Nella realizzazione di opere pubbliche, al fine di individuare l’ente obbligato a corrispondere l’indebbità espropriativa, occorre esaminare il ruolo ed i poteri effettivamente attribuiti all’ente che sia entrato in rapporti nomine pro

Nell’ipotesi
di concorso di più soggetti nell’esecuzione di un’opera pubblica, al fine di
individuare l’ente  tenuto al pagamento delle indennità relative alle
espropriazioni è necessario accertare, con riferimento alla natura e all’entità
dei poteri conferiti dalla legge o dall’atto amministrativo che ha fatto
concorrere l’attività dei diversi enti, se si sia fatto ricorso a figure
organizzatorie prive di rilevanza esterna, dovendosi riconoscere in tali casi la
legittimazione passiva dell’ente a cui favore è stata pronunziata
l’espropriazione o se, viceversa, operino istituti di rilevanza esterna quali la
delegazione intersoggettiva o la concessione traslativa. Occorre, in sostanza,
procedere ad una valutazione della concreta fattispecie, ed, in particolare,
esaminare il ruolo ed i poteri effettivamente attribuiti all’ente che sia
entrato in rapporti nomine proprio con l’espropriato (Cass. 13 luglio 2001, n.
9521). Se, pero’, l’impresa che ha assunto i lavori mediante una procedura di
gara d’appalto ha provveduto direttamente alle espropriazioni assumendosene i
relativi obblighi ( nonostante si resti al di fuori dell’istituto giuridico
della delega amministrativa), è possibile configurare degli effetti analoghi
alla delega qualora la legge preveda l’esecuzione delle opere ricorrendo ad
operatori estranei all’amministrazione, e consenta che a questi siano delegate
le procedure espropriative, e, conseguentemente, accollati gli oneri economici
connessi all’indennità di espropriazione. Come risulta da precedenti
orientamenti giurisprudenziali e legislativi, pero’, il concessionario ( o
appaltatore) è tenuto a porre l’espropriato nella condizione di individuare il
soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità, nonchè sarà
direttamente responsabile nei confronti dei terzi per le obbligazioni
strumentalmente preordinate alla esecuzione delle opere oggetto della
concessione.(in tal senso, vedi l’art. 6, comma 8, D.P.R. 8 giugno 2001 n.
327).  Infine, il dettato dell’articolo 324, della legge 2248 del 1865, allegato
F, secondo cui il capitolato d’appalto deve stabilire “se le espropriazioni
staranno a carico diretto dell’amministrazione o se saranno accollate
all’appaltatore” utilizzando il termine il termine “accollo” nel senso comune di
acquisizione di una obbligazione a proprio carico, sembra voler creare
un’ipotesi di collegamento all’istituto civilistico di cui all’articolo 1273 del
cod.civ.. In realtà la Corte esclude la configurabilità di una responsabilità
cumulativa, atteso il carattere privativo conferito allo strumento contrattuale
(Cass. 2 febbraio 1995, n. 1232) impiegato nella specie,e considerando inoltre
che all’epoca del TU sui lavori pubblici del 1865 l’accollo non esisteva come
istituto giuridico tipico e di esso non vi è traccia nel codice del 1865).

 

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario
DE MUSIS – Presidente

Dott.
Salvatore SALVAGO – Consigliere

Dott. Paolo
GIULIANI – Consigliere

Dott.
Vittorio RAGONESI – Consigliere

Dott. Stefano
BENINI – rel. Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

F. SPA IN
CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del commissario liquidatore elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MONTELLO 30, presso l’avvocato WALTER CIANFROCCA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO BARALDI, giusta mandato
a margine del ricorso;

– ricorrente

contro

I.C.C. SPA in
concordato preventivo, in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FLAMINIA 195,
presso l’avvocato SERGIO VACIRCA, che lo rappresenta e difendo unitamente
all’avvocato VITTORIO CONTI, giusta delega a margine del controricorso;


controricorrente –

contro

E.N.S.-A.-,
in persona del legala rappresentante pro’ tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende ope legis;


controricorrente –

avverso la
sent. n. 241/99 della Corte d’Appello di BOLOGNA, depositata il 30 marzo 1999;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Stefano BENINI;

udito per il
ricorrente l’Avvocato CIANFROCCA che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il
resistente l’Avvocato VACIRCA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito per il
resistente A. l’Avvocato LA PORTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha
concluso l’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo.

