Prorogate le missioni umanitarie dei militari italiani. Decreto Legge COnsiglio dei Ministri 22/06/2004
Prorogata la missione in Iraq, in
Afghanistan, in Bosnia, in Kosovo e in Albania per i soldati italiani. Nella
seduta del Consiglio de ministri del 22 giugno 2004, il governo ha approvato un
decreto legge che proroga fino al 31 dicembre 2004 le missioni internazionali di
pace. Il provvedimento si articola sostanzialmente in due parti: la prima è
dedicata alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione gestita
dal Ministero degli affari esteri mentre la seconda parte disciplina la proroga
delle missioni a cui partecipa il personale delle Forze armate e delle Forze di
Polizia. In particolare vengono stanziati circa 21 milioni di euro per la
realizzazione della missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq e la relativa
direzione viene incardinata in capo alla rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad. Per garantire e favorire tale processo viene prorogata la missione
militare fino al 31 dicembre 2004. Viene poi prorogata fino al 31 dicembre 2004
la partecipazione a diverse missioni internazionali: all’operazione
multinazionale denominata Enduring Freedom e ISAF in Afghanistan, alla Joint
Forge in Bosnia, alla Joint Guardian in Kosovo e Fyrom, alla Albit in Albania,
alla Temporary International Presence in Hebron, alla United Nations Mission in
Etopia ed Eritrea. Viene concentrata sul Tribunale di Roma la cognizione per i
reati commessi dagli stranieri nei territori afgani o iracheni, a danno dello
Stato o dei cittadini italiani. Viene infine stanziata la spesa di 800 mila euro
per il proseguimento dell’attività di ricerca scientifica per la prevenzione
sanitaria: è indirizzata soprattutto all’accertamento di uranio e altri
elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari
impiegati in operazioni internazionali. Il provvedimento deve ancora essere
esaminato dal Parlamento. (23 giugno 2004)
Decreto-legge che proroga la missione in Iraq Cdm
22.6.2004
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, recante proroga
della partecipazione italiana a operazioni internazionali e disposizioni in
favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all’estero;
VISTE le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
delle Nazioni Unite sulla crisi irachena e, in particolare, la risoluzione n.
1546 dell’8 giugno 2004;
VISTE le risoluzioni n. 6-00095 e n. 6-00062
approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della
Repubblica in data 20 maggio 2004, a seguito delle dichiarazioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di
emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione
italiana al processo di stabilizzazione democratica e di ricostruzione
dell’Iraq, nonchè la prosecuzione, in condizioni di sicurezza, degli interventi
umanitari a sostegno della popolazione;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di
emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione
italiana ad altre missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonchè
la prosecuzione dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in
Albania e nei Paesi dell’area balcanica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del ;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei
Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell’interno, di
concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’economia e delle
finanze;
EMANA
il seguente
decreto-legge:
CAPO I
Missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq
Art. 1
(Missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq)
1. E’ autorizzata, fino al 31 dicembre 2004,
la spesa di euro 20.925.066 per la realizzazione di una missione umanitaria, di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, al fine di fornire sostegno al
Governo provvisorio iracheno nella ricostruzione e nell’assistenza alla
popolazione.
2. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità
individuati nella Risoluzione delle Nazioni Unite n. 1546 dell’8 giugno 2004, le
attività operative della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla
prosecuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative
concordate con il Governo iracheno e destinate, tra l’altro:
a) al sostegno del settore sanitario per
contribuire all’attività di assistenza alla popolazione;
b) al sostegno istituzionale e tecnico;
c) al sostegno della piccola e media impresa, con
particolare riguardo all’area meridionale dell’Iraq;
d) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.
3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti
dal presente articolo, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi
di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in
economia anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
Art. 2
(Organizzazione della
missione)
1. Al capo della rappresentanza diplomatica
italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui
all’articolo 1.
2. Per il coordinamento e la realizzazione delle
attività della missione, ivi compresi gli interventi di cui all’articolo 1,
comma 2, il capo della rappresentanza diplomatica italiana si avvale
temporaneamente anche della struttura operante a Baghdad ai sensi dell’articolo
35 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Art. 3
(Rinvii normativi)
1. Per quanto non diversamente previsto, alla
missione di cui al presente capo si applicano l’articolo 2, comma 2, l’articolo
3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l’articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del
decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge
1° agosto 2003, n. 219.
2. Per l’affidamento degli incarichi e per la
stipula dei contratti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165
del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 219 del 2003, si
applicano altresi’ le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.
CAPO II
Proroga della
partecipazione italiana a missioni internazionali
Art. 4
(Termini relativi alla
partecipazione di personale
militare e civile a
missioni internazionali)
1. E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il
termine previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68, relativo
alla partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq,
per la quale è autorizzata la spesa di euro 283.984.563 per
l’anno 2004.
2. E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il
termine previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale Enduring Freedom e
alle missioni Active Endeavour e Resolute Behaviour a essa
collegate, per le quali è autorizzata la spesa di euro 41.529.254
per l’anno 2004.
3. E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il
termine previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale International Security Assistance
Force-ISAF, per la quale è autorizzata la spesa di euro 73.405.479
per l’anno 2004.
4. E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il
termine previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla
partecipazione alle seguenti missioni internazionali, per le quali è
autorizzata la spesa di euro 191.175.425 per l’anno 2004:
a) Joint Forge in Bosnia e missione Over
the Horizon Force ad essa collegata;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in
Bosnia e in Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e
NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in Fyrom;
d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
e) Albit, Albania 2 e NATO
Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
5. E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il
termine previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla
partecipazione alla missione di monitoraggio dell’Unione Europea nei territori
della ex Jugoslavia-EUMM, per la quale è autorizzata la spesa di euro
546.664 per l’anno 2004.
6. E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il
termine previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale Temporary International Presence
in Hebron (TIPH 2), per la quale è autorizzata la spesa di euro
581.439 per l’anno 2004.
7. E’ prorogato, fino al 31 dicembre 2004, il
termine previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 9 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2004, relativo alla
partecipazione alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia
ed Eritrea (UNMEE), per l



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