La relazione di notifica eseguita dall’ufficiale non può essa essere integrata (o sostituita) da diversa fonte di prova, come le annotazioni sul registro cronologico dell’ufficiale giudiziario, estranee al procedimento di notificazione. Cas

La relazione di notifica
eseguita dall’ufficiale giudiziario deve essere conforme alle disposizioni ed
alle prescrizioni contenute nell’art.148 del c.p.c., non potendo essa essere
integrata (o sostituita) da diversa fonte di prova, come le annotazioni sul
registro cronologico dell’ufficiale giudiziario, le quali, estranee al
procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la
quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.

 

Con la
suddetta pronuncia la Cassazione intende delineare il contenuto della relata di
notifica e circoscrivere lo stesso alle indicazioni contenute nell’art. 148
c.p.c.. Essa deve indicare la persona nelle cui mani è lasciata la copia, il
luogo in cui è eseguita la consegna e tutte le ricerche geografiche ed
anagrafiche compiute dall’ufficiale giudiziario. In nessun caso il contenuto di
tale atto potrà, pertanto, essere integrato a addirittura sostituito da altre
fonti di prova. Nel caso di specie, le operazioni di annotazione sul registro
cronologico eseguite a cura dell’ufficiale giudiziario al fine di assicurare la
quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti, non sono ritenute idonee
ad integrare il contenuto della relata in quanto completamente estranee al
procedimento di notificazione( Vedi anche Cassazione Civile del 29 agosto 2000
n. 11315;  Cassazione Civile del 6 febbraio 1998 n. 1337).

 

 

Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza  n. 6140 del
26/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione III

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
Vittorio DUVA – Presidente

Dott. Renato
PERCONTE LICATESE – rel. Consigliere

Dott. Mario
FINOCCHIARO – Consigliere

Dott. Donato
CALABRESE – Consigliere

Dott. Angelo
SPIRITO – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Ordinanza

sul ricorso
per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:

P.F.P.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA PLACIDO MARTINI 1, presso lo studio
dell’avvocato GIANFRANCO SERRATORE, difesa dall’avvocato DANTE FIORDALISI,
giusta delega in atti;

– ricorrente

contro

P.F.S.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOEZIO 6, presso lo studio dell’avvocato
ETTORE PAPARAZZO, che la difende, giusta delega in atti;

– resistente

avverso la
sent. n. 334/01 del Tribunale di ROSSANO, emessa il 27 maggio 2001, depositata
il 28 maggio 2001; RG. 237/1998;

udita la
relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 22 ottobre 2003 dal
Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;

lette le
conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO DARIO che
ha chiesto, voglia rigettare il ricorso e dichiarare la competenza territoriale
del tribunale di Roma.

P.P.,
comproprietaria per 1/4, in quota indivisa, di un uliveto sito nella contrada V.
di R., esponeva che, nelle annate 1992/93 e 1993/94, aveva ricavato, dalle olive
raccolte nel fondo, quintali 21,59 di olio e ricevuto dall’Azienda per gli
interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) un contributo di lire 3.672.900.

La sorella
S., anch’essa comproprietaria dell’uliveto in una quota ideale di 1/4, nelle
stesse annate, aveva ricavato invece quintali 216,31 di olio e ricevuto
dall’A.I.M.A. un contributo di lire 36.596.965.

Avendo
l’attrice diritto, in proporzione della sua quota, a quintali 59,47 di olio e
lire 10.069.215 per l’aiuto alla produzione, le spettava una differenza di
quintali 37,88 di olio e lire 6.396.315 di contributo: credito che, detratte le
spese per la coltivazione dell’uliveto e per la produzione dell’olio, si
riduceva a quintali 29,90 di olio e lire 6.396.315.

Conveniva
pertanto la sorella S. innanzi al pretore di Rossano, per sentirla condannare
alla consegna di quintali 29,90 di olio e al pagamento di lire 6.396.315, o, in
subordine, al pagamento del corrispondente valore dell’olio, pari a lire
25.265.500, oltre agli interessi e alla rivalutazione del credito.

La convenuta
eccepiva la competenza della Sezione specializzata agraria o, in subordine, del
pretore di Roma.

Con sentenza
del 26 maggio 2001, il Tribunale di Rossano, subentrato nel frattempo al
pretore, ha dichiarato competente il Tribunale di Roma.

P.P. ha
proposto regolamento di competenza.

La
controparte ha depositato una memoria (art. 47 c.p.c. u.c.).

Il P.G. ha
concluso per la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

La ricorrente
ha depositato tre scritti illustrativi.

La stessa
sostiene che, per effetto della precedente sentenza di questa Corte Suprema n.
9733 del 25 luglio 2000, dichiarativa della competenza territoriale del
Tribunale di Rossano a decidere sulla domanda proposta con citazione del 31
marzo 1995 da P.P. contro P.S., identica alla presente per "causa petendi" e "petitum"
(diritto di proprietà di una quota di un uliveto; consegna di olio e pagamento
di una somma di denaro), il giudice "a quo" non poteva riesaminare l’eccezione,
sollevata da P.S., di incompetenza territoriale a decidere la presente causa,
intrapresa con citazione del 18 agosto 1998, stante il giudicato formatosi sulla
competenza.

