Necessaria la prova del danno alla p.a. per condannare al risarcimento il pubblico dipendente corrotto Corte dei Conti, sentenza n° 135 del 08/04/2003,
La Corte dei Conti ha stabilito che il danno all’immagine
arrecato ad un ente pubblico dal comportamento corruttivo di un suo funzionario
va provato nella sua esistenza e non è direttamente quantificabile con
riferimento agli importi delle tangenti ricevute.
Un funzionario
dell’amministrazione pubblica si rende responsabile di fatti di corruzione. In
seguito a patteggiamento nel processo penale, il procuratore regionale della
corte dei conti riversa il singolo episodio, cosi’ come ricostruito dal
magistrato penale, in un capo di domanda nel giudizio contabile di risarcimento
per danno all’immagine della Pubblica Amministrazione interessata.
Il giudice contabile di prima istanza accoglie la ricostruzione dei fatti cosi’
come delineata dal procuratore regionale e la richiesta di questi, qualificando
il danno come danno all’immagine e commisurandolo direttamente all’importo delle
tangenti incassate.
Il problema è stabilire, da un lato, come debba essere provato il danno
all’immagine di una pubblica amministrazione e, dall’altro, i criteri per
calcolarne l’ammontare. Sotto il primo profilo, la Corte censura la sentenza
impugnata in quanto radicalmente priva della dimostrazione della menomazione
all’integrità dell’immagine della p.a.. Sotto il secondo aspetto, la Corte non
condivide l’impostazione del procuratore regionale (accolta dal giudice di primo
grado), secondo cui il danno all’immagine è quantificabile con riferimento alle
somme illecitamente percepite dai funzionari.
Sulla base della ricostruzione della giurisprudenza in materia, la Corte
riconduce il danno in esame a quello esistenziale, configurandolo espressamente
come danno – conseguenza e facendone discendere la necessità di provare, caso
per caso, sia il danno che il suo ammontare.
Il testo della sentenza
Corte dei Conti, sentenza n° 135 del 08/04/2003,
(omissis)
FATTO
Con la sentenza impugnata, la
Sezione territoriale ha condannato D’ETTORE Domenico, DE CRISTOFARO Francesco,
ROSINA Antonio Floriano e CESARIO Giuseppe, tutti dipendenti
dell’amministrazione finanziaria, a rifondere all’erario rispettivamente le
somme di €. 59.092,48, di €. 625,95, di €. 35.929, 39 e di €. 1.245, 69, oltre
le spese di giudizio.
Secondo la ricostruzione
operata nell’atto di citazione ed accolta dal giudice di prime cure, il D’ETTORE,
il DE CRISTOFARO, il ROSINA e il CESARIO, nei casi per ognuno di essi
specificato, avrebbero consentito ad alcuni contribuenti , mediante la
produzione di false attestazioni , di presentare ricorsi avverso accertamenti
tributari ormai divenuti definitivi od appelli avverse sentenze ormai passate in
giudicato, cosi’ ottenendo, del tutto illegittimamente, di poter usufruire del
condono previsto dalla legge n. 413/1991.
Il D’ETTORE, poi, avrebbe,
anche ricevuto, in varie occasioni, somme di danaro in cambio della promessa di
accertamenti meno onerosi per i contribuenti.
Per gli stessi fatti di cui al
processo contabile, il D’ETTORE, il DE CRISTOFARO, il ROSINA e il CESARIO erano
stati sottoposti a processo penale e condannati, per corruzione, con sentenze
emesse ex art. 444 c.p.p. : il D’ETTORE con sentenza del Gip presso il Tribunale
di Milano n. 874/96 , il DE CRISTOFARO e il ROSINA con sentenza del Gip presso
il Tribunale di Milano n. 1971/95 e il CESARIO con sentenza del Tribunale di
Milano -seconda sezione penale- n. 1180 /1997
Tutte le anzidette sentenze
penali sono state emesse sulla base di dichiarazioni confessorie degli imputati,
i quali, anche in funzione del patteggiamento avevano provveduto a rifondere
all”erario, le seguenti somme: il D’ETTORE L.. 46.000.000, il DE CRISTOFARO L..
1.200.000 e il ROSINA L.. 2.200.000. Nessuna somma restituiva il CESARIO.
