L’accettazione della domanda di assegazione in proprietà diviene definitiva ed incontestabile solo quando l’ente assagnante abbia dato comunicazione all’avente diritto della accettazione della specifica domanda e della determinaz

Con tale orientamento si ouo’ oggi affermare che, in tema
di alloggi di edilizia popolare ed economica, l’accettazione della domanda di
assegnazione in proprietà, eseguita da un avente diritto, puo’ assumere quel
carattere di definitività ed incontestabilità che gli sono propri e, di
conseguenza, puo’ costituire per il potenziale assagnatario un vero diritto ad
ottenere l’immobile mediante la stipulazione di un apposito contratto di
compravendita solo nel caso in cui il procedimento amministrativo si sia già
concluso e l’ente assegnante si si già pronunciato. E’ necessario, infatti che
detto ente abbia comunicato al titolare del diritto l’accettazione della
specifica domanda da lui presentata e la determinazione del prezzo di cessione.
A tale fine non sono sufficienti meri inviti al riscatto non accompagnati da una
tale comunicazione e la determinabilità del prezzo in base ai criteri previsti
dalla legge nè, ancora, generiche informative in merito alle condizioni
richieste dalla legge per l’utile esercizio del diritto, assolutamente inidonee
ad assumere valore ed efficacia di un riconoscimento dello stesso.   

 


Cassazione
Civile, Sezione I, Sentenza  n. 6936 del 08/04/2004

 

La Corte
Suprema di Cassazione

Sezione I

Composta
dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.
Giovanni LOSAVIO – Presidente

Dott. Walter
CELENTANO – Consigliere

Dott.
Salvatore SALVAGO – rel. Consigliere

Dott. Luigi
MACIOCE – Consigliere

Dott.
Vittorio RAGONESI – Consigliere

ha
pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso
proposto da:

DE VIGILI
GIANCARLO nella qualità di erede di MENON MARIA, VANNUCCHI GIUSEPPE nella
qualità di erede di PETROGNANI MARIA, FARAON SABRINA nella qualità di erede di
FARAON GIUSEPPE, LUCCHESINI CARLA nella qualità di erede di BELCREDI ROSA,
RIZZI RODOLFO nella qualità di erede di GERNASONI NOEMI, elettivamente
domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 29, presso l’avvocato MANFREDI BETTONI, che li
rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti

contro

PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA E. PIMENTEL 2, presso l’Avvocato MICHELE COSTA che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIA LARCHER, RENATE VON
GUGGENBERG, giusta delega a margine del controricorso;


controricorrente –

contro

MINISTERO
DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la
sent. n. 362/00 della Corte d’Appello di TRENTO, depositata il 11 novembre 2000;

udita la
relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 novembre 2003 dal
Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;

udito per il
ricorrente l’Avvocato BETTONI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il
resistente l’Avvocato COSTA che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il p.m.
in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario che ha
concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso, l’inammissibilità
o il rigetto dei restanti motivi.

 


Svolgimento del processo

 

Il Tribunale
di Trento, con sentenza del 16 luglio 1998 respingeva la domanda con cui
Giancarlo De Vigili, Giuseppe Vannucchi, Sabrina Faraon, Carla Lucchesini e
Rodolfo Rizzi avevano chiesto nei confronti della Provincia di Bolzano che per
effetto del D.Lgs. n. 495 del 1998 ne era divenuta proprietaria, l’accertamento
del diritto ad acquistare gli alloggi di edilizia popolare occupati nei comuni
di Bolzano e Vipiteno dai loro danti causa, già sfollati di guerra che ne erano
assegnatari.


L’impugnazione di costoro è stata rigettata dalla Corte di appello di Trento
che, con sentenza dell’11 novembre 2000 ha osservato: a) che doveva considerarsi
nuova e, quindi, inammissibile la richiesta di esibizione di interi carteggi
della Provincia solo genericamente indicati, avente peraltro fini meramente
esplorativi; b) che, essendovi agli atti soltanto una nota della Provincia che
rigettava la istanza di riscatto di Margherita Pedrazzoli, tardivamente
formulata in data 28 dicembre 1978, non soltanto era inaccoglibile l’istanza di
quest’ultima, ma anche quella degli altri appellanti mancando la prova che i
loro danti causa avessero formulato la domanda di riscatto e l’avessero
confermata nei termini di legge; che avessero tutti i requisiti previsti dalle
leggi previgenti alla legge n. 513 del 1977 o che comunque fosse stato loro
comunicato prima di detta, legge il prezzo di cessione dell’alloggio; c) che con
riferimento alla legge n. 560 del 1993, l’unica posizione valutabile in mancanza
di qualsiasi altra documentazione era quella di Rosa Belcredi che tuttavia non
aveva chiesto neppure di provare di essere stata convivente dall’assegnatario
deceduto.

