Il limite di spesa degli Enti opera anche nell’eventualità che il professionista agisca contro il comune con azione di arricchimento senza causa in relazione all’attività professionale svolta. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 62
Il limite di
spesa imposto dal combinato disposto degli articoli 11 e 28 della legge
regionale friulana n. 35 del 1979 e della delibera di quella giunta regionale n.
1966 dell’11 maggio 1982, per i compensi spettanti ai professionisti per l’attività
di progettazione della ricostruzione post terremoto del 1976, opera non solo
all’interno del rapporto giuridico tipico che si instaura tra l’ente e il
privato, a seguito del legittimo conferimento di un incarico professionale ma
anche con riferimento ai rapporti privi di tale presupposto come nell’eventualità
il professionista agisca contro il comune con azione di arricchimento senza
causa in relazione all’attività professionale svolta in favore dell’ente
convenuto.
Cass. civ. sez. III, 29/03/2004, n. 6201
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione III
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Roberto
PREDEN – Presidente
Dott. Luigi
Francesco DI NANNI – Consigliere
Dott.
Giovanni Battista PETTI – Consigliere
Dott. Alberto
TALEVI – Consigliere
Dott. Giacomo
TRAVAGLINO – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
F.G., B.C.,
F.A., A.G., elettivamente domiciliati in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,
presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che li difende unitamente
all’avvocato GIULIO SCHILLER, giusta delega in atti;
– ricorrenti
–
contro
C. DI R.;
– intimato –
e sul 2°
ricorso n. 22829/00 proposto da:
C. Di R.
(U.), in persona del sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DELLE QUATTRO Fontane 10 presso l’Avvocato LUCIO GHIA che unitamente agli
Avvocati FRANCO CASTIGLIONE, GIAMPIERO BLASIGH, lo difende giusta delega in
atti;
–
controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
F.G., B.C.,
F.A., A.G.;
– intimati –
avverso la
sent. n. 252/00 della Corte d’Appello di TRIESTE sezione seconda civile emessa
il 22 marzo 2000, depositata il 3 giugno 2000; RG. 206/1996;
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 settembre 2003 dal
Consigliere Dott. Giacomo TRAVAGLINO;
udito
l’Avvocato ALBINI CARLO (per delega Avv. Luigi Manzi);
udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha
concluso per accoglimento per quanto di ragione dei ricorsi.
Svolgimento del processo
– Con atto di
citazione del 26 luglio 1985 C.B., G.A., G.F. e A.F. (tutti ingegneri)
convennero dinanzi al tribunale di Tolmezzo il C. di R. per sentirlo condannare
al pagamento della somma di L.210.667.980 a titolo di compenso di prestazioni
professionali eseguite in virtù di un incarico loro conferito con una delibera
della giunta municipale e consistente nella progettazione di quarantacinque
abitazioni da ricostruire con intervento pubblico dopo il sisma del 1976.
– Nel
costituirsi in giudizio, il c. eccepi’, in limine, l’illegittimità dell’atto
deliberativo posto a fondamento della domanda, attesone il contrasto con un
precedente delibera che, conformemente con il disposto degli artt. 10, 11 e 28
della legge regionale n. 35 del 1979 friulana, aveva affidato l’intera attività
di progettazione della ricostruzione post-terremoto alla Segreteria Generale
Straordinaria per la ricostruzione del Friuli, eccependo altresi’ la nullità
del contratto d’opera per difetto di forma scritta. In corso di causa, la
pretesa degli attori venne dagli stessi ridotta alla somma di L. 161.641.955,
atteso che otto dei trentacinque progetti redatti erano stati già pagati loro
direttamente dai privati che ne avevano usufruito.
– Il
Tribunale respinse la domanda, ritenendo (assorbente e) fondata l’eccezione
formulata dal C. in ordine all’inesistenza di un formale contratto stipulato in
forma scritta, la delibera di incarico essendo, all’uopo, del tutto inutiliter
data, attesone il carattere di atto meramente preparatorio (a prescindere dalla
sua illegittimità).
– Interposto
appello, gli attori, nell’insistere nelle ragioni poste a fondamento
dell’originaria domanda, chiesero altresi’, in via subordinata, la condanna del
C. ai sensi degli artt. 2041, 2042 c.c., per essersi l’Ente convenuto
indiscutibilmente arricchito in conseguenza dell’elaborazione dei progetti de
quibus, e per aver inequivocamente riconosciuto l’Ente stesso l’utilità
dell’opera, dando in concreto avvio alla costruzione di numerose unità
abitative in conformità dei progetti redatti dagli appellanti. Il C., nel
costituirsi in giudizio, nego’, quanto alla domanda subordinata, di aver mai
riconosciuto l’utilitas dell’opera professionale, pur avendola comunque
utilizzata.