I singoli episodi, cosi’ come
definiti e ricostruiti dal magistrato penale, sono stati riversati dal
Procuratore regionale presso la Sezione territoriale in altrettanti ed autonomi
capi di domanda., cosi’ riepilogati nella sentenza impugnata:
1. 1. Capo d’imputazione n°. 1
richiesta rinvio a giudizio 1562/’93 (vedi relazione 76/ris/96 dei 24.4.1997)
falsa attestazione di appello proposto da MAGGI Carlo Annibale, avverso la
sentenza emessa dalla Commissione Tributaria di primo grado di Milano Sez II il
23.10.1989 notificata il 27.02.1.990. L’attività penalmente rilevante messa in
atto dal D’Ettore, in concorso con altri funzionari, ha consentito al Sig. MAGGI
Carlo Annibale, di poter propone appello avverso la decisione della Commissione
Tributaria di Il Grado di Milano, che altrimenti sarebbe divenuta definitiva, e
quindi beneficiare del condono ex legge 413/91. In seguito ad accertamenti
svolti presso il 1 Ufficio I1.DD. di Milano, il danno erariale veniva
quantificato in L.. 9.649.000;
2. 2. Capo d’imputazione n.° 3
richiesta rinvio a giudizio 1562/93 (vedi relazione 76/ris/96 del 24.4.1997):
falsa attestazione di’ presentazione di ricorso proposto da Grande Francesco
avverso l’avviso di accertamento scad. 360136 del 1 Ufficio .Atti Privati di
‘và³lano, notificato ai Grande il 26.08.1988.L’attività penalmente rilevante del
Sig. D’Ettore, in concorso con altri funzionari, ha consentito al contribuente
Grande di poter beneficiare del condono avendo fatto risultare che lo stesso
aveva presentato tempestivo ricorso avverso il predetto avviso di accertamento
che, invece, era divenuto definitivo. Il relativo danno erariale veniva
quantificato in L..63.593.000; (si vedano i prospetti predisposti dall’Ufficio
del registro in questione);
3. 3. Capo d’imputazione n.° 5
richiesta rinvio a giudizio 1562/93 (vedi relazione 76/ns/96 del 4.10.1996):
falsa attestazione di presentazione del ricorso proposto da Cormio Saverio
avverso l’avviso di accertamento n.° 322/88 dell’Ufficio Distrettuale II.DD, di
Milano notificato al Cormio il 22.4.88. L’accertamento fiscale si era reso
definitivo il 21.6.1988 per mancata impugnazione, senonchè, a segui’to della
falsa attestazione del ricorso proposto dal Cormio alla Com. Trib. di i° grado
di Lodi in data 8.6.88 (tale ricorso venne discusso dalla predetta C.T. di Lodi
nella seduta del 17.6.1992 con la presa d’atto della propria incompetenza
territoriale e successiva trasmissione degli atti alla C.T. di Milano e, in
pendenza di giudizio, il contribuente ha potuto beneficiare del condono di cui
alla legge 413/91. Il danno erariale derivante dall’attività penalmente
rilevante del Sig. D’Ettore in concorso con altri funzionari. ammonta a L.. 34.516.905,
pari all’importo della cartella esattoriale n.’ 46600870 del 10.8.93 emessa
dall’Ufficio IVA di Milano per le imposte. interessi e pene pecuniarie (la
cartella, infatt, venne impugnata dal Cormio avanti alla C.T. di 1° grado di
Milano sul presupposto della non debenza del predetto importo, avendo il
ricorrente beneficiato del condono ex legge 413/91. La C.T. accolse il ricorso
con decisione n. 4 del 10/ 1/ 1995 – Sez. 28 ).
4. 4. Capo d’imputazione n. 7
richiesta rinvio a giudizio 1562/93 (vedi relazione 76/ris/96 del 4.10.1996): il
D’Ettore quale segretario di Sezione della 1° C.T. di Milano riceveva da Lauri
Silvia, Funzionario Tributario, la somma di denaro di L.. 500.000 per compiere
atti contrari ai doveri di ufficio, in particolare, perchè, con atti falsi
fosse ricevuto l’appello proposto nell’interesse dell’ufficio distrettuale
avverso la sentenza emessa l’1.10.1990 della 43° sezione della 1° Commissione
Tributaria di Milano, notificata all’ufficio il 22.5.1991;
5. 5. Capo dimputazione n. 11
richiesta rinvio a giudizio 1562/93 (vedi relazione 267/pp/2000 del 22.12.2000)
: il sig. Di Paola consegnava L.. 20.000.000 al D’Ettore per far si che un
funzionario del I° Ufficio II.DD. di Milano, che stava esaminando la sua
posizione fiscale e che non è mai stato identificato, emettesse un avviso di
accecamento meno gravoso per l’anno d’imposta 1985 e che non desse corso ad
accertamenti per gli amni successivi.Esaminata la documentazione reperita presso
il 1° Ufficio II. DD. di Milano è emerso che l’Ufficio, con questionario mod.