Per la
cassazione della sentenza il De Vigili e consorti hanno proposto ricorso per 5
motivi; cui resiste la Provincia di Bolzano con controricorso.

 

Motivi
della decisione

 

Con il primo
motivo del ricorso Giancarlo De Vigili e gli altri richiedenti, denunciando
violazione degli artt. 210 e 213 c.p.c. nonchè art. 345 c.p.c. si dolgono che
la Corte di appello abbia respinto le loro istanze di esibizione del carteggio
relativo agli alloggi popolari nonchè le richieste di informazione in merito ad
esso, malgrado la complessità e la dimensione storica della vicenda protrattasi
da oltre 40 anni, il sovrapporsi nel tempo di vari enti e la loro specifica
articolazione; e malgrado la loro specifica prospettazione della vicenda
escludesse il carattere generico dell’istanza rilevato dalla sentenza impugnata
che dopo averla respinta, illogicamente aveva ritenuto carente di prova le
domande, cosi’ confermandone il carattere di mezzo di prova risolutivo.

Con il
secondo motivo deducendo altra violazione dell’art. 345 c.p.c., nonchè omessa
motivazione sull’esistenza di fatti pacifici, censura detta decisione per non
aver considerato che l’avvenuta presentazione da parte dei loro danti causa di
numerose domande di cessione degli alloggi costituiva un fatto del tutto
incontroverso non contestato dalle controparti che soltanto nel giudizio di
appello avevano formulato la relativa eccezione sulla mancata prova della loro
esistenza, percio’ nuova e da dichiarare inammissibile.

I motivi sono
parte inammissibili e parte infondati.

Questa Corte
ha ripetutamente affermato che l’ordine di esibizione di un documento
costituisce una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del
giudice del merito, che non e tenuto a specificare le ragioni per le quali
ritiene di non avvalersene; e che il mancato esercizio di tale facoltà non è
sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di
motivazione (Cass. 12493/2002; 15983/2000; 11535/1996). La quale, invece, nel
caso è perfettamente conforme al disposto dell’art. 210 c.p.c., come
interpretato dalla giurisprudenza, per cui l’istanza e inammissibile allorchè,
per un verso, manchi la prova che la parte nei cui confronti si richiede
l’ordine di esibizione possieda il documento (Cass. 12507/1999), ed anzi, che lo
stesso (sia con riferimento alla richiesta di cessione, che alla conferma
prevista dall’art. 27 della legge n. 513 del 1977) sia stato mai consegnato
dall’interessato a detta parte. E per altro verso, il documento non sia nè
individuato e neppure individuabile, non avendone i ricorrenti indicato neanche
l’epoca dell’asserita presentazione (indispensabile per valutarne la
tempestività), ne il contenuto e neppure l’ente cui era stato rivolto,
rinviando al riguardo fra 5 possibili diverse amministrazioni (Ministero delle
Finanze, Provincia di Bolzano, IPES, IPEA e IACP), peraltro per il solo fatto
che qualcuna di esse avrebbe potuto esserne destinataria in forza della
competenza per materia a suo tempo posseduta. Per cui del tutto correttamente la
Corte di appello ha ritenuto la richiesta, avente significativamente quale
oggetto l’esibizione non di uno specifico documento, ma di un intero
indeterminato carteggio, meramente esplorativa (Cass. 9715/1995) e non
consentita nè dalla menzionata norma, nè dal successivo art. 213 c.p.c.; in
base ai quali nessuna indagine istruttoria, anche inquisitoria puo’ essere
ammessa, ove non siano forniti elementi apprezzabili anche indiziari, della sua
pertinenza e della possibilità della stessa di pervenire a risultati utili per
il processo. Salvo restando il diritto dei ricorrenti di accedere ai documenti
amministrativi ritenuti utili per tutelare la loro posizione, con i rimedi e le
modalità previsti (proprio in attuazione del precetto dell’art. 24 Cost.) dagli
art. 22 e segg. della legge n. 241 del 1990; dei quali, tuttavia, nessuno di
essi si è avvalso.

Assolutamente
inconsistente, poi, e l’assunto che l’avvenuta presentazione della domanda di
riscatto (e/o di conferma) costituisse un fatto pacifico, percio’ non
abbisognevole di prova (già di per sè in contrasto con le richieste di
esibizione e di informazione appena esaminate).

E’, infatti,
esatto che l’art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l’onere di prendere
posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera
la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della
determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,
che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che
l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola
di condotta processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti
richiesti (Cass. sez. un. 761/2002).

E tuttavia,
detti fatti hanno un contenuto variabile e complesso, di regola comprensivo sia
di una serie di circostanze specifiche, che di si

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