– La Corte
d’appello di Trieste, accogliendo in parte la domanda dei professionisti,
condanno’ il C. di R. al pagamento della somma di L. 80.000.000, sulla premessa
che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non poteva
negarsi l’esistenza di una stipulazione negoziale, in forma scritta, avente ad
oggetto una prestazione d’opera intellettuale, mentre, per converso, non poteva
non predicarsi l’invalidità della delibera che ne costituiva il necessario
prius logico e giuridico, attesone il contrasto con l’art. 28 della sopra citata
legge regionale n. 35 del 1979, sicchè la sola domanda meritevole di
accoglimento era quella di arricchimento senza causa, nei limiti in cui
l’Amministrazione c. avesse riconosciuto l’utilità dell’opera di progettazione
(e, cioè, in base al contenuto di una dichiarazione del Sindaco di R.,
limitatamente agli undici progetti trasmessi nel 1984 dal C. alla Segreteria
generale affinchè questa appaltasse i lavori di ricostruzione dei
corrispondenti alloggi, a nulla rilevando, secondo il giudice di appello, che
tali progetti fossero poi stati restituiti alla P.A. per avere gli interessati
revocato la scelta dell’intervento pubblico e optato per quello privato).
La Corta di
Cassazione, su ricorso proposto dal C. di R. avverso tale decisione, con sent.
n. 5638 del 1995 la riformo’ nella parte in cui era stato, nella specie,
ritenuto sussistente il requisito dell’arricchimento (requisito che, come è
noto, postula, con riguardo alle vicende che vedono interessata la P.A., non
soltanto la prova del fatto materiale dell’esecuzione di un’opera o di una
prestazione vantaggiosa, ma anche il riconoscimento di tale utilità, o per atto
formale, ovvero, implicitamente, mediante la consapevole utilizzazione della
prestazione da parte degli organi rappresentativi) per il solo fatto che gli
undici (dei ventinove) progetti redatti dagli ingegneri resistenti erano stati
ritenuti funzionali ad integrare il detto requisito per effetto della relativa
"trasmissione" dal C. alla Segreteria Generale, senza che fosse, peraltro,
spiegato, dal giudice di seconde cure, perchè, ed in quale forma, dalla
trasmissione predetta il C. avesse tratto un concreto e apprezzabile vantaggio.
Riassunta la
causa dal C. di R., la Corte d’appello di Trieste, dopo una prima rimessione al
Collegio, ritenne opportuno, con ordinanza istruttoria, procedere, in
ottemperanza a quanto statuito dalla S.C., a rinnovare l’indagine sulla
esistenza o meno delle condizioni di accoglibilità della domanda ex art. 2041
c.c., acquisendo, per l’effetto, ex artt. 210 e 213 c.p.c., documentazione e
informazioni presso il C. di R. ed il Segretariato Generale del Friuli in ordine
agli undici progetti per i quali era ancora processo.
– Con
sentenza dell’8 giugno 2000 la Corte giuliana, in riforma della pronuncia del
tribunale di Tolmezzo, condanno’ il C. di R. a versare agli originari attori la
somma di L. 19.196.734, ordinando nel contempo questi ultimi la restituzione
delle eventuali maggiori somme da essi medio tempore percepite, e ritenendo in
tale misura definitivamente accertata l’entità dell’arricchimento riconosciuto
dall’Ente pubblico. Osserva la Corte di merito, per quanto ancora rilevi in seno
al presente giudizio di legittimità:
a) che ad
essa, quale giudice del rinvio, spettava il compito di accertare e verificare
l’effettivo conseguimento, da parte dell’Ente pubblico, di un arricchimento –
per effetto della trasmissione da parte del C. degli undici progetti alla
Segreteria generale – sub specie del risparmio di spesa che, attese le
indicazioni della S.C., sarebbe dovuto essere, se del caso, oggetto di
accertamento in fatto;
b) che
rilievo decisivo assumeva, a tali fini, la Delib.G.R. 11 maggio 1982 n. 1966, a
mente della quale, nell’ipotesi in cui "l’Amministrazione comunale abbia
affidato l’incarico di progettazione dopo il 4 luglio 1979 (data di entrata in
vigore della legge regionale n. 35 del 1979) ….. il segretario generale
straordinario ha facoltà di acquisire i progetti esecutivi portati a termine in
dipendenza di tale incarico ed approvati dal Sindaco….e liquidare il
progettista a titolo di riconoscimento di debito…..entro il limite di spesa
previsto nell’art. 8 del successivo disciplinare";
c) che,
essendo gli incarichi di progettazione in contestazione effettivamente risalenti
a epoca successiva al 4 luglio 1979, il Segretario Generale Straordinario aveva
la facoltà di acquisire i progetti esecutivi liquidando i progettisti a titolo
di riconoscimento di debito;
d) che, alla
luce della documentazione acquisita, i progetti erano forniti dei requisiti
sostanziali richiesti per la legittima configurabilità della fattispecie ex
art. 2041 c.c. (la sentenza, alle pp. 24 e ss., contiene, sul punto, articolata
e puntuale motivazione che ricostruisce dettagliatamente l’intero iter
procedimentale seguito dalle amministraz



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