Gli estratti autentici delle scritture contabili sono utilizzabili ai fini della emissione della ordinanza – ingiunzione di pagamento ex art. 187-ter comma primo del Cpc. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 180 del 22/06/2002

Il Tribunale
di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 9 luglio 2003, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma,
e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell’art. 186-ter,
primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, richiamando “anche” il secondo
comma dell’art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle
scritture contabili quale prova scritta idonea all’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna.  Secondo il remittente,
detta norma sarebbe irragionevole nel disciplinare in modo omogeneo ed
ingiustificato procedimenti tra loro non confrontabili, in quanto l’esigenza di
tutela dell’affidamento nella circolazione dei crediti, insita nei rapporti
commerciali, non ricorrerebbe più ove questi, per la pendenza di un giudizio,
siano ormai oggetto di contestazione.

La Corte ha
più volte affermato che “è da riconoscere al legislatore un’ampia potestà
discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite
della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro
differenziati” (v., per tutte, la sentenza n. 295 del 1995, punto n. 3 del
Considerato in diritto
). D’altra parte il principio di eguaglianza non
comporta che istituti tra i quali si riscontrino differenze anche rilevanti non
possano avere per alcuni profili comunanza di disciplina. Non vale quindi, al
fine di dedurre l’irragionevolezza della norma denunciata, richiamare le
decisioni di questa Corte con le quali è stato ritenuto che tra il procedimento
di cui agli articoli 633 e seguenti cod. proc. civ. e quello regolato dall’art.
186-ter cod. proc. civ. esistono rilevanti diversità funzionali, sicchè
l’uno non puo’ costituire tertium comparationis riguardo all’altro.


L’impostazione dell’ordinanza di rimessione, dunque, è frutto di una non
corretta lettura del complesso delle disposizioni in cui è inserita la norma
stessa. Infatti essa presuppone che l’ordinanza-ingiunzione in questione venga
sempre emessa in caso di contestazione del credito, e stabilisce altresi’
un’impropria equivalenza tra instaurazione virtuale del contraddittorio e
contestazione del credito, trascurando di rilevare che il comma quinto della
norma censurata reca apposita disciplina per l’ipotesi di contumacia del
convenuto.

Nessuna
inversione dell’onere della prova, poi, deriva dalla norma censurata, ma
soltanto l’attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria, attribuita a
determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si
controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in
argomento fanno prova contro l’imprenditore

 


Corte
Costituzionale, Ordinanza n. 180 del 22/06/2002

 


 

 

Presidente


ZAGREBELSKY

  Relatore


AMIRANTE

Camera di
Consiglio del


28/04/2004


  Decisione del


10/06/2004

Deposito del


22/06/2004


  Pubblicazione in G. U.

 

 

Ordinanze di
rimessione


1033/2003  

 


REPUBBLICA
ITALIANA

 


IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO

 


LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta dai
signori:

 

–          
Gustavo    ZAGREBELSKY Presidente

 

–          
Valerio     ONIDA                       Giudice

 

–          
Carlo                   MEZZANOTTE "

 

–          
Fernanda             CONTRI                     "

 

–          
Guido    NEPPI MODONA "

 

–          
Piero Alberto  CAPOTOSTI        "

 

–          
Annibale              MARINI                      "

 

–          
Franco     BILE               "

 

–          
Giovanni Maria FLICK                 "

 

–          
Francesco            AMIRANTE                 "

 

–          
Ugo                     DE SIERVO     "

 

–          
Romano              VACCARELLA  "

 

–          
Paolo             MADDALENA         "

 

–          
Alfio                    FINOCCHIARO            "

 

–          
Alfonso    QUARANTA                "


ha
pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 186-ter, primo comma, del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza del 9 luglio 2003 dal Tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra M. D. s.r.l. e Quaglieri s.r.l.,
iscritta al n. 1033 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale
della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2003.

 


    Visto

l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 


    udito

nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Francesco
Amirante.

 

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