Caccia – E’ da escludersi un’azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui il sinistro si sia verificato anteriormente all’entrata in vigore della legge n.157 del 1992 che istutuisce il Fond

La legge 27
dicembre 1977 n. 968, all’art. 8, commi  5 e 6, prevedeva un’ipotesi di
assicurazione obbligatoria e di azione diretta nei confronti dell’assicuratore
nei seguenti termini: << La caccia puo’ essere esercitata da chi abbia compiuto
il diciottesimo anno di età, sia munito della relativa licenza e di
un’assicurazione per la responsabilità  civile verso terzi per un minimo di L. 80
milioni per ogni sinistro, con il limite minimo di L. 20 milioni per ogni
persona danneggiata e di L. 5 milioni per danno ad animali o cose . In caso
d’incidente a colui che ha patito il danno è consentita l’azione legale diretta
nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che
ha la responsabilità dell’incidente, ha stipulato la polizza per la
responsabilità civile>>. La successiva disposizione legislativa dell’ 11
febbraio 1992, n. 157 all’art. 12, commi 8 e 10 confermò gli stessi criteri ,
aumentando i massimali minimi ed istituendo un Fondo di garanzia per le vittime
della caccia, per il risarcimento dei danni a terzi causati dall’esercizio dell’attività
venatoria nel caso in cui l’esercente l’attività venatoria responsabile dei
danni non sia identificato oppure nel caso in cui non risulti coperto
dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Gli ultimi
orientamenti della Cassazione (Cfr. Cassazione Civile n. 470 del 6 novembre
2000) hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale del detto articolo, nella
parte in cui non si prevede  risarcimento  danni alla persona da parte del Fondo
di garanzia  nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato
presso un’impresa assicuratrice che, al momento del sinistro, si trovi in stato
di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente. In ogni caso, in base
al criterio generale dell’irretroattività  della legge, secondo cui non puo’
trovare applicazione in relazione a rapporti sorti anteriormente alla sua
entrata in vigore ( Vedi a tal riguardo Cassazione Civile del 21 aprile 1990, n.
3347), il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, non sarà  tenuto a
risarcire dei danni causati a terzi nell’esercizio dell’attività  venatoria, se
il fatto lesivo si è verifcato anteriormente all’entrata in vigore della legge
n. 157 del 1992.

 


Cassazione Civile  sezione
III, Sentenza  n. 4193 del  02/03/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione III

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Gaetano
FIDUCCIA – Presidente

Dott. Renato
PERCONTE LICATESE – Consigliere

Dott. Bruno
DURANTE – Consigliere

Dott. Antonio
SEGRETO – rel. Consigliere

Dott. Alfonso
AMATUCCI – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

R. P.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 10, presso lo studio
dell’avvocato GIULIO VOLPE, che lo difende anche disgiuntamente all’avvocato
DOMENICO GALLO, giusta delega in atti;

– ricorrente

contro

F. SPA IN LCA,
con sede in Roma, in persona del Commissario Liquidatore Avv. L. P.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA CAMILLUCCIA 19, presso lo studio
dell’avvocato GIOVANNI RIZZO, che la difende, giusta delega in atti;


controricorrente –

e contro

P. E.;

– intimato –

avverso la
sent. n. 873/99 della Corte d’Appello di GENOVA, Sezione Seconda Civile, emessa
il 28 settembre 1999 e depositata il 26 novembre 1999 (R.G. 783/98);

udita la
relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21 gennaio 2004 dal
Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito
l’Avvocato Giulio VOLPE;

udito il P.M.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha
concluso per il rigetto del ricorso.

 


Svolgimento del processo

 

Con citazione
notificata il 9 novembre 1990 P. E. conveniva davanti al tribunale di Chiavari
R. P., chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito in un incidente
di caccia verificatosi il 20 gennaio 1988 in agro di Rapallo, assumendo di aver
subito gravi lesioni perchè raggiunto da colpi di fucile sparati dal convenuto.

Il convenuto
si costituiva e chiamava in causa la s.p.a. F., sua assicuratrice per la
responsabilità civile obbligatoria per incidenti di caccia, che si costituiva e
resisteva genericamente alla domanda.

