Processo fiscale, ritardo senza pegno. La Cassazione chiarisce che per l’eccessiva durata dei procedimenti tributari non si applica l’equa riparazione. Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza n. 11350/2004
Decisiva la posizione della Corte dei diritti dell’uomo – Esclusa
l’illegittimità costituzionale
Nulla da fare per l’equa riparazione nel processo tributario. La legge Pinto
resta in fuorigioco e a mettere una pietra sopra le speranze dei contribuenti ci
pensa la Cassazione che, con la sentenza 11350/04 della I sezione civile (in
corso di pubblicazione su “Guida Normativa”), mette nero su bianco che
l’eccessiva durata del procedimento fiscale non conduce all’indennizzo per il
danno subito. Articolato il ragionamento della Corte, che parte dalla
considerazione del collegamento tra la legge n. 89 del 2001 e la Convenzione
europea dei diritti dell’uomo. Sul punto già sono intervenute le Sezioni unite,
con le pronunce 1338 e 1340 del 2004, sottolineando come l’approvazione della
legge sia stata determinata dalla necessità di prevedere un rimedio interno
contro le violazioni relative alla durata dei processi. Una maniera, tra
l’altro, anche per tradurre quel principio di sussidiarietà dell’intervento
della corte di Strasburgo sino a quel momento del tutto trascurato dal
legislatore italiano.
Dal
principio deriva che “gli Stati che hanno ratificato la Convenzione debbano
riconoscere a tali diritti una "protezione effettiva" (articolo 13 Cedu) e cioè
tali da porre rimedio alle eventuali loro violazioni senza necessità che si
adisca la corte di Strasburgo”. La legge 89/2001 ha permesso di porre un rimedio
alle inadempienze dell’Italia, che avevano avuto come effetto anche
l’intasamento della Corte europea con un numero spropositato di cause tutte tese
a vedere riconosciuta una riparazione per l’eccessiva durata del processo. Per
la Cassazione è cosi’ possibile identificare una perfetta simmetria di
contenuto tra norma nazionale e prescrizione comunitaria, visto che il
meccanismo riparatorio messo in campo dal legislatore italiano punta ad
assicurare al ricorrente una tutela analoga a quella che riceverebbe all’estero.
Da questo legame discende il ruolo prevalente assegnato alla giurisprudenza
della corte di Strasburgo nella definizione della violazione della Convenzione
che rappresenta appunto il presupposto per l’insorgere del diritto alla
riparazione nell’ordinamento italiano. In questo senso, un particolare rilievo
assume la sentenza del 9 dicembre 1994, con la quale viene escluso che rientrino
nella sfera di applicazione della Convenzione le controversie relative ad
obbligazioni che risultino dalla legislazione fiscale. Ancora nel 2001, il 12
luglio con la sentenza “Ferrazzini contro Italia”, la corte ha ribadito
l’esclusione delle vertenze tributarie dal quadro di riferimento delle liti in
materia civili alle quali specificamente si rivolge invece la Convenzione.
Le cause che coinvolgono la potestà impositiva dello Stato risultano cosi’
escluse dalla chance dell’equa riparazione introdotta nel 2001 anche
dall’Italia. A questa conclusione non è poi d’impedimento, secondo la
Cassazione, il fatto che il ministero delle Finanze sia stato esplicitamente
inserito tra i soggetti passivi rispetto all’azione di riparazione. Si tratta
infatti di una misura che riguarda più le forme di esercizio del diritto che
l’ampliamento dei contenuti della tutela. L’inserimento dell’amministrazione
finanziaria ha infatti come riferimento le controversie tributarie che siano
riferibili alla materia civile ma “riguardanti pretese del contribuente che
investano la determinazione del tributo ma solo aspetti a questa conseguenziali,
come nel caso, ad esempio, del giudizio di ottemperanza un giudicato del giudice
tributario”. Nella materia penale poi, l’inserimento dell’amministrazione
finanziaria ha a che fare con l’applicazione di sanzioni tributarie quando
queste siano trasformabili in sanzioni detentive. Infine la Cassazione contesta
anche il dubbio di costituzionalità lasciato trasparire dal procuratore
generale nel corso del processo per possibile violazione dell’articolo 111 sul
giusto processo, che riguarderebbe anche i procedimenti fiscali. Alla Consulta
è infatti precluso “un intervento volto a elevare il tasso di costituzionalità
di norme che siano (come si prospetta per quelle in esame) non integralmente
attuative o comunque non pienamente in sintonia con il precetto costituzionale”.
G.Negri – Fonte: Il sole24ore.it



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