La realizzazione di un hangar per un aeroporto non richiede una valutazione di impatto ambientale ulteriore rispetto a quella già effettuata per l’aeroporto, poichè non si tratta di un’opera nuova ma accessoria e funzionale all’aeroporto. T
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
ha respinto un ricorso del Comune di Somma Lombardo contro il Ministero delle
Infrastrutture e quello dell’Ambiente che avevano approvato il progetto per la
realizzazione di un hangar, cioè di un edificio polifunzionale destinato alla
breve sosta tecnica dei velivoli, oltre ad uffici e ad una officina di
manutenzione dei mezzi di rampa. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è
infondato perchè l’edificio non è un’opera nuova che si aggiunge
all’aeroporto, ma è una struttura pertinenziale, cioè accessoria, che serve
all’aeroporto e per la quale non è necessaria una autonoma valutazione di
impatto ambientale (è infatti sufficiente la valutazione fatta per l’aeroporto)
e poichè l’hangar non ha comportato una modificazione essenziale del progetto
aeroportuale.
Tar Lazio, Roma, Sezione III Ter, Sentenza n. 4642 del 18/05/2004
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III – ter
composto da
dr. Francesco
Corsaro Presidente
dr. Umberto
Realfonzo Consigliere-rel.
dr. Stefania
Santoleri Consigliere
ha pronunciato la
seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 7030/2003 RG. presentato dal COMUNE di SOMMA
LOMBARDO (VA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avv. Patrizia Bugnano e dall’Avv. E. Barilà, ed elettivamente domiciliati
presso lo studio dell’avv. l’Avv. Federico Tedeschini in Roma, Largo Messico n.7,
contro
— il MINISTERO delle INFRASTRUTTURE (già dei Trasporti e della
Navigazione), in persona del Ministro pro tempore,
— il MINISTERO dell’AMBIENTE in persona del Ministro pro tempore
— l’ENAC, in persona del Presidente pro-tempore,
tutti costituitisi in giudizio con l’Avvocatura Generale dello
Stato;
— la REGIONE LOMBARDIA, in persona del suo Presidente pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Maria Lucia Tamburino;
e nei confronti
della SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A. S.P.A., in
persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’avv. Maria Alessandra Sandulli;
per l’annullamento
— del provvedimento del 28 agosto 2001 di approvazione del
progetto esecutivo della "struttura manutentiva" nell’aeroporto di Malpensa;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 22 gennaio 2004 il
Consigliere Umberto Realfonzo; e uditi l’avv. E. Barilà, l’avv. M.A. Sandulli,
l’avv. M.L. Tamburino e l’avv. dello Stato Giannuzzi per le rispettive parti.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame il Comune di Somma Lombardo impugna il
provvedimento del Direttore dell’Area Infrastrutture Aeroportuali dell’ENAC, di
approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura
polivalente nell’aeroporto di Malpensa .
Il ricorso, originariamente incardinato presso il TAR Lombardia, è
stato rimesso a questo TAR, a seguito dell’adesione, della parte ricorrente, al
regolamento di competenza della controinteressata SEA.
Il ricorso è affidato alla denuncia di due articolati motivi di
gravame con cui si lamenta:
— la violazione della direttiva comunitaria CEE 27 giugno 1985 n.
85/377 (come modificata dalla direttiva CEE 3 marzo 1997 n. 97/11); dell’art. 6,
comma 5, della legge n. 349/1986; dell’articolo 16, 4, della legge 11 febbraio
1994 n. 109 e s.. m.; dell’articolo 29 del DPR 21 dicembre 1999 n. 554; della
decisione n. 1692/97 CE del Parlamento europeo;
— l’eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto di
motivazione per omessa considerazione del parere del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, irragionevolezza ed erroneità nei presupposti.
Le amministrazioni intimate e la SEA controinteressata si sono
costituite in giudizio versando gli atti del procedimento e scritti difensivi
con cui, in linea preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità e, nel merito,
l’infondatezza del ricorso.
Con memoria per la discussione, la difesa dei ricorrente ha
replicato alle argomentazioni delle controparti.
All’udienza del 22 gennaio 2004, uditi i patrocinatori delle parti,
la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Puo’ prescindersi dall’esame delle eccezioni preliminari,
sollevate dalle difese delle parti resistenti, in ragione dell’infondatezza del
gravame.
