Il provvedimento sindacale col quale si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità consentiti può essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con l’interessato. Tar Basilicata
Il Collegio condivide
l’opinione di parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II, 19/2/99 n.203
e 14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale col quale si ordini
la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di tollerabilità
consentiti puo’ essere adottato senza previa contestazione e contraddittorio con
l’interessato (in mancanza di una norma che espressamente preveda tale obbligo
in capo all’autorità procedente).
In particolare, in base
agli articoli 7 e 8 della legge n.241/90, l’operatività dell’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento è esclusa laddove ricorrano “ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenza di celerità del procedimento”.
Nell’ipotesi di
esercitazioni pomeridiane di pianoforte, svolte in un appartamento privato sito
in uno stabile condominiale, che generino disturbo sonoro proveniente dal citato
appartamento, confermato a seguito diaccertamenti dell’AUSL , si applica la
legge quadro sull’inquinamento acustico (n. 447/95), che, fra le “sorgenti
sonore fisse” indica, oltre agli impianti tecnici degli edifici, anche “le altre
installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca
emissioni sonore”. In particolare l’art. 9 della legge citata disciplina le
ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa materia a fini di tutela
della salute pubblica o dell’ambiente.
Tale norma costituisce
espressione specifica del più generale potere di ordinanza previsto dall’art.
38 comma 2 della legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha
considerato quale fonte d’un allargamento della sfera d’azione dei provvedimenti
contingibili ed urgenti del sindaco quale ufficiale di governo, in materia di
sanità, disponendo che gli stessi possono essere emessi anche al fine di
prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei
cittadini; di qui dunque la legittimità del provvedimento col quale il sindaco,
con riferimento alla sudetta norma, ordini, come nella specie, l’abbattimento
delle emissioni rumorose che superino i limiti di rumorosità consentiti e
costituiscano quindi la fonte di rischi da esposizione ad inquinamento acustico
(cfr. T.A.R. Lazio, II, 22/2/95 n.242; T.A.R. Toscana, II, 14/2/00 n. 168;
T.A.R. Sicilia- Palermo, II, 1/7/93 n.564).
Tar Basilicata, Potenza,
Sentenza n. 331 del 19/05/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA BASILICATA
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
Lapetina Luigi rappresentato e difeso dall’Avv. Francesco Matteo Pugliese e con
lo stesso elettivamente domiciliato in Potenza alla Piazza M. Pagano n.118
CONTRO
Il Comune di Potenza in
persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dalle Avv.tesse
Brigida Pignatari D’Errico e Concetta Matera e con le stesse elettivamente
domiciliato in Potenza presso l’ufficio legale dell’ente sito alla contrada
Sant’Antonio La Macchia;
L’Azienda Sanitaria Locale
n.2 di Potenza in persona del legale rappresentante p.t., n.c.
e nei confronti
di Tucci Clara, n.c.
per l’annullamento
-dell’ordinanza sindacale
del 27/2/87, prot. 3549, notificato il 28 successivo, con la quale si diffida il
ricorrente a porre in essere sistemi di insonorizzazione nella sua casa di
abitazione sita in via Campania n.8 di Potenza;
-dei rilievi fonometrici
eseguiti dal settore fisico ambientale dell’A.U.S.L. n.2 di Potenza;
-della relazione tecnica in
data 6/2/96 prot. 90/97 dello stesso settore fisico ambientale dell’AUSL n.2;
-di ogni altro atto
presupposto, connesso e/o coneguenziale.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Visto l’ atto di
costituzione in giudizio del Comune intimato;
Vista l’ordinanza
collegiale n.301 del 19/6/97 di accoglimento dell’istanza incidentale di
sospensione cautelare del provvedimento impugnato;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Uditi gli avvocati come da
verbale alla pubblica udienza del 26 febbraio 2004 – relatore il magistrato
Pennetti -;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
La figlia maggiorenne del
ricorrente, studentessa del Conservatorio di Musica, svolge, nell’appartamento
di abitazione preso in locazione in via Campania n.8 in Potenza, esercitazioni
pomeridiane di pianoforte fra le 18 e le 20 per tre giorni settimanali.
Il 28/2/97 gli è pero’
stata notificata l’ordinanza impugnata basata sulla circostanza che alcuni
inquilini dello stabile avevano lamentato l’esistenza d’una fonte di disturbo
sonoro proveniente dal citato appartamento e che i successivi accertamenti dell’AUSL
avevano accertato e confermato.
Sono stati dedotti i
seguenti motivi:
1.- errata individuazione
del destinatario del provvedimento.
Destinatario dell’ordinanza
doveva essere la figlia del ricorrente Lapetina Anna in quanto utilizzatrice
materiale del pianoforte;
2.- eccesso di potere per
carenza assoluta di motivazione- difetto di istruttoria.
