Nell’ omissione di referto, ai fini della configurabilità dell’elemento psicologico, è necessario, oltre alla coscienza e volontà di omettere, che il sanitario sia perfettamente consapevole di trovarsi in presenza di fatt
L’omissione
di referto, riconducibile alla formulazione dell’art. 365 c.p., è un reato di
pericolo e non di danno il cui oggetto giuridico consiste nel normale ed
efficace funzionamento dell’amministrazione della giustizia. Per la
configurabilità dell’elemento psicologico in tale fattispecie criminosa si
richiede non soltanto il tradizionale requisito della coscienza e volontà
dell’omissione, ma anche la consapevolezza, da parte dell’esercente la
professione saniaria, che il fatto presenta il carattere di un delitto
procedibile di ufficio. Il dolo, pertanto, definito generico, è tipico di un
reato proprio, in quanto soggetto attivo puo’ essere solo colui che esercita la
professione sanitaria e sussisterebbe solo se c’è la concreta consapevolezza di
realizzare un delitto di quella specie. E’ dunque da escludersi che si possa
parlare di dolo quando l’accadimento si sia verificato per cause del tutto
naturali o accidentali senza la premeditazione o comunque la piena volontà del
sanitario. L’accertamento sullo status psicologico del sanitario viene
effettuato in sede di giudizio, in parte valutando le peculiarità ed i
caratteri del caso concreto, ed in parte con un’indagine ex ante effettuata
sulla base degli elementi di cui era a conoscenza il medico e della sua
coscienza e volontà di commettere tale delitto, omettendo o ritardando il
referto.
Cassazione Civile Sezione III, Sentenza n. 6051 del 26/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione III
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano
NICASTRO – Presidente
Dott. Paolo
VITTORIA – Consigliere
Dott. Renato
PERCONTE LICATESE – Consigliere
Dott. Italo
PURCARO – Consigliere
Dott.
Francesco TRIFONE – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
T.G.
difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA 50,
presso lo studio dell’avvocato FRANCO CAMPIONE, che lo difende giusta procura
speciale per Notar Gaetano Petrelli di Verbania del 16 giugno 2003 rep. n.
10772;
– ricorrente
–
contro
M.P.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio
dell’avvocato GERARDO VESCI, che lo difende anche disgiuntamente all’avvocato
MARIO BASSI, giusta delega in atti;
–
controricorrente –
e contro
U.1. GIA’ U.5.
A.1. V.O.;
– intimata –
avverso la
sent. n. 1247/99 della Corte d’Appello di TORINO, Sezione 3° Civile, emessa il 4
giugno 1999 e depositata il 22 settembre 1999 (R.G. 977/97);
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito
l’Avvocato Franco CAMPIONE;
udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
Con citazione
innanzi al tribunale di Verbania del 5 aprile 1995 G.T. conveniva in giudizio
P.M. e la U. n. 1. di O. per ottenerne la condanna in solido al risarcimento dei
danni, che, secondo quantificazione di cui alle conclusioni, reclamava nella
misura di seicento milioni di lire, oltre interessi e rivalutazione.
Con il
medesimo atto introduttivo del giudizio l’attore aveva convenuto in giudizio
anche L.Z., questi pure perchè fosse condannato, unitamente alla predetta U., a
risarcirgli danni in eguale aggiuntiva misura.
A sostegno
delle sue pretese per danni, che assumeva di avere riportato in proprio e quale
erede della consorte L.N., esponeva che costei era deceduta per crisi asmatica a
seguito dell’errato trattamento farmacologico praticatogli dal medico L.Z. e che
il medico P.M. aveva proceduto a riscontro diagnostico sul cadavere al di fuori
dei casi consentiti, effettuando l’indagine autoptica in violazione delle norme
del codice penale e di quelle dettate in tema di polizia mortuaria.
Il tribunale
adito, con sentenza pubblicata il 15 maggio 1997, rigettava le domande
dell’attore e quella riconvenzionale di L.Z. e condannava G.T. alle spese.