 


Svolgimento del processo

 

Con atto di
citazione notificato il 19 ottobre 1989, la F. s.p.a. in concordato preventivo
conveniva in giudizio davanti alla Corte d’appello di Bologna l’A. e la C.C.
s.p.a., chiedendo la determinazione delle indennità di occupazione e di
esproprio, relativamente a terreni di sua proprietà, in località Mezzana del
Comune di Ferrara, assoggettati a procedura espropriativa per la realizzazione
di opere di viabilità (collegamento tra le SS 16 e 24).

Si
costituivano in giudizio i convenuti, contestando il fondamento della domanda,
di cui chiedevano il rigetto, in particolare assumendo l’A. il difetto di
legittimazione passiva, essendo stato conferito all’impresa C. l’incarico delle
procedure tecniche, amministrative, finanziarie, anche in sede contenziosa, e
sostenendo la C. la congruità delle valutazioni operate in sede amministrativa.

Con sentenza
depositata il 23 maggio 2000, la Corte d’Appello di Bologna, non definitivamente
pronunciando, dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell’A., per via
del trasferimento all’impresa appaltatrice del potere di compiere gli atti
ablativi in qualità di organo indiretto dell’amministrazione delegante.

Il D.M. 14
aprile 1987 del Ministero dei lavori pubblici, di aggiudicazione dell’appalto
alla C., prevedeva l’incarico di svolgere per l’A. tutte le procedure tecniche,
amministrative e finanziarie, eventualmente anche in sede contenziosa, per il
perfezionamento delle espropriazioni ed occupazioni temporanee. L’incarico era
stato confermato con D.M. 1 giugno 1989, di approvazione di variante. Il
capitolato poi indicava la C. quale unica legittimata a resistere nel giudizio
di opposizione alla determinazione dell’indennità. In particolare doveva
escludersi l’applicabilità della disciplina civilistica in tema di accollo –
che avrebbero escluso efficacia liberatoria del debitore originario – attesa la
tipicità del procedimento pubblicistico, in virtù del quale era da riconoscere
una delegazione amministrativa intersoggettiva.

Ricorre per
cassazione la F. s.p.a., affidandosi a due motivi, illustrati da memorie, al cui
accoglimento si oppone con controricorso la C.C. s.p.a.. Ordinatasi
l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Avvocatura generale dello
Stato (il ricorso era stato originariamente notificato all’Avvocatura
distrettuale), anche l’A. resiste con controricorso, con il ministero
dell’Avvocatura erariale.

 

Motivi
della decisione

 

Con il primo
motivo di ricorso, la F. s.p.a., denunciando violazione dell’art. 324 L. 20
marzo 1865 n. 2248, all. F, censura la sentenza impugnata per aver non aver
tenuto conto della prevalenza dell’istituto dell’accollo, in ogni caso
cumulativo, rispetto al quale la disciplina della delegazione amministrativa
intersoggettiva è residuale, e comunque che quest’ultima è configurabile solo
nei rapporti tra soggetti pubblici.

Con il
secondo motivo la ricorrente, denunciando omessa motivazione su punto decisivo,
censura la sentenza impugnata per aver non aver verificato con esattezza il
contenuto della delega all’impresa C., in particolare se a questa sia stato
accollato esclusivamente l’onere e la spesa per i compimento degli atti della
procedura, oppure anche gli oneri concernenti l’esproprio.

La
controricorrente C. s.p.a. assume la necessità di integrare il contraddittorio
del Ministero dei Lavori pubblici. Ma nè dalla sentenza impugnata, nè
dall’esame degli atti, risulta che il Ministero sia stato parte in giudizio,
onde la richiesta va disattesa.

La C.
eccepisce altresi’ l’inammissibilità del ricorso per nullità della notifica,
effettuata alla C.C. s.p.a. in persona del Commissario giudiziale Avv. V.B.,
anzichè, come dovuto, al Presidente del Consiglio di amministrazione della
società, che ne è il legale rappresentante.

Anche
l’eccezione va disattesa, poichè, non trattandosi di inesistenza, ma, tutt’al
più, di nullità della notifica – come riconosciuto dalla stessa
controricorrente – l’esplicazione di difese da parte di questa, con la notifica
del controricorso, ne comporta la sanatoria (Cass. 6 giugno 1994, n. 7679).

Data la loro
stretta connessione, i due motivi del ricorso vanno esaminati congiuntamente.

Va osservato,
in via generale, che nell’ipotesi di concorso di più soggetti nell’esecuzione
di un’opera pubblica, per individuare l’ente tenuto al pagamento delle
indennità relative alle espropriazioni necessario, occorre accertare, con
riferimento alla natura e all’entità dei poteri conferiti dalla legge o
dall’atto amministrativo che ha fatto con

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