Iniziative a vantaggio dei consumatori. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo. DECRETO Ministero delle attività produttive 22/12/2003 GU n. 145 del 23-6-2004 )

Il Decreto 22/12/2003 consente l'accesso  al  credito al consumo di 
alcune  categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di 
un fondo  di  garanzia  la  cui  gestione viene attribuita all'IPI.
Il provvedimento, finanziato con le sanzioni  amministrative irrogate 
dall'Autorità garante della concorrenza, è finalizzato a garantire 
iniziative  dirette  a  sostenere l'accesso al credito al consumo per
l'acquisto  di  beni  durevoli  da  parte dei nuclei familiari con un
reddito   complessivo   (ISEE),  determinato  ai  sensi  del  decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
 integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.
Il  Fondo  interviene  accordando  una garanzia pari al 50% del 
finanziamento  concesso  da Banche  ovvero da società finanziarie da
queste Controllate. In ogni caso il valore della garanzia concessa  non  
puo' superare l'importo di Euro 1.500,00 e puo' essere garantito un solo 
finanziamento per nucleo familiare.
 

 

Ministero delle
attività produttive

DECRETO 22 Dicembre 2003

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1,
della  legge  23 dicembre  2000,  n. 388. Costituzione di un fondo di
garanzia per il credito al consumo.
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in  particolare,  l'art.  148,  comma  1, il quale ha previsto che le
entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate
dall'Autorità   garante  delle  concorrenza  e  del  mercato,  siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
  Visto,  altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo   articolo   siano  riassegnate  con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello
stato  di  previsione  del  Ministero  delle attività produttive per
essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta  in  volta con decreto del Ministro delle attività produttive,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorità
garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
133223  del  18 dicembre  2003  che, in attuazione di quanto disposto
dall'art.  148,  comma  2,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto  a  riassegnare  le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo  al  Fondo  derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad  iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo
di Euro 16.629.951,61;
  Ritenuto  di  poter  favorire  l'accesso  al  credito al consumo di
alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un
fondo  di  garanzia  la  cui  gestione viene attribuita all'IPI, ente
strumentale di questa amministrazione;
  Sentite  le  Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso
il  loro  parere  nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella
seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante
dalle  sanzioni  amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza  e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei
consumatori»,  la cui consistenza in termini di competenza per l'anno
finanziario  2003  è  pari  a  Euro  16.629.951,61, sono destinate a
iniziative  dirette  a  sostenere l'accesso al credito al consumo per
l'acquisto  di  beni  durevoli  da  parte dei nuclei familiari con un
reddito   complessivo   (ISEE),  determinato  ai  sensi  del  decreto
legislativo   31 marzo  1998,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.
  2.  Il  Fondo  interviene  accordando  una garanzia pari al 50% del
finanziamento  concesso  ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da

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