2. Il Comune di Somma Lombardo chiede l’annullamento del
provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di un edificio
polifunzionale destinato rispettivamente: alla breve sosta tecnica dei velivoli;
ad uffici; ed a rimessa ed officina manutenzione dei mezzi di rampa.
2.1. Con il primo motivo di gravame si deducono differenti profili
sostanziali di censura.
2.1.1. Con il primo, il secondo ed il quarto profilo (che attengono
ad una doglianza sostanzialmente unitaria) si lamenta che, per le sue
intrinseche caratteristiche, l’intervento avrebbe dovuto essere assoggettato a
VIA ai sensi della direttiva CEE 27 giugno 1985 n.337 (come modificata dalla
direttiva CEE 3 marzo 1997 n. 97/11).
L’assunto non merita complessivamente adesione.
Deve infatti escludersi che la realizzazione dell’hangar in
questione possa essere considerata come un’opera autonoma, come tale, soggetta
alla valutazione di impatto ambientale ai sensi della Direttiva Comunitaria del
27 giugno 1985 n. 85/337.
In base alla predetta normativa comunitaria la VIA è sempre
obbligatoria quando:
— si debba realizzare ex novo un aeroporto con piste di decollo e
di atterraggio lunghe almeno 2100 mt. (All. 2, punto 7).
— sia necessario apportare "modifiche o estensioni dei progetti" (già
autorizzati) realizzati, o in fase di realizzazione. A tal proposito l’art.1,
secondo comma, del dPCM 10 agosto 1988 n. 377 (e succ. mod. di cui al D.P.R. 11
febbraio 1998) recante la regolamentazione delle pronunce di compatibilità
ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dispone che la
valutazione di impatto ambientale si applica "agli interventi su opere già
esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi
derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente ".
La creazione di una struttura pertinenziale, destinata ad
assicurare la manutenzione di un singolo aeromobile per volta, tipo c.d. "wide
body" (cioè tipo Boeing 747), non implica la realizzazione di un’opera
differente da quella originaria o una consistente modifica funzionale dello
scalo.
Nel caso di specie l’intervento sull’esistente non comporta una
mutazione della tipologia, o delle finalità, dell’opera originaria per cui non
vi era alcuna necessità di sottoporre a VIA il relativo progetto.
Nè il vincolo ambientale del Parco del Ticino, peraltro superato
dall’autorizzazione paesistica ai sensi del d.lgs. n. 490/1999 della Regione
Lombardia, implicava l’applicazione del combinato disposto dell’articolo 4,
comma 2 e dell’allegato 13 della direttiva 85/337 (nel testo introdotto dalla
direttiva 97/11/CE).
Per questo è inconferente anche il richiamo dell’articolo 24 della
legge n. 422/2000, che discriminava temporalmente l’applicazione della nuova
normativa.
Nè corrisponde a verità che il progetto in questione fosse
diretto a consentire la realizzazione "a spezzatino" del radicale ampliamento
dell’aerostazione, da aeroporto point to point ad hub, dato che tale
trasformazione era stata decisa direttamente dalla L. 22 agosto 1985 n. 449.
Le opere a cio’ necessarie erano state comprese nel Piano Regolatore
Aeroportuale di ampliamento dell’aerostazione del 1987 (cfr. relazione punto
7.3.21). Quella in esame fu meglio localizzata con il d.m. LL.PP. n.1299 del
14.4.1993.
Per questo deve inoltre escludersi, ratio temporis, che fosse
necessario la compilazione di un preliminare ai sensi dell’art. 16, terzo co.
della L. n.109/1994 e s.m. .
Parimenti inconsistente è l’affermazione del Comune ricorrente
secondo cui la manutenzione degli aerei nell’hangar ” comportando
l’effettuazione di prove di funzionamento dei motori ” implicava attività di
"costruzione e riparazione di aeromobili", e di "prova di reattori e turbine",
soggette a VIA ai sensi dell’articolo 1, quarto comma del DPR 12 aprile 1996.
Per contro si osserva:
— che il richiamo a tale norma è inconferente in quanto il
predetto DPR, contenente l’ "Atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione
dell’art. 40, comma 1, della L. 22 febbraio 1994, n. 146", si applica
esclusivamente "ai progetti della regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano" (art.1);
— che la struttura è finalizzata a brevi "scali tecnici", cioè
ad interventi routinari sugli aerei in transito che, a tal fine, devono esser
Commento all'articolo