Il rigetto
della domanda nei confronti di P.M. era motivato dalle seguenti considerazioni:
a) la pretesa
al risarcimento dei danni materiali per il pregiudizio all’integrità fisica
della consorte, avanzata dall’attore nella qualità di erede, non era fondata,
perchè il lamentato espianto d’organi era avvenuto sul cadavere;
b) la pretesa
al risarcimento del danno patrimoniale e di quello biologico (astrattamente
ipotizzabile, ma non allegato) doveva essere respinta per difetto di prova;
c) la pretesa
al risarcimento del danno morale (essa pure astrattamente ipotizzatale, siccome
correlata alla denunciata illiceità penale della condotta del medico, e
suscettibile di valutazione nella sede civile, ai sensi dell’art. 2059 c.c.,
dato che in quella penale non si era formato il giudicato) neppure poteva essere
accolta, perchè la condotta del medico convenuto non aveva realizzato nè la
fattispecie del delitto di vilipendio di cadavere (art. 410 c.p.), nè quella
del delitto di distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere (art. 411 c.p.);
d) pur non
potendosi escludere l’eventuale violazione di prescrizioni del regolamento di
polizia mortuaria approvato con il D.P.R. n. 285 del 1990, trattandosi, in ogni
caso, di violazioni d’ordine amministrativo prive di implicazioni di rilevanza
penale e di conseguenze sul correlato profilo risarcitorio ai sensi dell’art.
2059 c.c., la relativa cognizione non spettava al giudice.
Sull’impugnazione principale di G.T. e su quella incidentale sulle spese di P.M.
e della U. decideva la Corte d’appello di Torino con sentenza pubblicata il 22
settembre 1999, la quale, in parziale accoglimento dell’appello principale
compensava interamente tra le parti le spese del giudizio di primo grado;
rigettava l’appello incidentale e, nel resto, l’appello principale; compensava
interamente tra le parti le spese del giudizio di gravame.
I giudici
d’appello, ai fini che ancora interessano, consideravano, anzitutto, che la
decisione di primo grado circa la esclusione degli estremi di reato o di altre
violazioni produttive di danni risarcibili, era corretta e fondata, ma che
l’impianto motivazionale doveva essere in parte rivisitato e modificato.
Esaminando,
in primo luogo, l’addebito che l’appellante riproponeva circa la commissione da
parte del M. del reato di omissione di referto e della violazione della norma di
cui all’art. 39, 3° comma, D.P.R. n. 285 del 1990 (addebito del quale il giudice
di primo grado non aveva tenuto conto), i giudici d’appello ne negavano la
fondatezza per l’insussistenza dell’elemento oggettivo dell’illecito.
Confermavano, poi, che non sussisteva la denunciata violazione dell’art. 4, 5°
comma, del D.P.R. n. 285 del 1990, nonostante che le operazioni di riscontro
diagnostico fossero iniziate solo dopo trentadue ore dalla morte della N.
Escludevano,
inoltre, che l’autopsia fosse stata eseguita al di fuori delle previste ipotesi
di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 285 del 1990, spiegando, in particolare, che
mancava la prova che la donna fosse deceduta nella sua abitazione e non invece
nell’autoambulanza, mentre veniva trasferita in ospedale ed osservando,
comunque, che, anche se la morte fosse avvenuta nell’abitazione, quivi la donna
doveva già considerarsi assistita dalla guardia medica esterna dell’ospedale.
Non
ravvisavano, altresi’, nella condotta del M. gli estremi del delitto di cui
all’art. 413 c.p., dato che la norma penale vieta le mutuazioni e le dissezioni
non necessarie all’accertamento delle cause della morte.
Circa la
lamentata dispersione di organi ed annessi, ritenevano che, comunque, non era
stata offerta la prova della volontarietà della dispersione stessa da parte del
medico operatore.
Per la
cassazione della sentenza ha proposto ricorso G.T., che affida l’impugnazione a
dieci mezzi di doglianza, secondo la analitica indicazione delle questioni che
il ricorrente riassume nella parte conclusiva del ricorso.
Resiste con
controricorso P.M., il quale, preliminarmente, eccepisce l’inammissibilità
dell’impugnazione, sia perchè il ricorso non consentirebbe la pronta e compiuta
identificazione delle questioni da risolvere, sia perchè sostanzialmente si
richiederebbe a questo giudice di legittimità il riesame del merito della
controversia.
Non ha svolto
difese la U. n. 1. (già U. n. 5.).
Il ricorrente
ha presentato memoria.
Motivi
della decisione
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