Esula poi la
competenza del giudice specializzato perchè, secondo la sentenza impugnata, il
rapporto agrario è cessato prima delle annate agrarie (1992/93 e 1993/94) per
le quali è controversia nel presente giudizio.

Infine, e in
subordine, la ricorrente elenca le altre ragioni che militano per la competenza
del Tribunale di Rossano (nel territorio di R. avvenuta l’appropriazione delle
olive da parte della convenuta; l’obbligazione di P.S. dev’essere eseguita a R.,
luogo di raccolta delle olive; l’attrice fa valere il suo diritto reale di
proprietà della quarta parte dell’uliveto, sito in R.; la stessa ha il suo
domicilio reale a R.; la competenza per territorio si radica nel luogo in cui si
trova il fondo).

Di qui,
conclude la ricorrente, l’applicabilità degli artt. 20 e 21 c.p.c. e la
competenza del Tribunale di Rossano in composizione ordinaria.

La resistente
risponde opponendo anzitutto, in rito, l’inammissibilità del regolamento,
perchè notificato oltre il termine ai trenta giorni dalla comunicazione della
sentenza, avvenuta, come da certificazione dell’ufficiale giudiziario, il 6
giugno 2001.

Osserva sul
punto il Collegio, in via preliminare, che le ricerche effettuate presso la
cancelleria del giudice "a quo" non hanno avuto esito, nel senso che non è
stato possibile rintracciare l’originale del biglietto di cancelleria
asseritamente notificato a P.P. (e per essa, ai sensi degli art. 133 c.p.c. 2°
comma, art. 136 c.p.c. 2° comma e art. 170 c.p.c. 1° comma, al suo procuratore,
avvocato Dante Fiordalisi) il 6 giugno 2001. Ai fini processuali di cui all’art.
47 c.p.c. 2° comma, la sentenza 28 maggio 2001 che ha pronunciato sulla
competenza deve intendersi dunque non comunicata al predetto avvocato
Fiordalisi, onde rileva, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità,
il termine annuale dal deposito di cui all’art. 327 c.p.c. nella specie
osservato, giacchè la notifica del ricorso risale al 3 settembre 2001.

E’ bene
sottolineare infatti, al riguardo, che l’attività di notificazione svolta
dall’ufficiale giudiziario deve trovare riscontro unicamente nella relazione
prevista dall’art. 148 c.p.c., senza che le risultanze della relazione in
questione possano essere integrate (o, a maggior ragione, sostituite) da diversa
fonte di prova, come le annotazioni sul registro cronologico dell’ufficiale
giudiziario, le quali, estranee al procedimento di notificazione, sono
prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione
degli atti compiuti (Cass. 29 agosto 2000 n. 11315; conf. Cass. 6 febbraio 1998
n. 1337; 10 giugno 1999 n. 5305).

La prova
dell’avvenuta notifica del biglietto di cancelleria all’avvocato Fiordalisi non
puo’ ricavarsi percio’ dall’estratto del registro mod. A/bis/0 sotto il numero
cronologico 4321, qui trasmesso dalla cancelleria del Tribunale di Rossano con
la nota del 7 marzo 2003, nè da analogo attestato prodotto dalla resistente.

Di qui
l’infondatezza dell’eccezione di tardività del ricorso.

Quanto poi
alla costituzione della resistente P.S., che sarebbe viziata, ad avviso della
ricorrente (memoria del 10 aprile 2002), per difetto di valida procura, in
quanto avvenuta col patrocinio dell’avvocato E. Paparazzo, "in virtù di delega
in calce al ricorso per regolamento necessario di competenza", osserva il
Collegio che, essendo la procura per il giudizio di merito (nel quale l’odierna
resistente era rappresentata dallo stesso legale) comprensiva, come è
assolutamente pacifico in giurisprudenza, della potestà di proporre l’istanza
di regolamento di competenza, per necessaria parità di trattamento, la parte la
quale intenda resistere a detta istanza, esercitando la facoltà di depositare
scritture difensive e documenti concessale dall’art. 47 c.p.c. u.c., è da
ritenersi abilitata a farlo anche col ministero del difensore nominato per il
giudizio di merito; restando in proposito irrilevante che questi, per la fase
innanzi alla Corte di cassazione, risulti munito di una procura speciale
inidonea in quanto rilasciata sulla copia notificata del ricorso (cfr. Cass. 3
marzo 1998 n. 2333).

Passando
adesso al merito dell’istanza, rilevasi che, contrariamente a quanto assume la
ricorrente, la sentenza di questa Corte Suprema n. 9733 del 25 luglio 2000 (con
la quale fu dichiarata la competenza del Tri

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