L’incompatibilità alla funzione di giudica dell’udienza preliminare per il magistato che abbia avuto la cognizione sul sequestro conservativo di beni, come componente del tribunale del riesame, non è automatica. Corte Costituzio
il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Savona ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non
prevede l’incompatibilità a svolgere l’udienza preliminare del giudice che,
quale componente del Tribunale del riesame, abbia concorso a deliberare
ordinanza di annullamento di un decreto di sequestro per mancanza del fumus
commissi delicti“.
La Corte
Costituzionale con sentenza n. 66 del 1997 questa Corte ha escluso che
l’adozione o la conferma di un provvedimento di sequestro preventivo configuri
una causa di incompatibilità alla funzione di giudizio, in base al rilievo che,
a differenza delle misure cautelari personali, le misure cautelari reali non
richiedono una “incisiva valutazione prognostica della responsabilità
dell’imputato, basata sui gravi indizi di colpevolezza”, ma ritiene che le
ipotesi di adozione o di conferma del provvedimento vadano tenute distinte da
quella, rilevante nel giudizio a quo, di annullamento del sequestro per
insussistenza del fumus commissi delicti, che “richiede un vaglio del
materiale probatorio”
Successivamente alla sentenza n. 66 del 1997 la Corte, nel solco tracciato dalle
sentenze n. 306, n. 307 e n. 308 del 1997, ha avuto modo di affermare che, se la
valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, all’interno dello stesso
procedimento l’effetto pregiudicante di una eventuale valutazione sul merito
dell’accusa deve essere accertato in concreto e devono trovare applicazione, ove
ne sussistano i presupposti, gli istituti dell’astensione o della ricusazione
(v. ordinanze n. 203 del 1998, n. 29 e n. 444 del 1999). Nelle ipotesi del tipo
ora detto, alla luce della sentenza n. 113 del 2000 deve ritenersi, ai fini
dell’obbligo di astensione, che le gravi ragioni di convenienza di cui all’art.
36, comma 1, lettera h), cod. proc. pen. riguardino non soltanto
‘situazioni private del giudicè, ma anche l’attività giurisdizionale comunque
svolta in precedenza.
All’eventuale
pregiudizio per l’imparzialità del giudice derivante da valutazioni espresse in
ordine alla astratta configurabilità dei reati contestati si sarebbe quindi
potuto porre rimedio ricorrendo all’istituto dell’astensione.
Corte
Costituzionale, Ordinanza n. 181 del 22/06/2004
Presidente
ZAGREBELSKY
Relatore
NEPPI MODONA
Camera di
Consiglio del
07/04/2004
Decisione del
10/06/2004
Deposito del
22/06/2004
Ordinanze di
rimessione
230/2003
|
|
|
IN NOME
LA CORTE
composta
–
–
–
–
–
– Piero
–
–
–
–
–
–
–
– Alfonso |
|
ORDINANZA
nel
|

Commento all'articolo