Gli estratti autentici delle scritture contabili sono utilizzabili ai fini della emissione della ordinanza – ingiunzione di pagamento ex art. 187-ter comma primo del Cpc. Corte Costituzionale, Ordinanza n. 180 del 22/06/2002
Il Tribunale
di Milano ha sollevato, con ordinanza emessa il 9 luglio 2003, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 24, secondo comma,
e 111, primo e secondo comma, della Costituzione, dell’art. 186-ter,
primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui, richiamando “anche” il secondo
comma dell’art. 634 cod. proc. civ., considera gli estratti autentici delle
scritture contabili quale prova scritta idonea all’emissione
dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento o di consegna. Secondo il remittente,
detta norma sarebbe irragionevole nel disciplinare in modo omogeneo ed
ingiustificato procedimenti tra loro non confrontabili, in quanto l’esigenza di
tutela dell’affidamento nella circolazione dei crediti, insita nei rapporti
commerciali, non ricorrerebbe più ove questi, per la pendenza di un giudizio,
siano ormai oggetto di contestazione.
La Corte ha
più volte affermato che “è da riconoscere al legislatore un’ampia potestà
discrezionale nella conformazione degli istituti processuali, col solo limite
della non irrazionale predisposizione di strumenti di tutela, pur se tra loro
differenziati” (v., per tutte, la sentenza n. 295 del 1995, punto n. 3 del
Considerato in diritto). D’altra parte il principio di eguaglianza non
comporta che istituti tra i quali si riscontrino differenze anche rilevanti non
possano avere per alcuni profili comunanza di disciplina. Non vale quindi, al
fine di dedurre l’irragionevolezza della norma denunciata, richiamare le
decisioni di questa Corte con le quali è stato ritenuto che tra il procedimento
di cui agli articoli 633 e seguenti cod. proc. civ. e quello regolato dall’art.
186-ter cod. proc. civ. esistono rilevanti diversità funzionali, sicchè
l’uno non puo’ costituire tertium comparationis riguardo all’altro.
L’impostazione dell’ordinanza di rimessione, dunque, è frutto di una non
corretta lettura del complesso delle disposizioni in cui è inserita la norma
stessa. Infatti essa presuppone che l’ordinanza-ingiunzione in questione venga
sempre emessa in caso di contestazione del credito, e stabilisce altresi’
un’impropria equivalenza tra instaurazione virtuale del contraddittorio e
contestazione del credito, trascurando di rilevare che il comma quinto della
norma censurata reca apposita disciplina per l’ipotesi di contumacia del
convenuto.
Nessuna
inversione dell’onere della prova, poi, deriva dalla norma censurata, ma
soltanto l’attribuzione di una ben circoscritta valenza probatoria, attribuita a
determinati documenti in ragione della natura dei crediti sui quali si
controverte, in deroga alla regola generale secondo cui le scritture in
argomento fanno prova contro l’imprenditore
Corte
Costituzionale, Ordinanza n. 180 del 22/06/2002
Presidente
ZAGREBELSKY
Relatore
AMIRANTE
Camera di
Consiglio del
28/04/2004
Decisione del
10/06/2004
Deposito del
22/06/2004
Pubblicazione in G. U.
Ordinanze di
rimessione
1033/2003
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai
signori:
–
Gustavo ZAGREBELSKY Presidente
–
Valerio ONIDA Giudice
–
Carlo MEZZANOTTE "
–
Fernanda CONTRI "
–
Guido NEPPI MODONA "
–
Piero Alberto CAPOTOSTI "
–
Annibale MARINI "
–
Franco BILE "
–
Giovanni Maria FLICK "
–
Francesco AMIRANTE "
–
Ugo DE SIERVO "
–
Romano VACCARELLA "
–
Paolo MADDALENA "
–
Alfio FINOCCHIARO "
–
Alfonso QUARANTA "
SENTENZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell’art. 186-ter, primo comma, del codice
di procedura civile, promosso con ordinanza del 9 luglio 2003 dal Tribunale di
Milano nel procedimento civile vertente tra M. D. s.r.l. e Quaglieri s.r.l.,
iscritta al n. 1033 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell’anno 2003.
Visto
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 28 aprile 2004 il Giudice relatore Francesco
Amirante.
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