55 n.47t 1990 notificato il 31 maggio 1990, aveva richiesto informazioni e
documentazione relativamente alte annualità 1985 e 1986.Per l’anno 1985
l’Ufficio rettificava il reddito d’impresa da L.. 7.145.000 a L.. 21.635.000 a
seguito di maggiorazione dei ricavi per lire 14.490.000 in applicazione del D.L.
19.12.1984 n. 853; l’accertamento, che ha comportato maggiori imposte per L..
5.250.000 oltre ad interessi e pene pecuniarie, risulta conforme ai criteri in
uso all’epoca.Per l’anno 1996 non è stato possibile determinare alcun danno
erariale, non avendo l’Ufficio dato seguito all’attività accertarice non
essendo stata reperita nè la dichiarazione dei redditi nè alcun altro tipo di’
documentazione relativamente all’annualità in questione.Il danno erariale
prodotto, si assume, petranto, essere pari all’importo della dazione di L..
20.000.000, da addebitare totalmente al D’Ettore quale unico responsabile
identificato.
6. 6. Capo d’imputazione n. 1
richiesta rinvio a giudizio 2268/95 (vedi relazione 76i/ris/96 del
24.4.1997):falsa attestazione di presentazione di ricorso proposto da DETTORI
Giorgio avverso t’avviso di accertamento scad. 4471002829 dell’ Ufficio
Distrettuale II.DD. di Como, notificato al Dettori il 28.09.1991. L’attività
penalmente rilevante del D’ETTORE, in concorso con gli altri invitati, ha
consentito al contribuente Dettori Giorgio di poter beneficiare del condono ex
lege 413/91 avendo fatto risultare che il medesimo aveva presentato tempestivo
ricorso avverso il predetto avviso di accertamento che, invece, era divenuto
definitivo. Come risulta dalla nota 13.3.1997, prot. 97001967 dell’Ufficio
Distrettuale Imposte Dirette di Como il danno erariale ammonta a complessive L
40.607.000.
7. 7. Capo d’imputazione n. 3
richiesta rinvio a giudizio 2268/95 (vedi relazione 267/pp/2000 del 22.12.2000):
il D’ETTORE, percepiva un compenso di L.. 35.000.000 per ottenere dal sig. Monti
Sergio, funzionario in servizio presso il I’ Ufficio II.DD. di Milano, poco
onerosi nei confronti dell’impressa familiare “I Valdo” per gli anni 1979, 1980
e 1981.Dadi accertamenti svolti non è stato possibile accertare un effettivo
risparmio di imposte da parte dell’impresa familiare citata, non essendo stata
reperita alcun tipo di documentazione relativamente alle annualità in questione.Il
danno erariale prodotto, si assume, pertanto, essere pari all’importo della
dazione di L.. 35.000.000, da addebitare totalmente al D Ettore quale unico
responsabile identificato.
8. 8. Capo d’imputazione n.° 4
richiesta rinvio a giudizio 2268/95 (vedi relazione 267/pp/2000 del 22.12.2000):
il D’Ettore percepiva L.. 18.000.000, per ottenere da un funzionario non
identificato del I° Ufficio delle Imposte Dirette di Milano accertamenti meno
onerosi nei confronti dell’impresa di Mancino Rosario.Dagli accertamenti svolti
non è stato possibile rinvenire ulteriori elementi che potesse giustificare la
determinazione di un maggior reddito, non essendo stata reperito alcun tipo di
documentazione relativamente alle annualità oggetto di accertamento.Il danno
erariale prodotto, si assume pertanto, essere pari all’importo della dazione di
L.. 18.000.000, da addebitare totalmente al D’ETTORE quale unico responsabile
identificato.
9. 9. Capo d imputazione n.° 5
richiesta rinvio a giudizio 2268/95 (vedi relazione 267/pp/2000 del 22.122000):
il D’Ettore percepiva L.. 11.000.000 per accelerare il rimborso IVA di Grandi
Giovanni e per ottenere un accertamento meno oneroso nei confronti di Fiandanese
I-manuele.Dagli accertamenti svolti è risultato che il rimborso IVA a favore di
Grandi risultava comunque dovuto, e che nei confronti di Fiandanese Emanuele il
1° Ufficio II.DD. di Milano notficava regolarmente due avvisi di accertamenti
per gli anni 1983 e 1984, emessi sulla base delle risultanze di un verbale della
Guardia di’ Finanza.Il danno erariale prodotto si assume pertanto, essere pari
all’importo della dazione di L.. 11.000.000, da addebitare totalmente ai D’Ettore
quale unico responsabile identificato.
Ritenuti i fatti cosi’ come
delineati negli atti dei giudizi penali allegati dal Procuratore regionale a
sostegno della propria domanda e
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