l’Avvocato Francesco CIANFLONE;

udito
l’Avvocato Giuseppe BERNARDI;

udito
l’Avvocato Renato Piero BIASCI (per delega Avv. Alessandro PICOZZI);

udito
l’Avvocato Aldo ASSISI;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha
concluso per il rigetto del ricorso FLORA e dei ricorsi INCREMENTUR e
l’assorbimento del ricorso incidentale CONSORTILE.

 


Svolgimento del processo

 

Con atto di
citazione notificato in data 18 dicembre 1993, la società Flora s.a.s. convenne
in giudizio, davanti al tribunale di Locri, la Regione Calabria e la società
Consortile Ionica, per sentirle condannare al risarcimento dei danni ad essa
istante derivanti dalla distruzione della sua struttura balneare, ad opera di
eventi imputabili ad esse convenute. Espose: a) di essere concessionaria da
oltre 30 anni di un tratto di arenile in Roccella Ionica, sul quale aveva
realizzato e sempre più incrementato e migliorato una grande struttura per la
balneazione e la ristorazione, con ritrovo notturno, nota e famosa in tutta la
riviera ionica; b) che, nei giorni tra il 26 ed il 29 novembre 1993, la
struttura era stata distrutta da una mareggiata di modesta entità; c) che
l’evento era imputabile alla alterazione dell’andamento della linea del litorale
determinata dalla recente costruzione del locale porto turistico, ad opera della
società Consortile ionica, a seguito di appalto concesso dalla Regione
Calabria. Concluse, pertanto, chiedendo la condanna delle convenute al
risarcimento dei danni consistenti nel costo per il ripristino delle
strumentalità aziendali, nonchè nell’ammontare dei canoni da corrispondere al
Demanio e nel lucro cessante per il periodo necessario a ripristinare la
struttura andata distrutta, oltre alla esecuzione delle opere necessarie a far
cessare l’abnorme erosione della costa; il tutto da accertarsi mediante
consulenza.

Le convenute,
costituitesi in giudizio, resistettero alla domanda, negando la legittimazione
dell’attrice, atteso che la concessione era scaduta nel 1993 e le strutture
realizzate appartenevano al Demanio, e contestando, nel inerito, l’esistenza di
un nesso di causalità tra la costruzione del porto ed il danno lamentato.

Con separato
atto, notificato in data 3 novembre 1994, la s.a.s. Incrementur Jonica,
lamentando analoghi danni subiti dal proprio stabilimento balneare "La Calura",
ubicato in Roccella Ionica, a seguito di una mareggiata in data 20 ottobre 1994
protrattasi per più giorni, cito’ la Regione Calabria a comparire davanti al
tribunale di Locri per ottenerne la condanna al risarcimento, nella misura che
sarebbe stata accertata.

La Regione
Calabria si costitui’ nuovamente in giudizio contestando la domanda.

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