Iniziative a vantaggio dei consumatori. Costituzione di un fondo di garanzia per il credito al consumo. DECRETO Ministero delle attività produttive 22/12/2003 GU n. 145 del 23-6-2004 )
Il Decreto 22/12/2003 consente l'accesso al credito al consumo di
alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di
un fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI.
Il provvedimento, finanziato con le sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità garante della concorrenza, è finalizzato a garantire
iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per
l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un
reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.
Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del
finanziamento concesso da Banche ovvero da società finanziarie da
queste Controllate. In ogni caso il valore della garanzia concessa non
puo' superare l'importo di Euro 1.500,00 e puo' essere garantito un solo
finanziamento per nucleo familiare.
Ministero delle
attività produttive
DECRETO 22 Dicembre 2003
Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'art. 148, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Costituzione di un fondo di
garanzia per il credito al consumo.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità garante delle concorrenza e del mercato, siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive per
essere destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di
volta in volta con decreto del Ministro delle attività produttive,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo n. 1650, denominato «Fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità
garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
133223 del 18 dicembre 2003 che, in attuazione di quanto disposto
dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori per un importo complessivo
di Euro 16.629.951,61;
Ritenuto di poter favorire l'accesso al credito al consumo di
alcune categorie di nuclei familiari attraverso la costituzione di un
fondo di garanzia la cui gestione viene attribuita all'IPI, ente
strumentale di questa amministrazione;
Sentite le Commissioni parlamentari competenti che hanno espresso
il loro parere nella seduta del 18 dicembre 2003 al Senato e nella
seduta dell'11 dicembre 2003 alla Camera dei deputati;
Decreta:
Art. 1.
1. Le ulteriori risorse finanziarie assegnate al «Fondo derivante
dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della
concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei
consumatori», la cui consistenza in termini di competenza per l'anno
finanziario 2003 è pari a Euro 16.629.951,61, sono destinate a
iniziative dirette a sostenere l'accesso al credito al consumo per
l'acquisto di beni durevoli da parte dei nuclei familiari con un
reddito complessivo (ISEE), determinato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed
integrazioni, non superiore a Euro 15.000,00.
2. Il Fondo interviene accordando una garanzia pari al 50% del
finanziamento concesso ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1 da
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