Colpa in genere – Il conducente di un veicolo è tenuto ad esigere che il passeggero indossi la cintura di sicurezza ed, in caso di renitenza, anche rifiutarne il trasporto o sospendere la marcia. Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza n. 4993
La messa in circolazione di un autoveicolo in condizioni
di insicurezza comporta, innanzitutto, una violazione delle comuni regole di
correttezza, prudenza e diligenza, che dovrebbero, invece, sempre essere tenute
presenti ed in secondo luogo è ricollegabile all’azione o omissione non solo del
trasportato ma anche del conducente. Tra il conducente dell’autovettura ed il
trasportato, infatti, viene a costituirsi il consenso alla circolazione medesima
in modo tale che ciascuno partecipa consapevolmente alla condotta colposa
dell’altro con accettazione dei relativi rischi. La dottrina penalistica
preferisce parlare, in tal caso, di cooperazione nel fatto colposo, cioè di
cooperazione nell’azione produttiva dell’evento (diversa da quella in cui
distinti fatti colposi convergano autonomamente nella produzione dell’evento).
La giurisprudenza, conforme a tale orientamento, ha più volte evidenziato con
numerose sentenze che in tale situazione deve ritenersi risarcibile anche il
pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in conseguenza
dell’incidente, ed il tutto a carico del conducente del suddetto veicolo e
secondo la normativa generale degli artt. 2043, 2056, 1227 c.c., considerando il
fatto che il comportamento del passeggero non interrompe affatto il nesso
causale fra la condotta del conducente ed il danno.(cfr. Cassazione n. 1816 del
20 marzo 1982). Per quanto detto, il conducente di un veicolo non può metterlo
in circolazione in condizioni di assoluta insicurezza e se si accorto che il suo
passeggero sta trasgredendo le regole stabilite dalla normativa sulla
circolazione stradale. Egli, infatti, ha l’obbligo di rendere la circolazione
sicura a far rispettare le regole di prudenza e diligenza stabilite dalla legge,
e, pertanto, come nella fattispecie in esame, ha l’obbligo di far indossare la
cintura di sicurezza al trasportato, rispondendo ex art. 2043 cc per il
pregiudizio all’integrità fisica che il trasportato abbia subito in seguito
all’incidente. L’obbligo di esigere che il passeggero indossi la cintura di
sicurezza è riconducibile alla ben nota responsabilità aquiliana e comporterà
un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo altrui. Infine, la Giurisprudenza
ha anche evidenziato che il conducente, in quanto responsabile dei danni
prodotti dalla circolazione dei veicolo, concorre con il trasportato, nella
responsabilità dei danni da quest’ultimo causati a terzi (cfr. Cass. 24 luglio
1987, n. 6445; Cass. 8216 dei 2002).
Cassazione Civile, Sezione
III, Sentenza n. 4993 del 11/03/2004
La Corte
Suprema di Cassazione
Sezione III
Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott.
Vittorio DUVA – Presidente
Dott. Ernesto
LUPO – Consigliere
Dott. Renato
PERCONTE LICATESE – Consigliere
Dott. Italo
PURCARO – Consigliere
Dott. Antonio
SEGRETO – rel. Consigliere
ha
pronunciato la seguente:
Sentenza
sul ricorso
proposto da:
P. G.,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio
dell’avvocato SERGIO CERSOSIMO, che lo difende, giusta delega in atti;
– ricorrente
–
contro
L. E. in
proprio e quale tutore provvisorio della figlia C., C. G., M. ASSIC SPA;
– intimati –
e sul 2°
ricorso n. ° 20711/00 proposto da:
L. E. in
proprio e quale tutore provvisorio della figlia C., C. G., elettivamente
domiciliati in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio
dell’avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, difesi dall’avvocato CARMELO DISTEFANO,
giusta delega in atti;
–
controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
P. G., M.
ASSIC SPA;
– intimati –
avverso la
sent. n. 295/00 della Corte d’Appello di CATANIA, emessa il 6 marzo 2000 e
depositata il 10 maggio 2000 (R.G. 289/96+326/96);
udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito
l’Avvocato Sergio CERSOSIMO;
udito il p.m.