All’udienza
del 25 giugno 1996 veniva dichiarata l’interruzione del processo "per il
fallimento" della F.

Il
procuratore dell’attore, pur dichiarando di voler riassumere il procedimento nei
confronti del convenuto, della L.c.a. della F. e dell’I., quale Fondo di
garanzia, in effetti riassumeva il processo solo nei confronti dei primi due.

Il Tribunale,
con sent. n. 409/1997, condannava il convenuto al pagamento della somma di L..
79.259.387 nei confronti dell’attore e quindi dichiarava la F. in L.c.a.
obbligata a tenere indenne il R. da tutto quanto pagato all’attore. Riteneva il
tribunale che la sentenza nei confronti della F. in L.c.a. era di mero
accertamento, da iscriversi al passivo della procedura concorsuale.

Avverso
questa sentenza proponeva appello la L.c.a. della F.

Si
costituivano gli appellati.

La corte di
appello di Genova, con sentenza depositata il 26 novembre 1999, in accoglimento
dell’appello proposto dalla F., in L.c.a., dichiarava improcedibile la domanda
di garanzia proposta nei confronti della F., in quanto a norma degli artt. 201 e
52 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942 n. 267), ogni credito doveva
essere accertato secondo le norme stabilite dalla legge fallimentare per
l’accertamento del passivo.

Riteneva,
altresi’ la corte di merito, che non poteva nella fattispecie applicarsi il
disposto dell’art. 25 della legge n. 157 del 1992, istitutiva di un Fondo di
garanzia per le vittime della caccia, poichè, essendosi l’incidente
verificatosi nel 1988, detta normativa era inapplicabile, con la conseguente
irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale di detta
norma, nella parte in cui non prevedeva l’intervento del Fondo di garanzia anche
nell’ipotesi che l’assicuratore della responsabilità civile fosse posto in
liquidazione coatta amministrativa.

Avverso
questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il R., che ha presentato
anche memoria.

Resiste con
controricorso la F. in L.c.a.

 

Motivi
della decisione

 

1. Con
l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360
c.p.c., n. 3 e n. 5.

Assume il
ricorrente che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 470 del 6
novembre 2000, il Fondo di garanzia interviene non solo nell’ipotesi in cui il
danneggiante non sia assicurato o non sia stato identificato, ma anche
nell’ipotesi in cui l’assicuratore sia stato posto in L.c.a.; che, pertanto,
nella fattispecie, trattandosi di situazione giuridica ancora non esaurita, la
detta sentenza additiva della Corte Costituzionale andava applicata anche al
caso in esame; che, un’eventuale diversa interpretazione comporterebbe una
disparità di trattamento tra questa ipotesi e quella prevista dall’art. 25
della legge n. 990 del 1969 per la r.c.a.; che nella fattispecie la F. fu posta
in L.c.a. con D.M. 23 maggio 1994, n. 19821, quando il giudizio era già
iniziato ed era già entrata in vigore la legge n. 157 del 1992, con la
conseguenza che ben poteva emettersi una sentenza di mero accertamento nel
confronti della F. in L.c.a., opponibile al Fondo di garanzia e/o all’impresa
designata.

2.1. Ritiene
questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso vada rigettato.

Va,
anzitutto, osservato che l’incidente di caccia in questione si verifico’ il 16
novembre 1988, e quindi sotto il vigore della legge 27 dicembre 1977 n. 968, che
all’art. 8, c. 5 e 6, prevedeva un’ipotesi di assicurazione obbligatoria e di
azione diretta nei confronti dell’assicuratore nei seguenti termini:

"La caccia
puo’ essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia
munito della relativa licenza e di un’assicurazione per la responsabilità
civile verso terzi per un minimo di L. 80 milioni per ogni sinistro, con il
limite minimo di L. 20 milioni per ogni persona danneggiata e di L. 5 milioni
per danno ad animali o cose.

In caso
d’incidente a colui che ha patito il danno è consentita l’azione legale diretta
nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che
ha la responsabilità dell’incidente, ha stipulato la polizza per la
responsabilità civile".

La nuova
legge 11 febbraio 1992, n.

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