L’ordinanza è carente di
motivazione dato che mancano data e ora dell’esecuzione dei rilievi fonometrici
i quali peraltro non si sono svolti in contraddittorio col ricorrente; inoltre
la motivazione non è comunque sufficiente dato che l’ordinanza rinvia a rilievi
rimasti ignoti all’istante e neppure riassunti succintamente nel provvedimento
dal quale quindi non si evince di quanto sarebbe stato superato il limite di
legge;
3.-violazione e falsa
applicazione degli artt. 6 e 14 della legge n.447/95- incompetenza- eccesso di
potere per sviamento dall’interesse pubblico- errata applicazione dell’art. 9
l.n.447/95- carenza di motivazioni.
Si sostiene che la legge
non dà competenze ai comuni in materia di rilevazione e controllo delle
emissioni sonore provenienti da abitazioni private.
Neppure puo’ dirsi che
nella specie ricorrano gli estremi per l’adozione di un’ordinanza contingibile
ed urgente (art. 9 l.n.447/95) dato che manca l’eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica;
4.-violazione del d.p.c.m.
1/3/91 all. B nn. 2 e 9 lett. i)- violazione del principio del contraddittorio-
contraddittorietà tra atti del procedimento.
La scheda di rilevamento
redatta dai tecnici dell’AUSL non indica il tipo di strumento utilizzato per la
calibrazione del fonometro nè l’indicazione della classe di destinazione d’uso
a cui appartiene il luogo di misura e i relativi lavori dei limiti massimi di
esposizione, dati tutti che, in base al punto 9 lett. i) dell’allegato B del
d.p.c.m. 1/3/91, devono essere necessariamente contenuti nel rapporto recante i
risultati del rilevamento. Ancora, è incerta la data di svolgimento degli
accertamenti e, infine, al ricorrente non è stata preventivamente comunicata la
data e l’ora di inizio delle operazioni;
5.- violazione degli
articoli 3, 7 e 8 della legge n.241/90- violazione del giusto procedimento-
carenza d’istruttoria.
Si è omesso di comunicare
l’avvio del procedimento che ha portato al provvedimento impugnato.
Si è costituito il Comune
che resiste e chiede il rigetto del gravame.
Con ordinanza collegiale n.
301/97 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione cautelare del
provvedimento impugnato.
Alla pubblica udienza del
26 febbraio 2004 il ricorso è stato ritenuto per la decisione.
D I R I T T O
E’ anzitutto infondato il
quinto motivo nonchè quelle parti del secondo e del quarto motivo nelle quali
si ribadisce la mancata previa comunicazione della data e dell’ora di inizio
delle operazioni di verifica fonometrica.
Il Collegio condivide
infatti l’opinione di parte della giurisprudenza (cfr. T.A.R. Toscana, II,
19/2/99 n.203 e 14/2/00 n.168) che ritiene che il provvedimento sindacale col
quale si ordini la cessazione di attività rumorose eccedenti i limiti di
tollerabilità consentiti puo’ essere adottato senza previa contestazione e
contraddittorio con l’interessato (in mancanza di una norma che espressamente
preveda tale obbligo in capo all’autorità procedente).
In particolare, in base
agli articoli 7 e 8 della legge n.241/90, l’operatività dell’obbligo di
comunicazione dell’avvio del procedimento è esclusa laddove ricorrano “ragioni
di impedimento derivanti da particolari esigenza di celerità del procedimento”.
E’ pure infondato il primo
motivo di ricorso.
Ed infatti la diffida
impugnata è stata correttamente rivolta al signor Lapetina Luigi Rocco, in
quanto, essendo egli locatario dell’appartamento in questione, è il solo
titolare del potere di disposizione sull’alloggio che ospita la sorgente del
rumore in questione, restando quindi indifferente la persona che materialmente
provoca tale rumore e cio’ anche alla luce del contenuto dell’ordine rivolto che
implica l’esecuzione di lavori di insonorizzazione realizzabili solo a cura del
titolare del diritto personale di godimento sull’immobile.
Infondato, ancora, è il
terzo motivo.
Preliminarmente deve
precisarsi che, nell’ipotesi in esame, si applica la legge quadro
sull’inquinamento acustico (n. 447/95), che, fra le “sorgenti sonore fisse”
indica, oltre agli impianti tecnici degli edifici, anche “le altre installazioni
unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni
sonore”.
Il fondamento giuridico
della diffida impugnata è quindi rinvenibile nell’art. 9 della legge citata che
disciplina le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco in questa materia a
fini di tutela della salute pubblica o dell’ambiente.
Tale norma costituisce
espressione specifica del più generale potere di ordinanza previsto dall’art.
38 comma 2 della legge n.142/90 sugli enti locali che la giurisprudenza ha
considerato quale fonte d’un allargamento della sfera d’azione dei provvedimenti
contingibili ed urgenti del sindaco quale ufficiale di governo, in materia di
sanità, disponendo che gli stessi possono essere emessi anche al fine di
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