in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico che ha concluso,
previa riunione dei ricorsi l’accoglimento per quanto di ragione del 2° motivo
del ricorso principale ed il rigetto degli altri motivi del ricorso; il rigetto
del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con citazione
del 10 luglio 1993 i coniugi L. E. e C.G. in proprio e, quanto al primo, nella
qualità di tutore della figlia L. C., convenivano davanti al tribunale di
Ragusa la M. Assicurazioni e P. G. per ottenere il risarcimento del danno
patrimoniale, morale e biologico, subito a seguito delle lesioni gravissime, con
coma irreversibile e con invalidità permanente nella misura del 100%, riportate
da C. L., all’epoca di anni 27, nell’incidente stradale occorsole il 10 aprile
1992, nel mentre viaggiava come trasportata dall’auto del P. (assicurata con la
M. Assicurazioni per la r.c.), che usciva di strada ed andava a cozzare contro
un muro. Si costituivano i convenuti che resistevano alla domanda. Il tribunale
di Ragusa, con sentenza depositata il 16 febbraio 1996, riconosciuto un concorso
di colpa nella misura del 5% a carico della L., per il mancato uso della cintura
di sicurezza, condannava P. al pagamento nei confronti degli attori della
complessiva somma di L. 3.158.7712.800, oltre rivalutazione ed interessi,
nonchè la M., in solido con il P., fino al limite del massimale di L.
1.500.000.000, oltre rivalutazione ed interessi sulla detta somma.
Avverso
questa sentenza proponevano appello la M. ed il P.. Proponevano appello
incidentale gli attori.
La corte di
appello di Catania, con sentenza depositata il 10 maggio 2000, ritenuto il
concorso di colpa della L. nella misura del 30% per il mancato uso della cintura
di sicurezza, condannava il P. al pagamento, in favore di L. E., nella qualità,
della somma complessiva di L. 2.135.908.02, oltre interessi legali sulle somme
devalutate alla data dell’incidente ed annualmente rivalutate, fino al passaggio
in giudicato della decisione, e detratti gli acconti.
Condannava il
P. a corrispondere a L.E. la somma di L. 353.663.000 ed C.G. la somma di L.
343.163.000, oltre interessi.
Condannava la
M. al pagamento, in solido con il P. della somma di L. 1.500.000.000, maggiorato
di rivalutazione ed interessi.
Riteneva la
corte di merito che a norma dell’art. 172 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il
passeggero trasportato aveva l’obbligo di allacciare la cintura di sicurezza
durante la marcia; che a tanto non aveva provveduto la L., che era stata
sbalzata fuori dall’auto per alcuni metri andando ad urtare con il capo
sull’asfalto; che tale circostanza aveva concorso nella produzione delle
gravissime lesioni, con coma irreversibile, nella misura del 50%, come accertato
dal c.t.u. ingegnere; che il mancato uso della cintura andava ascritto per il 30
% alla trasportata e per il residuo 20% al conducente, che doveva imporre alla
Leggio l’uso della cintura; che, per l’effetto, a carico del P. andava affermata
la responsabilità del 50% per colpa nella guida e per il 20% per non aver fatto
adottare la cintura alla trasportata. Pertanto la corte di appello liquidava,
con riferimento alla data della decisione, tenuto conto del concorso di colpa
nella misura del 30% alla trasportata, il danno biologico, subito da L. C.,
nella misura di L. 741.201.828; il danno patrimoniale in L. 281.356.194; il
danno morale in L. 378.350.000.
Quanto
all’assistenza infermieristica e fisioterapica, riteneva la corte di liquidare
il. danno in L. 735 milioni. Ai coniugi L. venivano liquidate L. 476.000.000 per
danni patrimoniali e per ciascuno dei genitori L. 105 milioni per danni morali,
oltre L. 10.500.000 a L. E. per la perdita di redditi, per accudire la figlia.
Rigettava la
domanda dei genitori di risarcimento del proprio danno biologico, perchè non
provato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G.
Resistono con
controricorso gli attori, che hanno anche proposto ricorso incidentale. Entrambe
le parti hanno presentato memorie.
Motivi
della decisione
1.Preliminarmente
vanno riuniti i ricorsi, a norma dell’art.
335 c.p.c.
Con il primo
motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione
dell’art. 172 cod. strad., D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e degli artt. 1227, 2055
o 2056 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; errore logico giuridico
della motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art.
360 c.p.c. n. 5.
Con
l’articolato motivo ritiene il ricorrente che, pur avendo il giudice di appello
disposto consulenza medico legale e consulenza tecnica in ordine al mancato uso
delle cinture di sicurezza ed alle conseguenze di tale omissione e, nonostante
che il c.t.u. avesse individuato detto concorso di colpa della L., che fu
sbalzata fuori dall’abitacolo per circa 20 metri, nella misura del 50%, aveva
erratamente poi ridotto detto concorso di colpa nella misura del 30%, sul
rilievo che anche il P. era in colpa per non aver imposto alla passeggera di
applicare la cintura.
Ritiene il
ricorrente che, a norma dell’art. 172 D.Lgs. n. 285 del 1992 (cod.



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