L’incompatibilità alla funzione di giudica dell’udienza preliminare per il magistato che abbia avuto la cognizione sul sequestro conservativo di beni, come componente del tribunale del riesame, non è automatica. Corte Costituzio

il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità a svolgere l’udienza preliminare del giudice che,
quale componente del Tribunale del riesame, abbia concorso a deliberare
ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro per mancanza del fumus
commissi delicti
“.

La Corte
Costituzionale con sentenza n. 66 del 1997 questa Corte ha escluso che
l’adozione o la conferma di un provvedimento di sequestro preventivo configuri
una causa di incompatibilità alla funzione di giudizio, in base al rilievo che,
a differenza delle misure cautelari personali, le misure cautelari reali non
richiedono una “incisiva valutazione prognostica della responsabilità
dell’imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza”, ma ritiene che le
ipotesi di adozione o di conferma del provvedimento vadano tenute distinte da
quella, rilevante nel giudizio a quo, di annullamento del sequestro per
insussistenza del fumus commissi delicti, che “richiede un vaglio del
materiale probatorio”


Successivamente alla sentenza n. 66 del 1997 la Corte, nel solco tracciato dalle
sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997, ha avuto modo di affermare che, se la
valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, all’interno dello stesso
procedimento l’effetto pregiudicante di una eventuale valutazione sul merito
dell’accusa deve essere accertato in concreto e devono trovare applicazione, ove
ne sussistano i presupposti, gli istituti dell’astensione o della ricusazione
(v. ordinanze n. 203 del 1998, n. 29 e n. 444 del 1999). Nelle ipotesi del tipo
ora detto, alla luce della sentenza n. 113 del 2000 deve ritenersi, ai fini
dell’obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all’art.
36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto
‘situazioni private del giudicè, ma anche l’attività giurisdizionale comunque
svolta in precedenza.

All’eventuale
pregiudizio per l’imparzialità del giudice derivante da valutazioni espresse in
ordine alla astratta configurabilità dei reati contestati si sarebbe quindi
potuto porre rimedio ricorrendo all’istituto dell’astensione.

 

 


Corte
Costituzionale, Ordinanza n. 181 del 22/06/2004

 

Presidente


ZAGREBELSKY

  Relatore


NEPPI MODONA

Camera di
Consiglio del


07/04/2004


  Decisione del


10/06/2004

Deposito del


22/06/2004

Ordinanze di
rimessione


230/2003  

 

 


REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME
DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE
COSTITUZIONALE

 

composta
dai signori:

 


Gustavo                      ZAGREBELSKY               Presidente

 


Valerio                       ONIDA                          Giudice

 


Carlo              MEZZANOTTE               

"

 


Fernanda                    CONTRI           

"

 


Guido             NEPPI MODONA

"

 

– Piero
Alberto   CAPOTOSTI                 

"

 


Annibale                     MARINI            

"

 


Franco                       BILE                            

"

 


Giovanni Maria            FLICK                          

"

 


Francesco                   AMIRANTE                   

"

 


Ugo                            DE SIERVO                   

"

 


Romano                     VACCARELLA                

"

 


Paolo              MADDALENA                 

"

 

– Alfonso                      
QUARANTA                  

"


ha pronunciato la
seguente

 

ORDINANZA

 

nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, promosso, nell’ambito di un procedimento penale, dal
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona con ordinanza del
27 novembre 2002, iscritta al n. 230 del registro ordinanze 2003 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima
serie speciale, dell’anno 2003.

 


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